Cassazione Civile, Ordinanza n. 38012/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l'IVA detratta da una società, ritenendo che quattro fatture relative all'acquisto e rivendita di autovetture fossero soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente valorizzando la regolarità formale della documentazione fiscale e dei pagamenti. In cassazione l'Agenzia deduceva: violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e delle norme sulle prove presuntive e sulla confessione, per non avere la CTR considerato gli elementi indiziari raccolti nel pvc; vizio di motivazione per avere la CTR liquidato tali elementi come mere congetture senza valutarli analiticamente e nel loro complesso; violazione delle norme sull'accertamento IVA e sull'onere probatorio, sostenendo che la frode e la consapevolezza del cessionario potevano essere provate anche per presunzioni semplici. Il quarto motivo, relativo all'art. 19 d.P.R. 633/1972, restava assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR di Campobasso in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, perché il giudice di merito aveva omesso di confrontarsi in modo analitico e complessivo con gli indizi offerti dall'Ufficio e aveva attribuito rilievo decisivo alla sola regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, in contrasto con i principi sulla prova presuntiva nelle frodi IVA.
Norme richiamate
Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando l'operazione documentata da fattura sia oggettivamente o soggettivamente inesistente; l'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti è "fuori conto" e non entra nel meccanismo di compensazione dell'imposta.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
L'IVA addebitata in fattura relativa a operazioni inesistenti non può essere considerata IVA detraibile, poiché resta estranea al sistema di detrazione.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
L'Amministrazione può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in via analogica per confermare che l'accertamento può fondarsi anche su elementi indiziari.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla valutazione della prova documentale e degli atti fiscali.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla confessione resa dal soggetto interposto.
Le presunzioni semplici sono prova piena se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e devono essere valutate dal giudice nel loro complesso.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
commi 1 n. 3, n. 4 e n. 5
Le censure erano prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA relative a fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Il giudice di merito non può arrestarsi alla regolarità formale della fatturazione o dei pagamenti, ma deve valutare analiticamente e complessivamente tutti gli indizi addotti dall'Ufficio, spiegando in modo logico e non contraddittorio perché essi non integrino una prova presuntiva.
- Una volta che l'Amministrazione abbia allegato elementi obiettivi idonei a far ritenere l'inesistenza soggettiva dell'operazione o la partecipazione alla frode, incombe sul contribuente la prova contraria dell'effettività dell'operazione o della propria ignoranza incolpevole, da valutarsi secondo la diligenza esigibile da un operatore economico.
- In materia di frodi carosello, la prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da indizi oggettivi relativi alle concrete modalità dell'operazione, senza necessità di dimostrare una partecipazione diretta alla frode.
- L'effettiva consegna dei beni, la regolarità delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non sono, di per sé, decisive a escludere la frode, potendo costituire elementi normalmente utilizzati per simulare la reale esistenza dell'operazione.
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