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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26260/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due dirigenti psicologhe di un'azienda ospedaliera avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento di differenze retributive per avere, pur formalmente inquadrate in un incarico di alta professionalità A1, svolto di fatto mansioni corrispondenti a quelle di dirigente di struttura semplice B2 nel periodo 2002-2007. Dedotto il protrarsi di tale svolgimento anche nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 luglio 2013, chiedevano ulteriori differenze retributive. La Corte d'appello respingeva il gravame dell'azienda, ritenendo che questa non avesse contestato e provato adeguatamente la cessazione delle medesime mansioni, e che la documentazione aziendale attestasse solo un riassetto organizzativo con confluenza delle funzioni già svolte nell'assetto A1. L'azienda proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 19 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il riassetto avesse fatto venir meno le mansioni superiori e che, per il personale dirigenziale, non operasse il regime di conservazione dell'incarico; violazione dell'art. 40, comma 8, CCNL 1998-2001, per incompatibilità del riconoscimento del medesimo trattamento economico dopo la scadenza dell'incarico; violazione dell'art. 9, comma 32, d.l. 78/2010, conv. l. 122/2010, dell'art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992 e dell'art. 28 CCNL 1998-2001, per la libertà di non rinnovare gli incarichi; violazione degli artt. 132 c.p.c. e 2909 c.c. e omesso esame, deducendo l'erroneo uso del precedente giudicato e l'omessa valutazione di una delibera di attribuzione di altri incarichi; infine, errata quantificazione delle differenze retributive e motivazione insufficiente. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in parte, diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, in parte perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si fondava su un diritto alla conservazione dell'incarico né sul giudicato, ma su un autonomo accertamento del perdurare di fatto delle mansioni superiori nel periodo controverso. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. e per l'irrilevanza del vizio di insufficienza motivazionale nel testo vigente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda ospedaliera, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto alle due dirigenti psicologhe le differenze retributive per mansioni superiori svolte nel periodo 2008-2013. La Corte ha escluso che i motivi colpissero effettivamente la ratio decidendi, osservando che il giudice d'appello aveva fondato la decisione su un accertamento in fatto del protrarsi delle mansioni superiori e non su un preteso diritto alla conservazione dell'incarico o sull'efficacia di giudicato della precedente sentenza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che mira a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento della non contestazione tende a un sindacato di merito non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di rimettere in discussione in sede di legittimità il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulla rilevanza e valutazione delle prove.

  • art. 19 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego contrattualizzato, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2103 c.c.

    La ricorrente ne invocava l'inapplicabilità al personale dirigenziale; la Corte non affronta nel merito la questione, reputando il motivo non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 40, comma 8, CCNL 1998-2001

    Invocato per escludere il diritto al medesimo trattamento economico dopo la scadenza dell'incarico; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 9, comma 32, d.l. 13 settembre 2012, n. 78

    Richiamato dalla ricorrente quale base normativa della libertà di non rinnovo degli incarichi; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    Citata in relazione alla disciplina sugli incarichi dirigenziali e alla loro scadenza; non è stata oggetto di esame nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 15, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con la normativa sui rinnovi degli incarichi; non decisivo per la ratio della sentenza.

  • art. 28 CCNL 1998/2001

    Invocato come disciplina contrattuale degli incarichi dirigenziali; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato sotto il profilo della motivazione della sentenza; la Corte ha osservato che non sussisteva un vizio di motivazione rilevante in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per contestare l'uso del precedente giudicato; la Corte ha precisato che la decisione impugnata non si fondava sul giudicato ma su un autonomo accertamento di fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge richiamata per i diversi motivi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per non pertinenza o per richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente consente soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione, non della semplice insufficienza o inadeguatezza motivazionale.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha valorizzato il difetto di specificità del ricorso, rilevando la mancata indicazione puntuale delle prove e delle contestazioni dedotte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione alla deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione a un appello proposto dopo la riforma, quando la decisione di appello non si distacchi dalle ragioni di fatto della sentenza di primo grado.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Disposizione processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disposizione processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso e il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto/inammissibilità, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
  • La doglianza deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un autonomo accertamento in fatto, sono inammissibili i motivi costruiti su un presupposto diverso non utilizzato dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitata al solo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non è più denunciabile la mera insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione quando operi la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c., salvo che le ragioni di fatto della sentenza di primo e secondo grado siano diverse e ciò sia specificamente allegato.
  • Il principio di non contestazione e la valutazione della sua efficacia nel processo sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione radicale o apparente.
  • Le censure sul quantum devono essere specifiche e riferite alla decisione effettivamente impugnata; contestazioni generiche o rivolte soprattutto alla sentenza di primo grado non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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