Cassazione Civile, Ordinanza n. 09999/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento/classamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di procedura DOCFA presentata dal contribuente per alcuni immobili di sua proprietà, ha disatteso il classamento proposto e ha mantenuto/attribuito la categoria A/1. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata in favore dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto, sostenendo che l'avviso fosse insufficientemente motivato ai sensi dell'art. 7 l. 212/2000, art. 3 l. 241/1990 e art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; (2) nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa/errata valutazione delle prove, deducendo che il giudice d'appello non avrebbe esaminato le sue difese e la documentazione; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova, pretendendo dal contribuente la comparazione con immobili diversi. La Corte di cassazione ha ritenuto che, nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio fonda il classamento sui dati forniti dal contribuente e su una valutazione tecnica degli stessi, la motivazione può essere soddisfatta con l'indicazione dei dati catastali e del classamento disatteso; ha inoltre escluso violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., osservando che il giudice d'appello aveva correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio mediante deposito di visure di immobili comparabili e che le doglianze miravano in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato integralmente la proposta di definizione anticipata, ritenendo infondati i motivi già alla luce di principi consolidati: l'atto di classamento era sufficientemente motivato perché basato su elementi già noti al contribuente tramite la stessa dichiarazione DOCFA; le censure sulle prove e sull'onere probatorio non integravano violazioni degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., ma tendevano a contestare l'apprezzamento di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la motivazione dell'avviso; la Corte ritiene che, nel caso di classamento DOCFA fondato su dati noti al contribuente, l'obbligo motivazionale sia assolto con l'indicazione dei dati catastali e del classamento disatteso.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte esclude la violazione perché l'atto non introduceva una causale ignota al contribuente.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla motivazione e al processo tributario; la Corte considera sufficiente la motivazione dell'atto nei termini propri della procedura DOCFA.
Indicato come base normativa della procedura DOCFA per il classamento catastale.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 16/1993 nella disciplina DOCFA.
Richiamato quale fonte regolamentare della procedura DOCFA e del classamento catastale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di deduzione del vizio di violazione di legge invocata per i primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di deduzione del vizio processuale invocata per il secondo motivo.
La Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti consentiti.
La Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca ad una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile la mera valutazione comparativa delle prove.
La Corte afferma che la violazione ricorre solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicata come il vizio eventualmente rilevante per contestare un erroneo apprezzamento dell'esito della prova, non dedotto in modo idoneo nel caso concreto.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso.
Richiamato per la trattazione collegiale dopo opposizione alla proposta accelerata.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controricorrente.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'accertamento dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando il classamento è fondato sui dati forniti dal contribuente e su una valutazione tecnica degli stessi, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto mediante l'indicazione dei dati catastali, dell'ubicazione, del classamento proposto e di quello attribuito o mantenuto, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
- Se l'Ufficio fonda il provvedimento su fatti già conosciuti dal contribuente perché da lui stesso dichiarati, non sussiste un difetto di motivazione per mancata esplicitazione di elementi di fatto nuovi o ignoti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte o di attribuzione a prove di un regime legale diverso da quello previsto; non è denunciabile come vizio di legittimità la mera insoddisfazione per la valutazione comparativa del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio sia addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti che il giudice abbia ritenuto assolto l'onere sulla base delle prove acquisite.
- In cassazione, una doglianza che mira a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, senza prospettare un effettivo vizio di legge o un omesso esame nei limiti consentiti, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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