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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30683/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato dal lavoratore sulla base di un decreto ingiuntivo per differenze retributive. La società datrice di lavoro ha proposto opposizione, accolta solo parzialmente in primo grado e poi respinta in appello, sostenendo che le somme dovute dovessero essere considerate al netto delle ritenute fiscali, perché le trattenute risultavano operate nelle buste paga. In cassazione, la società ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme tributarie, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente assimilato la questione a quella dei contributi previdenziali e che, quale sostituto d'imposta, il datore fosse tenuto a operare la ritenuta al momento della corresponsione delle retribuzioni. La società sosteneva dunque che l'importo azionato dal lavoratore dovesse essere decurtato delle ritenute fiscali. Il lavoratore intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nel rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, i crediti per differenze retributive vanno determinati al lordo delle ritenute fiscali, poiché la disciplina delle imposte attiene al distinto rapporto tributario tra contribuente ed erario. Tuttavia, ai fini della liquidazione in concreto, le ritenute possono essere detratte solo se il datore di lavoro provi di averle effettivamente versate quale sostituto d'imposta. La mera produzione delle buste paga, attestanti trattenute operate, non è sufficiente a dimostrare il tempestivo versamento all'erario. È stata ritenuta irrilevante l'eventuale impropria menzione dei contributi previdenziali nella motivazione della sentenza impugnata, poiché il dispositivo era comunque conforme a diritto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta.

  • art. 64 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del sostituto d'imposta di operare e versare le ritenute.

  • art. 35 d.P.R. 602/1973

    La Corte lo richiama per affermare che la responsabilità solidale del sostituito in sede di riscossione opera solo se le ritenute non siano state effettuate.

  • artt. 17 e 18 d.P.R. 917/1986

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina fiscale delle retribuzioni e delle ritenute.

  • art. 19 l. 218/1952

    Richiamato dalla ricorrente nel ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 23 l. 218/1952

    Richiamato dalla ricorrente nel ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente di confermare la decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, anche se la motivazione contiene un riferimento inconferente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, i crediti per differenze retributive vanno liquidati al lordo delle ritenute fiscali, perché la determinazione dell'imposta appartiene al distinto rapporto tributario tra contribuente ed erario.
  • Le ritenute fiscali possono essere sottratte dall'importo dovuto al lavoratore solo se sia provato l'effettivo versamento all'erario da parte del datore di lavoro quale sostituto d'imposta; la mera indicazione in busta paga delle trattenute non basta.
  • Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, adempie un'obbligazione fiscale propria di versamento dell'acconto, ma il soggetto passivo principale del tributo resta il percettore del reddito.
  • L'eventuale richiamo improprio, nella motivazione di merito, alla disciplina dei contributi previdenziali non determina cassazione se il dispositivo della decisione è comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAccertamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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