Sentenza n. 2195/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza Ricorso per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 30/12/2024 n. 7430
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7430/2024, relativa al pagamento del contributo unificato e degli interessi sulle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (professionisti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania n. 7430/2024, con la quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a dare esecuzione a un decreto della Corte d’Appello di Napoli e al pagamento delle spese di lite del giudizio amministrativo. Il Ministero ha pagato le somme principali, le spese liquidate dalla Corte d’Appello e le spese del giudizio amministrativo, ma non ha corrisposto l’importo di euro 300,00 relativo al contributo unificato né gli interessi legali. I ricorrenti hanno quindi dedotto l’integrale inesecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione di stile. Il TAR ha preliminarmente escluso la sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, rilevando che i ricorrenti non erano creditori ai sensi di tale legge e che il titolo azionato era la sentenza amministrativa limitatamente alla condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero presso la sede reale ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza integrale esecuzione. Quanto al contributo unificato, il Collegio ha affermato che esso è dovuto dalla parte soccombente ex lege ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, anche in assenza di un’espressa pronuncia di condanna, e che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ha inoltre riconosciuto gli interessi legali, qualificati come interessi corrispettivi ex art. 1282, comma 1, c.c., sulle somme dovute a titolo di spese di lite e sul contributo unificato, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza presupposta fino al soddisfo, poiché il credito per spese di lite è liquido ed esigibile. Il Ministero è stato onerato di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, pagando quanto residuo e gli interessi. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza amministrativa passata in giudicato.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
La relativa sospensione non si applica quando il titolo azionato è una sentenza amministrativa concernente la condanna alle spese di lite e i ricorrenti non sono creditori ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Decorso il termine previsto dalla disposizione, senza integrale esecuzione del titolo notificato all’amministrazione debitrice, è possibile azionare l’ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002
il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente
Il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege a carico della parte soccombente e può essere richiesto in ottemperanza anche senza un’esplicita pronuncia di condanna; la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto
Il credito per le spese di lite, in quanto liquido ed esigibile, produce interessi legali di pieno diritto dal passaggio in giudicato della sentenza fino al pagamento, senza necessità di una specifica pronuncia sugli interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare integrale esecuzione al giudicato comprendendo anche le poste economiche direttamente derivanti dalla soccombenza, quali il contributo unificato dovuto ex lege, anche se non espressamente indicate nella pronuncia da eseguire.
- Il contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e la relativa obbligazione diviene esigibile con il passaggio in giudicato della sentenza, senza necessità di un’autonoma statuizione di condanna.
- Le somme liquidate a titolo di spese di lite costituiscono crediti pecuniari liquidi ed esigibili e producono interessi legali ex art. 1282, comma 1, c.c. dal passaggio in giudicato del titolo fino all’effettivo soddisfacimento, salvo diversa previsione del titolo.
- Decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, la mancata integrale esecuzione consente di ottenere in ottemperanza l’ordine di pagamento delle somme residue e degli interessi, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
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