Cassazione Civile, Ordinanza n. 23359/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un contribuente, di un estratto di ruolo relativo a una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, alcuni riferiti a crediti previdenziali e assicurativi e altri a crediti tributari. In primo grado erano state accolte solo in parte le doglianze, dichiarando la prescrizione di 17 cartelle e respingendo il resto; in appello l'ente della riscossione aveva ottenuto la declaratoria di difetto di giurisdizione per i soli crediti tributari, mentre erano state respinte le ulteriori censure sulla prescrizione e sulla validità delle notifiche. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato sette motivi: omessa o erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello incidentale sulla prescrizione di alcune cartelle, omessa pronuncia sulla prescrizione delle altre cartelle, omesso esame della prescrizione quale fatto decisivo, omesso esame della documentazione prodotta sulle notifiche, violazione delle norme sulla notifica postale delle cartelle e sull'onere della prova, erronea valutazione delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e illegittimo richiamo alla querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito le censure formulate, perché rileva d'ufficio che l'azione originaria di impugnazione dell'estratto di ruolo non era ammissibile alla luce della disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretata dalle Sezioni Unite. Tale disciplina condiziona la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata alla sussistenza di un interesse ad agire tipizzato e a pregiudizi specificamente identificati dalla legge; nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né dimostrato tali presupposti. La sentenza impugnata viene quindi cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire. Le spese di tutti i gradi vengono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per nullità, omesso esame e violazione di legge
art. 434 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello incidentale
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione della documentazione prodotta
art. 221 c.p.c.
richiamato per contestare l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria querela di falso
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova sulla regolarità delle notifiche e sulla conformità delle copie all'originale
art. 2712 c.c.
richiamato per la valutazione probatoria delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotostatiche
art. 2719 c.c.
richiamato per la valutazione della conformità delle copie all'originale
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento e al valore probatorio delle relative copie
art. 7 L. n. 890/1982
richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica postale e la necessità della raccomandata informativa
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
norma sopravvenuta ritenuta applicabile ai giudizi pendenti; tipizza i casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, subordinandola a un interesse ad agire specificamente qualificato
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
richiamato quale fonte di introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973
L. 17 dicembre 2021, n. 215
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146/2021
art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
richiamato quale successiva modifica della disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
art. 378 c.p.c.
richiamato con riferimento alle note illustrative depositate in prossimità dell'udienza
Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
richiamata per affermare che le disposizioni sopravvenute specificano l'interesse alla tutela immediata e si applicano anche ai giudizi in corso perché incidono su una condizione dell'azione dinamica
Massime di principio
- L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella dedotta come non validamente notificata è ammissibile solo se il ricorrente alleghi e dimostri uno specifico interesse ad agire, nei termini tipizzati dalla disciplina sopravvenuta.
- La disciplina sopravvenuta che specifica le condizioni dell'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione a natura dinamica, suscettibile di mutare fino alla decisione.
- Quando difetta originariamente l'interesse ad agire, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la domanda non poteva essere proposta.
- Se la decisione di legittimità si fonda su una questione assorbente di ammissibilità o di proponibilità della domanda, restano assorbite le ulteriori censure di merito sulla prescrizione, sulle notifiche e sull'onere della prova.
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