Cassazione Civile, Ordinanza n. 23346/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto al datore di lavoro agricolo il pagamento di contributi IVS per operai a tempo determinato relativi al primo trimestre 2007, calcolati sulla differenza tra quanto dichiarato con DMAG e la maggiore base retributiva imponibile ritenuta dovuta ex art. 1 d.l. n. 338/1989, secondo la contrattazione provinciale applicabile. In primo grado il credito era stato ritenuto prescritto; la Corte d'appello ha riformato la decisione, individuando il dies a quo della prescrizione non nella denuncia DMAG ma nella scadenza del termine legale di pagamento dei contributi e ritenendo tempestiva la diffida interruttiva notificata nel 2012. Con il ricorso per cassazione il datore di lavoro ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che spettasse all'INPS provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, la contrattazione collettiva di riferimento, la retribuzione dovuta e i parametri di calcolo; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., assumendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla presentazione del DMAG, momento in cui l'INPS avrebbe potuto effettuare i controlli e rettificare i dati dichiarati, e non dalla scadenza dei termini di versamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui era generico e privo di specifiche confutazioni sui dati valorizzati dalla sentenza impugnata, e comunque infondato quanto alla violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., osservando che la base imponibile contributiva è determinata dalla legge e che spetta al datore di lavoro allegare e provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre respinto il secondo motivo, confermando il consolidato principio secondo cui, per i contributi agricoli, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla data di presentazione del DMAG, poiché prima di tale scadenza l'INPS non può pretendere il pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna condanna alle spese è stata disposta per la mancata attività difensiva dell'intimato, con conferma delle statuizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
Il riparto dell'onere probatorio non è stato violato: il datore di lavoro deve allegare e provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva.
La doglianza è stata ritenuta generica e comunque infondata, perché il giudice ha fondato la decisione su un dato normativo e su un riscontro documentale proveniente dalla stessa parte ricorrente.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi agricoli ciò coincide con la scadenza del termine legale di pagamento, non con la sola presentazione del DMAG.
La base imponibile contributiva è legale e va rapportata alla retribuzione dovuta secondo i criteri normativi richiamati dalla disposizione.
art. 6, comma 14, d.l. n. 536/1987 conv. in L. n. 48/1988
Per i contributi agricoli sono previste specifiche scadenze di pagamento, rispetto alle quali l'INPS non può pretendere l'adempimento prima della scadenza.
Ha modificato i termini di versamento dei contributi, fissandoli al giorno 15 del mese di scadenza nel periodo considerato.
art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 422/1998
Ha ulteriormente modificato i termini di versamento, fissandoli al giorno 16 del mese di scadenza.
art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020
Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione in ragione dell'emergenza Covid.
art. 36 d.l. n. 23/2020 conv. L. n. 40/2020
Richiamato anch'esso ai fini della sospensione straordinaria dei termini di impugnazione in periodo emergenziale.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali agricoli, la prescrizione del credito dell'ente decorre dalla scadenza del termine legale fissato per il pagamento, perché prima di tale scadenza il credito non è esigibile e l'ente non può agire validamente per ottenerne l'adempimento.
- La presentazione della denuncia periodica DMAG non segna, di per sé, il dies a quo della prescrizione, poiché essa è una denuncia dei dati occupazionali e retributivi e non coincide con il momento in cui il credito contributivo diventa azionabile.
- La base imponibile contributiva è determinata dalla retribuzione dovuta in base alla disciplina legale e alla contrattazione collettiva applicabile, non dalla sola retribuzione di fatto corrisposta o dichiarata dal datore di lavoro.
- Quando il datore di lavoro contesta l'azione dell'INPS sulla base di eccezioni alla regola generale di determinazione del contributo, grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi che giustificano l'esclusione o la riduzione della pretesa.
- Le censure di legittimità che lamentano violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. devono indicare in modo specifico quale fatto sia stato posto a base della decisione senza prova o quale fatto costitutivo o impeditivo sia stato erroneamente assoggettato all'onere della prova; altrimenti la doglianza è inammissibile o infondata.
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