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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24250/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione) per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione delle scritture contabili al fine di evadere imposte). Il ricorrente contestava: 1) l'addebito della distruzione dei documenti sostenendo che la responsabilità fosse della convivente Florindi Veruska e che egli fosse stato detenuto e dunque ignaro dell'avvenuta distruzione; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una misura sanzionatoria nonché la determinazione di una pena-base ritenuta distante dal minimo edittale; 3) il diniego delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 609/1981 alla luce del mutato quadro normativo e della situazione personale (detenzione prolungata e presunta impossibilità di adempiere a pene pecuniarie).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero principalmente deduzioni di fatto e richieste di rivalutazione del quadro probatorio, non attinenti a specifici vizi di diritto rimessi al sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. La Corte ha confermato la coerenza logica e la sufficienza della motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto inverosimile la versione difensiva (anche alla luce della presentazione della dichiarazione IRAP 2011 e della continuità gestionale della società tramite la convivente). Ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive, richiamando i precedenti penali e la gravità del fatto (ampio volume d'affari occultato). In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, avendo valutato assente una colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 10

    Norma incriminatrice sul reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrino la sussistenza del reato a carico dell'imputato.

  • cod. proc. pen., art. 606

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione ricorda che il ricorso per cassazione deve dedurre vizi di diritto individuabili secondo l'art. 606 e non può essere usato per una rivalutazione del giudizio di merito; le doglianze puramente fattuali sono inammissibili.

  • cod. pen., art. 62-bis

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti, anche per la personalità dell'imputato e i precedenti.

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena alla luce della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato.

  • legge n. 609/1981, art. 53

    Norma sulle sanzioni sostitutive della pena detentiva; la Corte territoriale ha motivato correttamente il diniego delle sanzioni sostitutive per il rischio di inadempimento e per la gravità e natura del reato, confermato in Cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutando però assente la colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Norma sul proscioglimento o estinzione per alcune misure rieducative (richiamata nella motivazione): la Corte ha preso atto del proscioglimento precedente ai fini della valutazione, ma ha ritenuto comunque rilevanti i precedenti penali complessivi nella valutazione dell'idoneità alle misure alternative.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso in relazione all'applicabilità delle sanzioni per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere elemento di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere fondate su vizi di diritto specificamente dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; le contestazioni che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • La mera produzione di una versione alternativa dei fatti (es. attribuire la distruzione dei documenti a terzi) senza elementi probatori precisi e confrontati con le risultanze processuali difficilmente rovescia le valutazioni dei giudici di merito.
  • La presenza di dichiarazioni successive, atti di gestione della società o elementi che dimostrino la continuità dell'attività societaria possono rendere inverosimile la versione difensiva di distruzione documentale immediata dopo un arresto.
  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'accesso a sanzioni sostitutive rilevano la personalità del reo, i precedenti penali e la gravità del fatto: questi elementi possono giustificare il rifiuto di misure alternative.
  • Lo stato di detenzione non esclude automaticamente la responsabilità nella gestione societaria o la possibilità di adempimenti; la corte valuta concretamente se la detenzione abbia realmente impedito gli obblighi rilevanti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata a spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione pecuniaria può essere mitigata quando non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso.
  • Quando si intende contestare una sentenza su questioni di fatto occorre, prima di proporre cassazione, cercare di individuare e circostanziare profili di illegittimità di diritto (vizi di motivazione riconducibili all'art. 606), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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