Cassazione Civile, Ordinanza n. 34625/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un conto corrente affidato intrattenuto da una società con la banca. La correntista aveva chiesto l'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto prive di causa, illegittimo sistema delle valute e illegittimo esercizio dello ius variandi, con conseguente rideterminazione del dare-avere e ripetizione degli addebiti ritenuti indebiti. I giudici di merito hanno respinto le domande, rilevando in particolare che la società non aveva prodotto il contratto di conto corrente e che, comunque, non risultavano dimostrati i presupposti delle contestazioni formulate. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina TUB sulla forma scritta e sulla consegna della documentazione contrattuale, sostenendo che la mancata produzione del contratto da parte della banca avrebbe dovuto comportare nullità del rapporto e inversione dell'onere probatorio; violazione delle norme su prova, esibizione documentale e usura, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto carenti le prove e non avesse disposto le richieste istruttorie; violazione delle regole sulle nullità rilevabili d'ufficio, contestando la declaratoria di novità della censura relativa alle commissioni di massimo scoperto asseritamente superiori alla media.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sul fatto che la conclusione scritta del contratto non era controversa e che spettava quindi alla correntista produrre il contratto per dimostrare l'inesistenza della causa giustificativa degli addebiti. La Corte ha inoltre ribadito che, nei giudizi di ripetizione di indebito o di accertamento negativo del saldo, il correntista deve provare i pagamenti e la mancanza di valida causa debendi mediante la produzione del contratto che contiene le clausole contestate; il principio di vicinanza della prova non sposta questo onere sulla banca. Ha anche precisato che la mancata consegna della copia del contratto non determina nullità del rapporto, poiché il requisito della forma scritta riguarda la veste esteriore del contratto e non la consegna del documento. Quanto all'istanza ex art. 119 TUB e all'esibizione ex art. 210 c.p.c., ha richiamato l'orientamento secondo cui il relativo diritto può essere azionato in giudizio solo se la documentazione sia stata previamente richiesta e siano decorsi 90 giorni senza consegna. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la censura sulle commissioni di massimo scoperto era stata introdotta tardivamente, oltre le preclusioni assertive, e il rilievo officioso della nullità presuppone comunque che il fatto costitutivo del vizio emerga tempestivamente dagli atti ritualmente acquisiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La forma scritta richiesta per il contratto bancario attiene alla veste esteriore e alla modalità espressiva dell'accordo; la mancata consegna della copia del contratto non comporta di per sé nullità del rapporto.
Il cliente può richiedere alla banca copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni e, in giudizio, può chiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione sia stata previamente richiesta e non sia stata consegnata entro novanta giorni.
Nell'azione di ripetizione di indebito o di accertamento negativo del debito, l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti grava sul correntista che agisce, mediante produzione del contratto contenente le clausole contestate.
L'ordine di esibizione documentale non può essere usato per superare carenze probatorie o per ottenere in via esplorativa documenti non previamente richiesti nei termini di legge.
La non contestazione ha rilievo solo se specificamente dedotta e riscontrabile dagli atti; in cassazione non può essere affermata in modo generico.
La valutazione delle prove e della non contestazione è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
Il motivo che denuncia omessa pronuncia è infondato se mira in realtà a contestare il merito della valutazione delle domande già esaminate.
La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma solo se il fatto costitutivo del vizio emerga dagli atti ritualmente acquisiti e tempestivamente introdotti nel processo.
Le allegazioni nuove introdotte nella memoria destinata alla prova contraria sono tardive se le preclusioni assertive sono già maturate.
La verifica dell'usura va compiuta secondo i criteri normativi e giurisprudenziali richiamati dalla Corte di merito, che non sono stati validamente censurati.
Richiamata quale parametro per la disciplina dell'usura nei rapporti bancari.
art. 1, comma 1, D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001
Richiamato in tema di determinazione dell'usura nei rapporti bancari.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di addebiti bancari o per l'accertamento negativo del saldo, l'attore deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi, normalmente mediante produzione del contratto di conto corrente recante le clausole contestate.
- Il principio di vicinanza della prova non consente, di regola, di addossare alla banca l'onere di produrre il contratto quando il documento era nella disponibilità della parte che lo ha sottoscritto; se il documento è andato perduto senza colpa, la parte può ricorrere agli strumenti probatori consentiti dall'ordinamento.
- La mancata consegna della copia del contratto bancario non determina automaticamente nullità del rapporto: il requisito della forma scritta riguarda la conclusione del contratto, non la successiva consegna del documento.
- L'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di documentazione ex art. 119 TUB presuppongono una previa richiesta della documentazione e il decorso del termine di legge senza consegna; non possono essere usate per supplire in modo esplorativo a carenze probatorie.
- La nullità è rilevabile d'ufficio solo se il relativo fatto costitutivo risulta tempestivamente introdotto nel processo e sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti; non può essere affermata sulla base di allegazioni tardive.
- La non contestazione deve essere dedotta in modo specifico e con richiamo puntuale agli atti; la sua esistenza e portata sono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo entro limiti ristretti.
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