Cassazione Civile, Ordinanza n. 29272/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di rimborso IRPEF presentata da un ex beneficiario di un trattamento pensionistico integrativo aziendale (Fondo P.I.A. ENEL), che chiedeva la restituzione della maggiore imposta trattenuta dal sostituto d'imposta sulla somma percepita in capitale a titolo di conversione della prestazione previdenziale. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP, un appello dell'Ufficio, un precedente giudizio di cassazione con rinvio e una nuova decisione sfavorevole della CTR in sede di rinvio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. I motivi denunciavano, in sintesi: errata applicazione della disciplina fiscale dei fondi pensione e del regime di tassazione dei rendimenti; violazione del principio di diritto fissato dalla precedente sentenza rescindente; erronea ripartizione dell'onere della prova e dei poteri istruttori del giudice tributario; omessa valutazione di fatti decisivi concernenti la natura e quantificazione dei rendimenti; e violazione delle norme processuali sul giudizio di rinvio, poiché la CTR avrebbe rimesso in discussione non solo il quantum ma anche l'an del rimborso. Il ricorrente sosteneva che la certificazione ENEL e la documentazione prodotta fossero sufficienti a dimostrare il rendimento netto assoggettabile all'aliquota agevolata del 12,50%.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, ricordando l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva secondo cui, per le prestazioni in capitale maturate fino al 31 dicembre 2000, solo la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre la quota costituita da rendimento netto può beneficiare della ritenuta del 12,50% solo se si tratti di effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato. La Corte ha ribadito che l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale rendimento grava sul contribuente che chiede il rimborso e che la certificazione ENEL o una consulenza di parte non bastano, perché non dimostrano i criteri di calcolo né l'effettivo investimento sul mercato finanziario. Ha quindi confermato che la CTR, in sede di rinvio, ha correttamente applicato il principio di diritto già enunciato e che non vi era ragione di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, oltre agli effetti di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 L. 25 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica alle somme qualificabili come rendimento netto, non alla sorte capitale; il rendimento agevolato presuppone un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente quale norma del TUIR sulla disciplina fiscale della prestazione in capitale
art. 16 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la sorte capitale è soggetta a tassazione separata; per quelli maturati dal 1° gennaio 2001 si applica interamente la tassazione separata
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
insieme all'art. 16 disciplina la tassazione separata delle prestazioni in capitale
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme fiscali applicabili
nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione
l'onere di provare il fondamento della pretesa di rimborso incombe sul contribuente
richiamato dal ricorrente in tema di fatti non contestati e disponibilità della prova
richiamato dal ricorrente in tema di allegazioni e contestazioni delle parti
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa, ma non sostituiscono l'onere probatorio della parte
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sul giudizio di rinvio nel processo tributario
richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti del giudizio di rinvio
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie sui fondi pensione integrativi aziendali, la prestazione in capitale va distinta tra sorte capitale e rendimento: solo il rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato può beneficiare della ritenuta agevolata del 12,50%.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'imposta trattenuta sulla prestazione previdenziale deve provare sia l'esistenza del rendimento netto sia il suo ammontare; la mera certificazione del datore di lavoro o una consulenza di parte non sono di per sé sufficienti se non spiegano i criteri di quantificazione e la natura finanziaria dell'incremento.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è tenuto ad applicare il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; non può rimettere in discussione il quadro giuridico ormai definito, ma deve limitarsi ad accertare i fatti rilevanti nei limiti tracciati dalla decisione rescindente.
- I poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non alleviano l'onere probatorio della parte che agisce per il riconoscimento del rimborso.
- La nozione di 'rendimento netto' rilevante ai fini dell'agevolazione fiscale richiede un effettivo investimento del capitale accantonato; non sono sufficienti calcoli attuariali o differenze contabili prive di collegamento con un investimento sul mercato.
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