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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29375/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto la definizione automatica delle imposte ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289/2002 (cd. condono tombale) e si era vista negare il beneficio dall'amministrazione, che aveva ritenuto la società coinvolta in una complessa serie di operazioni societarie (costituzioni, acquisizioni, incorporazioni e cessioni di partecipazioni), anche tramite l'intermediazione di un gruppo societario, finalizzate a generare componenti negative di reddito e indebiti risparmi d'imposta. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: con il primo si denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione dei termini per la notifica del diniego, assumendo che l'Ufficio avesse ritenuto raddoppiati i termini di accertamento per la sussistenza di reati tributari; con il secondo si deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di assoluta estraneità di una società terza alle operazioni contestate, estraneità che la ricorrente assumeva rilevante rispetto alla ricostruzione fiscale della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per effetto della cd. doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva indicato differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, e comunque ha ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile ratione temporis, opera in presenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari e non richiede la effettiva presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale. Ha inoltre dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che la censura, sotto la veste di omessa pronuncia, mirava in realtà a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice d'appello; la CTR aveva infatti motivato in modo sufficiente ritenendo che le operazioni fossero state pianificate per ottenere un indebito risparmio d'imposta e che non potesse riconoscersi l'estraneità fiscale della società terza né della ricorrente, che l'aveva incorporata. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La norma è richiamata come base della definizione automatica chiesta dalla contribuente; il diniego è ritenuto legittimo in ragione della complessiva operazione elusiva/fraudolenta contestata dall'Ufficio.

  • art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    raddoppio dei termini di accertamento

    Nella versione applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È richiamato come fonte dei reati tributari che, se integrati o astrattamente configurabili, comportano l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; è escluso il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di decisioni di primo e secondo grado fondate sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le differenze tra le due motivazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile quando la questione non esaminata risulti implicitamente respinta perché incompatibile con la decisione adottata sul merito.

  • art. 331 c.p.p.

    È richiamato per indicare l'obbligo di denuncia penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 405 c.p.p.

    È citato per affermare che, ai fini del raddoppio, non rileva l'esercizio dell'azione penale né l'esito del processo penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando ricorrono sentenze di primo e secondo grado tra loro conformi quanto alla ricostruzione dei fatti, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specifiche divergenze tra le due decisioni.
  • Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale": è censurabile solo l'assenza materiale della motivazione, la motivazione apparente, la contraddizione irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario nella disciplina applicabile ratione temporis, è sufficiente l'obbligo di presentare denuncia per reati tributari; non è necessaria la concreta presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale.
  • Chi contesta la decadenza dell'Amministrazione per superamento dei termini di accertamento deve dedurre la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza poter rimettere in discussione l'effettiva sussistenza del reato, che non può essere accertata dal giudice tributario.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione prospettata risulti incompatibile con la decisione resa sul merito, potendo l'esclusione essere anche implicita.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la deduzione di un vizio processuale, miri in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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