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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32218/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP e, per trasparenza, IRPEF nei confronti dei soci, relativi a più annualità d'imposta, con recupero di costi esposti in fatture per asserite operazioni di sponsorizzazione ritenute oggettivamente inesistenti. Gli atti traevano origine da una verifica su un terzo soggetto. I contribuenti hanno dedotto, in cassazione: 1) l'inesistenza della notificazione degli avvisi per mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata e l'inapplicabilità della sanatoria agli atti sostanziali; 2) l'illegittimità della sottoscrizione degli avvisi da parte di funzionario delegato, contestando la validità della delega e chiedendo rimessione alle Sezioni Unite; 3) la nullità per difetto di motivazione sul raddoppio dei termini di accertamento; 4) la nullità per difetto di motivazione sulla conferma nel merito degli accertamenti; 5) la violazione delle regole sull'onere probatorio e sulle presunzioni in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito un quadro indiziario sufficiente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente al periodo d'imposta 2003, ritenendo che la mancanza dell'avviso di ricevimento integri nullità della notificazione, sanabile ex art. 156 c.p.c. solo se il ricorso è proposto quando il potere di accertamento è ancora integro; poiché per il 2003, alla data rilevante, il termine di decadenza era già spirato, la successiva proposizione del ricorso non ha potuto sanare la nullità né far rivivere il potere impositivo. Il primo motivo è stato invece respinto per il resto. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza mirava in parte a una rivalutazione del fatto, e in parte è stata respinta perché l'ordine di servizio/delega prodotta dall'Ufficio è idonea a legittimare la sottoscrizione dell'avviso. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico della CTR. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso limitatamente all'annualità 2003 e compensando le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancanza dell'avviso di ricevimento nella notificazione postale dell'avviso di accertamento integra nullità della notificazione, non inesistenza, poiché l'avviso di ricevimento è prova della regolarità del procedimento ma non suo elemento strutturale essenziale.
  • La nullità della notificazione di un atto impositivo può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante la proposizione del ricorso, ma la sanatoria opera solo se, al momento della proposizione dell'impugnazione, il potere dell'Amministrazione di accertare non sia già decaduto.
  • La sanatoria processuale non può far rivivere un potere impositivo già estinto per decadenza sostanziale, sicché la tardiva instaurazione del giudizio non consente di recuperare un avviso notificato oltre il termine di legge.
  • L'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario diverso dal titolare dell'ufficio è valido se l'Amministrazione produce un atto di delega o un ordine di servizio che individui il delegato e i limiti oggettivi del potere conferito.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio è sufficiente.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la contestazione del contribuente non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, essendo in cassazione censurabile solo l'erronea applicazione delle regole giuridiche o la radicale assenza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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