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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24252/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva condannata per furto di energia elettrica (artt. 624, 625 c.p.), sostenendo che il procedimento fosse affetto da difetto di procedibilità per assenza della querela della persona offesa. Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 624, terzo comma, c.p., e 85 del d.lgs. n.150/2022, ritenendo che vi fosse solo una denuncia dei verificatori e non una querela formale da parte della società proprietaria dell'utenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la lettera di Enel Distribuzione del 20/09/2018 alla Procura (richiesta di essere informata di eventuali richieste di archiviazione) vada qualificata come manifestazione della volontà di punire e dunque idonea a costituire querela ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p.; la doglianza sulla mancata querela è quindi infondata. Perciò la condanna confermata in appello rimane impregiudicata e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali in Cassazione e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma che disciplina il furto; la condotta contestata (impossessamento di energia elettrica mediante rottura del contatore) è ricondotta a questa fattispecie.

  • art. 625 c.p.

    Aggravante applicata (primo comma, n. 2) contestata nella imputazione e confermata nei gradi di merito.

  • art. 624-ter c.p.

    Richiamato nel ricorso dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che la presunta violazione di tale disposizione incidesse sulla questione della querela e della procedibilità.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022

    Richiamato nel ricorso in relazione alla procedibilità; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata normativa rispetto alla qualifica dell'atto di Enel come manifestazione della volontà di punire.

  • art. 408, comma 2, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per qualificare l'atto della persona offesa (richiesta di essere informata dell'archiviazione) come atto rilevante ai fini della querela/volontà punitiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle spese in presenza di ricorso dichiarato inammissibile e alla mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Cass. Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: la manifestazione della volontà di querelarsi può essere riconosciuta dal giudice del merito anche quando non espressa con formule rigide, purché emerga chiaramente l'intento di perseguire l'autore del fatto.

  • Cass. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 (dep. 24/01/2022) (giurisprudenza)

    Richiamata per sostenere che la richiesta di essere informata della richiesta di archiviazione è coerente con la volontà di proporre opposizione e quindi compatibile con la funzione di querela.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto come "querela" non dipende esclusivamente dalla sua intestazione o dalla forma: atti quali lettere con richiesta di essere informati sull'archiviazione possono, se manifestano chiaramente l'intenzione punitiva, essere considerati querela.
  • In caso di dubbio sul contenuto di atti della persona offesa si applica il principio del favor querelae: le dichiarazioni vanno interpretate, ove possibile, in modo tale da conservare la procedibilità dell'azione penale.
  • Le valutazioni del giudice di merito sull'esistenza della volontà di querelarsi sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo palese illogicità o violazione del diritto; la Cassazione non riesamina i fatti se la decisione è conforme alle regole della logica e del diritto.
  • La contestazione di difetto di querela deve essere fondata su elementi concreti: la mera affermazione della difesa non basta se esistono atti formali o documenti che esprimono la volontà punitiva della parte offesa.
  • Chi propone ricorso infondato in Cassazione può essere condannato alle spese del giudizio e a versare una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); occorre quindi valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di impugnare.

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