Cassazione Civile, Ordinanza n. 23356/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento INPS per omessa contribuzione su somme erogate ai dipendenti a titolo di trasferte. La società cooperativa aveva proposto opposizione avverso intimazione di pagamento e successivo decreto ingiuntivo, ma i giudici di merito avevano respinto parzialmente le opposizioni ritenendo non integrati i presupposti fiscali e contributivi dell'art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986. In particolare, per gli addetti alla lavorazione del pesce, la Corte territoriale aveva escluso che il luogo di lavoro fosse quello indicato dalla società, rilevando invece un trasferimento duraturo presso un diverso stabilimento; per gli addetti alla pulizia e manutenzione di supermercati, aveva ritenuto generiche le allegazioni difensive e non dimostrata l'effettiva attività in luoghi variabili e diversi, requisito necessario per il trasfertismo. In Cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che tale disciplina dovesse applicarsi agli addetti alla lavorazione del pesce; 2) violazione dell'art. 7-quinquies, comma 1, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016, per non avere la Corte riconosciuto il trasfertismo di cui all'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori addetti alla pulizia e manutenzione dei siti Esselunga.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà contestava l'accertamento di fatto della sentenza impugnata; trattandosi di doppia conforme, tali censure di merito non erano proponibili in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come richiamato dal comma 4. Il secondo motivo è stato rigettato perché infondato: per una parte dei lavoratori la sede era già indicata in contratto, mentre per gli altri la cooperativa non aveva fornito prova specifica dell'elemento decisivo richiesto per il trasfertismo, cioè lo svolgimento di attività in luoghi sempre variabili e diversi. La Corte ha ribadito che l'INPS deve provare l'avvenuta corresponsione di somme in dipendenza del rapporto di lavoro, ma è il datore di lavoro a dover dimostrare le circostanze che consentono di sottrarle alla regola generale di imponibilità, inclusa la ricorrenza delle condizioni di legge per trasferta o trasfertismo. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con prevalenza della parte resistente.
Norme richiamate
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La norma richiede, per l'esenzione o il diverso regime delle somme corrisposte a titolo di trasferta, la prova delle trasferte effettuate e dell'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno; non basta una qualificazione formale del datore di lavoro se manca la dimostrazione fattuale dei presupposti.
art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986
Il regime del trasfertismo presuppone che il lavoratore svolga abitualmente attività in luoghi sempre variabili e diversi; tale requisito non si presume in re ipsa e deve essere provato dal datore di lavoro.
art. 7-quinquies, comma 1, d.l. n. 193/2016
La disposizione è invocata come base normativa del regime del trasfertismo, ma la Corte ne esclude l'applicazione in mancanza della prova dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 51, comma 6, d.P.R. n. 917/1986.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è consentito in cassazione censurare, sotto veste di violazione di legge, un mero apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito; la doglianza è inammissibile quando mira a rivalutare circostanze già esaminate in doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa nei limiti in cui la decisione di merito sia fondata sui medesimi accertamenti di fatto nei due gradi.
Massime di principio
- In materia di imponibilità contributiva delle somme corrisposte al lavoratore, l'ente previdenziale deve provare l'avvenuta erogazione di somme in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre incombe sul datore di lavoro la prova dei fatti che ne escludono o limitano la soggezione a contribuzione.
- Il regime agevolato delle trasferte e del trasfertismo non opera automaticamente per il solo fatto che il lavoratore sia formalmente addetto a spostamenti: è necessario dimostrare in concreto i presupposti fattuali previsti dalla disciplina fiscale e contributiva.
- Il trasfertismo richiede la prova di un'attività svolta abitualmente in luoghi sempre variabili e diversi; la mera allegazione generica non è sufficiente a superare la regola generale di imponibilità.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto quando la decisione impugnata è fondata su accertamenti di merito convergenti nei due gradi di giudizio.
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