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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38012/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l'IVA detratta da una società, ritenendo che quattro fatture relative all'acquisto e rivendita di autovetture fossero soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente valorizzando la regolarità formale della documentazione fiscale e dei pagamenti. In cassazione l'Agenzia deduceva: violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e delle norme sulle prove presuntive e sulla confessione, per non avere la CTR considerato gli elementi indiziari raccolti nel pvc; vizio di motivazione per avere la CTR liquidato tali elementi come mere congetture senza valutarli analiticamente e nel loro complesso; violazione delle norme sull'accertamento IVA e sull'onere probatorio, sostenendo che la frode e la consapevolezza del cessionario potevano essere provate anche per presunzioni semplici. Il quarto motivo, relativo all'art. 19 d.P.R. 633/1972, restava assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR di Campobasso in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, perché il giudice di merito aveva omesso di confrontarsi in modo analitico e complessivo con gli indizi offerti dall'Ufficio e aveva attribuito rilievo decisivo alla sola regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, in contrasto con i principi sulla prova presuntiva nelle frodi IVA.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando l'operazione documentata da fattura sia oggettivamente o soggettivamente inesistente; l'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti è "fuori conto" e non entra nel meccanismo di compensazione dell'imposta.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    L'IVA addebitata in fattura relativa a operazioni inesistenti non può essere considerata IVA detraibile, poiché resta estranea al sistema di detrazione.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    L'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in via analogica per confermare che l'accertamento può fondarsi anche su elementi indiziari.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla valutazione della prova documentale e degli atti fiscali.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla confessione resa dal soggetto interposto.

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    Le presunzioni semplici sono prova piena se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e devono essere valutate dal giudice nel loro complesso.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360 c.p.c.

    commi 1 n. 3, n. 4 e n. 5

    Le censure erano prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie IVA relative a fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi alla regolarità formale della fatturazione o dei pagamenti, ma deve valutare analiticamente e complessivamente tutti gli indizi addotti dall'Ufficio, spiegando in modo logico e non contraddittorio perché essi non integrino una prova presuntiva.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia allegato elementi obiettivi idonei a far ritenere l'inesistenza soggettiva dell'operazione o la partecipazione alla frode, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettività dell'operazione o della propria ignoranza incolpevole, da valutarsi secondo la diligenza esigibile da un operatore economico.
  • In materia di frodi carosello, la prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da indizi oggettivi relativi alle concrete modalità dell'operazione, senza necessità di dimostrare una partecipazione diretta alla frode.
  • L'effettiva consegna dei beni, la regolarità delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono, di per sé, decisive a escludere la frode, potendo costituire elementi normalmente utilizzati per simulare la reale esistenza dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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