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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24247/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 256-bis, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152/2006, sostenendo: 1) che i rifiuti dati alle fiamme non erano "abbandonati" né "depositati in maniera incontrollata" ma costituivano un deposito preliminare o una messa in riserva all'interno del perimetro aziendale; 2) che dal momento che non gli era stato contestato l'art. 256 (deposito incontrollato) non poteva configurarsi il reato di cui all'art. 256-bis; 3) vizio di motivazione e violazione in relazione al diniego delle circostanze generiche (attenuanti). Il ricorrente ha inoltre rilevato che lo smaltimento avveniva tramite ditte specializzate e che successivamente era stata posta in essere attività di rimozione e bonifica.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno confermato la qualificazione dei fatti come appiccamento di fuoco a rifiuti "depositati in maniera incontrollata": dalle risultanze di merito era emersa una fossa di notevoli dimensioni con rifiuti eterogenei collocati alla rinfusa, combustione protrattasi per l'intera giornata con produzione di fumi maleodoranti e tracce di liquami nel terreno, e persistenza di degrado e materiale disordinato anche dopo l'incendio. È stato puntualizzato che il deposito preliminare o la messa in riserva richiedono requisiti/autorità specifiche e che l'utilizzo di ditte esterne per lo smaltimento non contraddice i riscontri di fatto. Quanto alle generiche, la Corte territoriale ha ritenuto prevalente la gravità della condotta e i precedenti penali, con motivazione non illogica. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

    La norma punisce l'appiccamento di fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata; la qualificazione del "deposito incontrollato" si basa sulle modalità di stoccaggio e sulla loro conformità alle prescrizioni di legge; la giurisprudenza distingue tra reato permanente (se lo stoccaggio è prodromico a successivo recupero/smaltimento illecito) e reato istantaneo con effetti permanenti (se la condotta ha finalità di dismissione del rifiuto).

  • art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152/2006

    Definisce il deposito temporaneo come forma preliminare di gestione in funzione dello smaltimento o del recupero; il deposito temporaneo non richiede autorizzazione se rispettoso delle prescrizioni di legge. Il deposito diventa "incontrollato" se effettuato con modalità estranee alla normativa e potenzialmente pericolose.

  • art. 256, d.lgs. n. 152/2006

    Prevede il reato autonomo di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti; la mancata contestazione autonoma di tale norma non impedisce l'applicazione di art. 256-bis se la fattispecie descritta nella condanna ricomprende il deposito "in maniera incontrollata" come elemento del reato di appiccamento di fuoco.

  • art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Rilevante ai fini della qualificazione delle attività di deposito/preparazione dei rifiuti: messa in riserva o deposito preliminare richiedono specifici requisiti/condizioni e, se mancanti, il semplice affidamento a ditte esterne non esclude la caratterizzazione come deposito incontrollato.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente di attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione alla possibilità di non ritenere la presentazione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del deposito come "incontrollato" dipende dai fatti concreti (modalità di stoccaggio, disordine, contatto diretto con il terreno, persistenza di materiale, dimensioni e durata dell'incendio, danno ambientale): elementi fattuali prevalgono sulla mera appartenenza dell'area all'azienda o sull'uso di ditte esterne per lo smaltimento.
  • Il deposito preliminare o la messa in riserva richiedono il rispetto di requisiti normativi e, in assenza di tali requisiti, lo stoccaggio può essere qualificato come "incontrollato" anche se temporaneo e avvenuto nell'area aziendale.
  • La mancata contestazione autonoma dell'art. 256 (deposito incontrollato) non esclude l'applicazione di art. 256-bis se nella descrizione del reato per cui si procede sono presenti gli elementi del deposito "in maniera incontrollata".
  • L'uso di ditte specializzate per lo smaltimento non è di per sé idoneo a escludere la responsabilità penale se le modalità di gestione e stoccaggio non rispettano le prescrizioni di legge.
  • Le circostanze attenuanti (generiche) possono essere escluse o mitigate dalla gravità della condotta e dai precedenti: le attività riparatorie successive possono influire sulla valutazione ma non necessariamente impediscono la condanna se i fatti dimostrano pericolosità e degrado ambientale.
  • In situazioni similari, per ridurre il rischio di responsabilità penale occorre documentare e rispettare le procedure autorizzative per il deposito temporaneo/messa in riserva, mantenere stoccaggi ordinati e conformi alla normativa, e intervenire immediatamente con misure di contenimento e comunicazione alle autorità competenti.

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