Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2025 del 16/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso per omissione contributiva nella gestione commercianti per l'anno 2011. La pretesa contributiva derivava da un accertamento tributario impugnato davanti al giudice tributario; il primo giudice aveva accolto l'opposizione del contribuente e annullato l'avviso ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo in pendenza del ricorso tributario. La Corte d'appello aveva in parte accolto il gravame dell'INPS, dichiarando inammissibile l'appello della società di cartolarizzazione per difetto di legittimazione passiva, confermando però l'annullamento dell'avviso e rilevando anche il proprio difetto di giurisdizione sulla verifica del credito sottostante. In cassazione l'INPS proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra la declaratoria di difetto di giurisdizione e la conferma dell'annullamento dell'avviso; 2) violazione dell'art. 30 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, sostenendo che le controversie sugli avvisi di addebito spettano al giudice ordinario anche se il credito nasce da accertamento tributario; 3) violazione delle medesime norme per avere la Corte d'appello annullato l'avviso senza esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva. Nelle memorie il resistente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata cd. rottamazione-quater ex L. 197/2022 sul medesimo carico, con avvio del pagamento rateale, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta adesione del debitore alla definizione agevolata ex art. 1, comma 236, L. 197/2022, con presa in carico del debito da parte dell'agente della riscossione e avvio del pagamento rateale. Tuttavia, poiché la norma prevede che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti effettuati, e nel caso concreto il debito risultava ancora da estinguere integralmente in futuro, non ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha invece applicato il principio secondo cui l'adesione alla definizione agevolata, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi inammissibilità del ricorso per cassazione. Le spese di legittimità sono state compensate e non è stato posto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 46/1999
Richiamato dall'INPS per sostenere la legittimità dell'iscrizione a ruolo e la disciplina degli avvisi di addebito in materia contributiva.
art. 30 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010
Richiamato dall'INPS per affermare che le controversie sugli avvisi di addebito appartengono al giudice ordinario, anche se il credito trae origine da un accertamento tributario.
art. 360 c.p.c.
Invocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per nullità della sentenza e violazione di legge.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asserito contrasto logico tra motivazione e dispositivo sulla giurisdizione.
art. 1, comma 236, L. 197/2022
La Corte ne valorizza il secondo periodo, secondo cui l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; l'adesione alla definizione agevolata comporta comunque sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 391 c.p.c.
Richiamato per il principio dell'estinzione del giudizio in caso di rinuncia o di estinzione ex lege, ma non applicato nel caso concreto per mancato perfezionamento della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.
Massime di principio
- L'adesione del debitore alla definizione agevolata di un carico iscritto a ruolo, con impegno a rinunciare al giudizio e avvio del pagamento rateale, può determinare sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel giudizio di cassazione, rendendo inammissibile il ricorso della parte che insiste sulla pretesa.
- Quando la normativa sulla definizione agevolata subordina l'estinzione del giudizio al perfezionamento effettivo della procedura e alla prova dei pagamenti eseguiti, non è possibile dichiarare l'estinzione se il piano rateale non è ancora integralmente eseguito.
- In presenza di una definizione agevolata in corso di esecuzione, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare i motivi di violazione di legge dedotti contro la sentenza di merito.
- Il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione.
- Nelle controversie contributive collegate a un avviso di addebito, la sopravvenienza di una modalità amministrativa alternativa di definizione del debito, non contestata dal debitore, incide sull'interesse processuale della parte ricorrente a proseguire il giudizio.
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