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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42053/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino senegalese aveva chiesto in via amministrativa e poi giudiziaria il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal Senegal perché minacciato, picchiato e sequestrato da ribelli del MFDC che gli avevano sottratto campo e raccolto. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano respinto le domande, ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di protezione anche alla luce della situazione del Senegal. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto: nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice, per la partecipazione al collegio di un magistrato asseritamente non incardinato nell'ufficio; violazione delle norme sulla protezione sussidiaria per non avere la Corte valutato correttamente la situazione del Casamance; violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa; errata applicazione dei parametri legali sul giudizio di non credibilità; violazione delle norme sulla protezione umanitaria per mancata considerazione della vulnerabilità personale, dell'integrazione lavorativa in Italia e della situazione dei diritti umani nel Paese d'origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il vizio di costituzione del giudice e la nullità per violazione del giudice naturale si configurano solo se la decisione proviene da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione, non quando vi siano variazioni nella concreta composizione del collegio o nella formazione dei collegi. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, perché il giudizio di non credibilità era stato motivatamente espresso dal giudice di merito e la censura mirava in realtà a un riesame del fatto; inoltre, esclusa la credibilità del racconto, non residuavano i presupposti per rifugio e protezione sussidiaria fondata su rischio personalizzato, mentre per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la Corte territoriale aveva adeguatamente escluso una situazione di conflitto armato o violenza indiscriminata nella zona di origine. Anche i motivi quinto e sesto sulla protezione umanitaria sono stati dichiarati inammissibili, perché il richiedente si era limitato ad allegazioni generiche su vulnerabilità e integrazione, senza indicare fatti specifici decisivi dedotti nei gradi di merito; la Corte ha inoltre richiamato la disciplina ratione temporis e la necessità di una comparazione concreta tra integrazione in Italia e condizioni nel Paese di origine. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 Cost.

    Il principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda la competenza dell'organo giudiziario, ma non esclude variazioni nella concreta composizione del collegio se previste o consentite dalle norme; la nullità si configura solo se decide un soggetto estraneo all'ufficio o privo di investitura.

  • art. 102 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla composizione del collegio, ma la Corte esclude la nullità nei limiti sopra indicati.

  • art. 106, commi 1 e 2, Cost.

    La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto temporaneamente tollerabile la disciplina sui giudici ausiliari fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per il vizio di costituzione del giudice; la Corte ribadisce che non ogni irregolarità nella formazione del collegio comporta nullità.

  • art. 10 R.D. 30 gennaio 1941, n. 13

    Richiamato dalla parte ricorrente sulla composizione dell'ufficio giudicante, ma non ritenuto dirimente ai fini della nullità prospettata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono inammissibili quando, sotto tale veste, mirano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione di credibilità compiuti dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice è escluso se la composizione del collegio è comunque riferibile all'ufficio giudicante e non a un soggetto estraneo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto, specie in tema di credibilità del racconto e valutazione della situazione del Paese d'origine.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria non spetta se, esclusa la credibilità del racconto, manca un rischio personalizzato di danno grave.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria richiede un rischio personalizzato di subire un danno grave; in mancanza di credibilità del narrato, i presupposti non sussistono.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    L'accertamento dell'esistenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 3 d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato in tema di parametri del giudizio di credibilità; la Corte valorizza che la valutazione del merito, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione salvo limiti specifici.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato quale base del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, che non può tradursi in una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.

  • art. 27 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato in tema di istruttoria officiosa nel procedimento di protezione internazionale.

  • art. 32 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato per la protezione umanitaria, da valutare secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    La protezione umanitaria va scrutinata secondo la normativa vigente al momento della domanda e richiede una valutazione comparativa concreta della vulnerabilità allegata.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del divieto di espulsione in presenza di rischio e vulnerabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    Richiamato dalla Corte costituzionale nella valutazione della disciplina sui giudici ausiliari, menzionata dalla Cassazione.

  • art. 102 c.p.c.

    Non citato come norma processuale autonoma nella decisione, ma il testo richiama il tema del giudice naturale e della composizione del collegio.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di costituzione del giudice ricorre solo quando il provvedimento sia adottato da un soggetto estraneo all'ufficio o privo di investitura, non già per mere irregolarità nella destinazione del magistrato alla sezione o nella formazione del collegio.
  • In tema di protezione internazionale, il giudizio di credibilità del richiedente è un apprezzamento di fatto del giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa ricostruzione del narrato sotto la veste della violazione di legge.
  • La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), richiede un rischio personalizzato di danno grave; se il racconto individuale è ritenuto non credibile, viene meno il presupposto della personalizzazione del rischio.
  • La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) presuppone l'accertamento di una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato, accertamento rimesso al merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La protezione umanitaria deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della domanda e richiede allegazioni specifiche e individualizzate sulla vulnerabilità, non bastando affermazioni generiche su integrazione sociale o lavorativa in Italia.
  • Il giudice di merito deve compiere una comparazione concreta tra la condizione di integrazione in Italia e quella che il richiedente incontrerebbe nel Paese d'origine; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione svolta e non può limitarsi a sollecitare un nuovo esame del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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