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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23359/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un contribuente, di un estratto di ruolo relativo a una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, alcuni riferiti a crediti previdenziali e assicurativi e altri a crediti tributari. In primo grado erano state accolte solo in parte le doglianze, dichiarando la prescrizione di 17 cartelle e respingendo il resto; in appello l'ente della riscossione aveva ottenuto la declaratoria di difetto di giurisdizione per i soli crediti tributari, mentre erano state respinte le ulteriori censure sulla prescrizione e sulla validità delle notifiche. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato sette motivi: omessa o erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello incidentale sulla prescrizione di alcune cartelle, omessa pronuncia sulla prescrizione delle altre cartelle, omesso esame della prescrizione quale fatto decisivo, omesso esame della documentazione prodotta sulle notifiche, violazione delle norme sulla notifica postale delle cartelle e sull'onere della prova, erronea valutazione delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e illegittimo richiamo alla querela di falso.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito le censure formulate, perché rileva d'ufficio che l'azione originaria di impugnazione dell'estratto di ruolo non era ammissibile alla luce della disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretata dalle Sezioni Unite. Tale disciplina condiziona la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata alla sussistenza di un interesse ad agire tipizzato e a pregiudizi specificamente identificati dalla legge; nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né dimostrato tali presupposti. La sentenza impugnata viene quindi cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire. Le spese di tutti i gradi vengono compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per nullità, omesso esame e violazione di legge

  • art. 434 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello incidentale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla mancata valutazione della documentazione prodotta

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato per contestare l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria querela di falso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sulla regolarità delle notifiche e sulla conformità delle copie all'originale

  • art. 2712 c.c.

    richiamato per la valutazione probatoria delle riproduzioni meccaniche e delle copie fotostatiche

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per la valutazione della conformità delle copie all'originale

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento e al valore probatorio delle relative copie

  • art. 7 L. n. 890/1982

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica postale e la necessità della raccomandata informativa

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    norma sopravvenuta ritenuta applicabile ai giudizi pendenti; tipizza i casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, subordinandola a un interesse ad agire specificamente qualificato

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    richiamato quale fonte di introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 146/2021

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    richiamato quale successiva modifica della disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle note illustrative depositate in prossimità dell'udienza

  • Cass., Sez. Un., n. 26283/2022

    richiamata per affermare che le disposizioni sopravvenute specificano l'interesse alla tutela immediata e si applicano anche ai giudizi in corso perché incidono su una condizione dell'azione dinamica

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella dedotta come non validamente notificata è ammissibile solo se il ricorrente alleghi e dimostri uno specifico interesse ad agire, nei termini tipizzati dalla disciplina sopravvenuta.
  • La disciplina sopravvenuta che specifica le condizioni dell'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l'interesse ad agire è una condizione dell'azione a natura dinamica, suscettibile di mutare fino alla decisione.
  • Quando difetta originariamente l'interesse ad agire, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio perché la domanda non poteva essere proposta.
  • Se la decisione di legittimità si fonda su una questione assorbente di ammissibilità o di proponibilità della domanda, restano assorbite le ulteriori censure di merito sulla prescrizione, sulle notifiche e sull'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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