Cassazione Civile, Ordinanza n. 23404/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo/cartella esattoriale notificata nel 2013, rispetto alla quale la contribuente deduceva la prescrizione del credito dopo la notifica. In primo grado la domanda era stata rigettata anche per ritenuta carenza di interesse ad agire; in appello, la corte territoriale ha invece riconosciuto l'interesse ad agire, ma ha comunque respinto il gravame ritenendo intervenuta un'intimazione di pagamento notificata nel 2016 idonea a interrompere la prescrizione. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe pronunciato sull'interruzione della prescrizione nonostante si fosse formato giudicato interno per mancata impugnazione sul punto e assenza di appello incidentale della controparte; (2) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 244 e ss. c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la motivazione fosse apparente e che l'intimazione richiamata dalla corte si riferisse ad altra cartella e comunque non fosse provata nei suoi elementi rilevanti, inclusa la notifica CAD.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che, una volta devoluta la questione della prescrizione, l'intera fattispecie resta sub iudice, compresa la decorrenza e la verifica di eventuali atti interruttivi; pertanto non vi era nullità della sentenza per ultrapetizione o violazione del giudicato interno nei termini prospettati. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché nel ricorso non era stata riportata l'intimazione di pagamento, impedendo il controllo sulla dedotta riferibilità ad altro credito e sulla valutazione del suo contenuto probatorio. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non incorre nel vizio denunciato se, una volta devoluta la questione della prescrizione, esamina anche la sussistenza di un atto interruttivo, trattandosi di profili interni alla medesima fattispecie.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di appello incidentale della controparte; la Corte non ha accolto tale censura.
Richiamato dalla ricorrente in tema di domande/eccezioni non riproposte; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
Usato quale parametro del vizio processuale dedotto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la censura è stata ritenuta non fondata/inammissibile nei termini dedotti.
Richiamato per dedurre carenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio nel caso concreto.
Richiamati in tema di formazione della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto il motivo diretto a un riesame del fatto, precluso in cassazione.
L'atto di intimazione di pagamento, se riferibile al medesimo credito, è considerato potenzialmente idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte richiama il principio secondo cui l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo va valutato in modo dinamico, ma resta fermo l'effetto del giudicato interno formatosi sul punto.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Norma che ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, richiamata per la disciplina dell'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 richiamata nel quadro dello ius superveniens sull'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione devolve al giudice l'intera fattispecie estintiva, comprensiva della decorrenza del termine e dell'eventuale esistenza di atti interruttivi; perciò non può parlarsi automaticamente di giudicato interno su singoli profili della prescrizione se la questione è stata ritualmente posta in impugnazione.
- In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, lo ius superveniens che riconfigura l'interesse ad agire opera in senso dinamico fino alla decisione, ma non supera un giudicato interno già formatosi sul punto dell'interesse ad agire.
- Nel giudizio di cassazione la censura che investe la valutazione di un atto interruttivo della prescrizione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorso deve riportare il contenuto dell'atto e gli elementi necessari al controllo della dedotta erroneità, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazione delle norme sulla prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità.
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