Cassazione Civile, Ordinanza n. 32218/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP e, per trasparenza, IRPEF nei confronti dei soci, relativi a più annualità d'imposta, con recupero di costi esposti in fatture per asserite operazioni di sponsorizzazione ritenute oggettivamente inesistenti. Gli atti traevano origine da una verifica su un terzo soggetto. I contribuenti hanno dedotto, in cassazione: 1) l'inesistenza della notificazione degli avvisi per mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata e l'inapplicabilità della sanatoria agli atti sostanziali; 2) l'illegittimità della sottoscrizione degli avvisi da parte di funzionario delegato, contestando la validità della delega e chiedendo rimessione alle Sezioni Unite; 3) la nullità per difetto di motivazione sul raddoppio dei termini di accertamento; 4) la nullità per difetto di motivazione sulla conferma nel merito degli accertamenti; 5) la violazione delle regole sull'onere probatorio e sulle presunzioni in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito un quadro indiziario sufficiente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente al periodo d'imposta 2003, ritenendo che la mancanza dell'avviso di ricevimento integri nullità della notificazione, sanabile ex art. 156 c.p.c. solo se il ricorso è proposto quando il potere di accertamento è ancora integro; poiché per il 2003, alla data rilevante, il termine di decadenza era già spirato, la successiva proposizione del ricorso non ha potuto sanare la nullità né far rivivere il potere impositivo. Il primo motivo è stato invece respinto per il resto. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza mirava in parte a una rivalutazione del fatto, e in parte è stata respinta perché l'ordine di servizio/delega prodotta dall'Ufficio è idonea a legittimare la sottoscrizione dell'avviso. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico della CTR. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso limitatamente all'annualità 2003 e compensando le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
le regole sulla notificazione degli avvisi di accertamento richiamano, per quanto compatibile, il regime processuale; la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta nullità e non inesistenza della notificazione.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti IVA e per la validità formale dell'avviso di accertamento.
art. 3 L. 20 novembre 1982, n. 890
norma richiamata tra quelle applicabili alla notificazione postale degli atti.
art. 4 L. 20 novembre 1982, n. 890
norma richiamata tra quelle applicabili alla notificazione postale degli atti.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
norma richiamata tra quelle applicabili alla notificazione postale degli atti.
richiamato per il procedimento di notificazione a mezzo posta.
la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ma la sanatoria non può incidere su decadenze già maturate.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il termine di decadenza per notificare l'avviso va rispettato; il raddoppio opera solo nei casi previsti e non consente di rivivere un potere già estinto.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione al raddoppio dei termini e al profilo delle violazioni penalmente rilevanti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato è valida se l'Amministrazione prova la delega/ordine di servizio con indicazione del delegato e dei limiti oggettivi.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocata dai ricorrenti.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione in materia tributaria.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova sull'inesistenza delle operazioni fatturate.
invocato in tema di presunzioni semplici a fondamento dell'accertamento tributario.
invocato in tema di presunzioni semplici a fondamento dell'accertamento tributario.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per il potere di accertamento analitico-induttivo in presenza di elementi presuntivi.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per l'accertamento IVA fondato su presunzioni e ricostruzioni induttive.
Massime di principio
- La mancanza dell'avviso di ricevimento nella notificazione postale dell'avviso di accertamento integra nullità della notificazione, non inesistenza, poiché l'avviso di ricevimento è prova della regolarità del procedimento ma non suo elemento strutturale essenziale.
- La nullità della notificazione di un atto impositivo può essere sanata per raggiungimento dello scopo mediante la proposizione del ricorso, ma la sanatoria opera solo se, al momento della proposizione dell'impugnazione, il potere dell'Amministrazione di accertare non sia già decaduto.
- La sanatoria processuale non può far rivivere un potere impositivo già estinto per decadenza sostanziale, sicché la tardiva instaurazione del giudizio non consente di recuperare un avviso notificato oltre il termine di legge.
- L'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario diverso dal titolare dell'ufficio è valido se l'Amministrazione produce un atto di delega o un ordine di servizio che individui il delegato e i limiti oggettivi del potere conferito.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibile il ragionamento decisorio è sufficiente.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la contestazione del contribuente non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, essendo in cassazione censurabile solo l'erronea applicazione delle regole giuridiche o la radicale assenza di motivazione.
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