Cassazione Civile, Ordinanza n. 03094/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale in rettifica relativo a un impianto eolico, con cui l'Ufficio aveva determinato la rendita includendo varie componenti dell'impianto, tra cui la torre di sostegno del cd. palo eolico e altre voci del procedimento estimativo (valore lotto, fondazione aerogeneratore, spese tecniche, oneri concessori, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore). La contribuente aveva impugnato l'atto e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello, annullando l'avviso. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) motivazione apparente della sentenza di merito per aver escluso la torre dal computo della rendita; (2) violazione di legge per aver aderito ai pareri pro veritate e per avere, in sostanza, rivalutato il fatto relativo alla funzionalità della torre al processo produttivo; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la corte territoriale rideterminato la rendita al netto della torre, omettendo di pronunciarsi sull'intera pretesa fiscale e sulle restanti componenti della stima. La società resistente difendeva la sentenza impugnata con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito non fosse apparente e che il secondo motivo celasse una inammissibile richiesta di riesame del fatto e delle prove; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che il giudice d'appello, una volta esclusa la torre dalla rendita catastale, avrebbe dovuto comunque rideterminare la rendita considerando le residue componenti dell'impianto e i criteri estimativi applicabili. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al terzo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché ridetermini la rendita catastale secondo i principi indicati.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della sufficienza/motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato perché la motivazione del giudice di merito non era apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per contestare la motivazione della decisione di merito.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, invocata per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il limite del minimo costituzionale: mancanza totale, apparenza, contrasti irriducibili o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per il vizio di nullità della sentenza/processo; il primo motivo è stato respinto, il terzo accolto per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha escluso che possa essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 21, legge n. 208/2015
Ha ridefinito la stima catastale degli immobili speciali e particolari, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 22, legge n. 208/2015
Richiamato nel quadro della modifica legislativa dei criteri di stima catastale e della sottrazione delle componenti impiantistiche al carico impositivo.
art. 1, comma 244, legge n. 190/2014
La sua disciplina estimativa, con rinvio alla Circolare n. 6/T, non è stata abrogata tacitamente dalla legge n. 208/2015 nella parte relativa alle metodologie tecnico-estimative.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939
Richiamato come base del classamento e della determinazione della rendita catastale mediante stima diretta.
artt. 15-26 d.P.R. n. 1142/1949
Indicati per il procedimento diretto fondato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile.
art. 28, comma 1, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per il procedimento indiretto basato sul valore di mercato dell'immobile.
art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per il procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione.
Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito.
Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito.
Richiamati per affermare che il giudice tributario, nel decidere nel merito la pretesa, può utilizzare i poteri di valutazione delle prove, ma non si può chiedere in cassazione una nuova valutazione del merito.
Il giudice di merito ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omettendo di rideterminare la rendita una volta esclusa la torre.
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti una motivazione del tutto mancante, meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare la semplice insufficienza argomentativa.
- Il motivo formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- Nel contenzioso catastale relativo a immobili a destinazione speciale, l'esclusione di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo non esonera il giudice dal dovere di rideterminare la rendita sulle residue componenti imponibili, se la controversia investe il merito della stima.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: quando l'atto è censurato per ragioni sostanziali, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve verificare la pretesa fiscale e ricondurla alla corretta misura entro i limiti delle domande delle parti.
- La disciplina estimativa degli immobili speciali continua a fondarsi sui criteri tecnico-estimativi previsti dalla normativa previgente e dalla circolare richiamata, salvo la specifica esclusione delle componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo introdotta dalla legge n. 208/2015.
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