Cassazione Penale, Sentenza n. 24250/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (pena: 1 anno di reclusione) per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione delle scritture contabili al fine di evadere imposte). Il ricorrente contestava: 1) l'addebito della distruzione dei documenti sostenendo che la responsabilità fosse della convivente Florindi Veruska e che egli fosse stato detenuto e dunque ignaro dell'avvenuta distruzione; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una misura sanzionatoria nonché la determinazione di una pena-base ritenuta distante dal minimo edittale; 3) il diniego delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 609/1981 alla luce del mutato quadro normativo e della situazione personale (detenzione prolungata e presunta impossibilità di adempiere a pene pecuniarie).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero principalmente deduzioni di fatto e richieste di rivalutazione del quadro probatorio, non attinenti a specifici vizi di diritto rimessi al sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. La Corte ha confermato la coerenza logica e la sufficienza della motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto inverosimile la versione difensiva (anche alla luce della presentazione della dichiarazione IRAP 2011 e della continuità gestionale della società tramite la convivente). Ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive, richiamando i precedenti penali e la gravità del fatto (ampio volume d'affari occultato). In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, avendo valutato assente una colpa grave nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10
Norma incriminatrice sul reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrino la sussistenza del reato a carico dell'imputato.
cod. proc. pen., art. 606
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione ricorda che il ricorso per cassazione deve dedurre vizi di diritto individuabili secondo l'art. 606 e non può essere usato per una rivalutazione del giudizio di merito; le doglianze puramente fattuali sono inammissibili.
cod. pen., art. 62-bis
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti, anche per la personalità dell'imputato e i precedenti.
cod. pen., art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena alla luce della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato.
legge n. 609/1981, art. 53
Norma sulle sanzioni sostitutive della pena detentiva; la Corte territoriale ha motivato correttamente il diniego delle sanzioni sostitutive per il rischio di inadempimento e per la gravità e natura del reato, confermato in Cassazione.
cod. proc. pen., art. 616
Conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutando però assente la colpa grave nella proposizione del ricorso.
cod. pen., art. 131-bis
Norma sul proscioglimento o estinzione per alcune misure rieducative (richiamata nella motivazione): la Corte ha preso atto del proscioglimento precedente ai fini della valutazione, ma ha ritenuto comunque rilevanti i precedenti penali complessivi nella valutazione dell'idoneità alle misure alternative.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso in relazione all'applicabilità delle sanzioni per inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere elemento di colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere fondate su vizi di diritto specificamente dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; le contestazioni che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- La mera produzione di una versione alternativa dei fatti (es. attribuire la distruzione dei documenti a terzi) senza elementi probatori precisi e confrontati con le risultanze processuali difficilmente rovescia le valutazioni dei giudici di merito.
- La presenza di dichiarazioni successive, atti di gestione della società o elementi che dimostrino la continuità dell'attività societaria possono rendere inverosimile la versione difensiva di distruzione documentale immediata dopo un arresto.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'accesso a sanzioni sostitutive rilevano la personalità del reo, i precedenti penali e la gravità del fatto: questi elementi possono giustificare il rifiuto di misure alternative.
- Lo stato di detenzione non esclude automaticamente la responsabilità nella gestione societaria o la possibilità di adempimenti; la corte valuta concretamente se la detenzione abbia realmente impedito gli obblighi rilevanti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata a spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione pecuniaria può essere mitigata quando non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Quando si intende contestare una sentenza su questioni di fatto occorre, prima di proporre cassazione, cercare di individuare e circostanziare profili di illegittimità di diritto (vizi di motivazione riconducibili all'art. 606), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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