Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'intimazione di pagamento notificata a una persona indicata come membro del consiglio direttivo di una cessata associazione non riconosciuta, per il recupero di euro 38.909,27 relativi a un avviso di accertamento concernente l'anno d'imposta 2007, già confermato in precedente giudizio sull'appello dell'associazione. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, carenza di legittimazione passiva, mancata notifica nei suoi confronti dell'avviso prodromico, prescrizione del credito, difetto di motivazione e omessa allegazione dell'avviso. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, l'erede ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie; 2) violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la responsabilità personale e solidale degli amministratori di associazioni non dipende dalla mera appartenenza al consiglio direttivo ma dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'ente; 3) violazione degli obblighi di motivazione e allegazione dell'atto impositivo, assumendo che l'intimazione non fosse stata correttamente motivata mediante allegazione dell'avviso di accertamento; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del giudizio e dell'atto impugnato; 5) omesso esame di fatti decisivi e violazione di varie norme tributarie, in realtà orientato a contestare la valutazione di merito e l'interpretazione delle norme da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il controricorso dell'Agenzia delle Entrate, applicando la sospensione straordinaria dei termini introdotta dal D.L. n. 119 del 2018 e, poi, la sospensione emergenziale COVID-19, con conseguente tempestività della notifica del controricorso avvenuta il 5 maggio 2020. Nel merito, ha respinto tutti i motivi: la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non apparente; è stata confermata la responsabilità personale del soggetto inserito nel centro decisionale dell'associazione, valorizzando la carica direttiva e la mancanza di prova dell'estraneità alla gestione; è stata esclusa la necessità di allegare il prodromico avviso di accertamento in presenza di una mera intimazione di pagamento fondata su un titolo già definito; è stata esclusa la nullità per omessa pronuncia sulla sospensione, ritenuta assorbita dalla decisione di merito; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito e dell'applicazione della legge, non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente o ne abbia diretto la gestione; per i debiti d'imposta, sorti ex lege, può rilevare la posizione di vertice e l'effettivo coinvolgimento gestionale, anche presuntivo, salvo prova contraria di estraneità.
art. 327 c.p.c.
In assenza di notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione; il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro tale termine.
art. 369 c.p.c.
Il termine per il deposito del ricorso decorre dalla notificazione del ricorso stesso; la Corte lo utilizza per ricostruire la scansione dei termini del successivo controricorso.
art. 370 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, il controricorso va notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso; la Corte ne ricostruisce il decorso e lo coordina con le sospensioni straordinarie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria è stata utilizzata per eccepire la tardività del controricorso, eccezione poi respinta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte lo ritiene infondato nei motivi relativi all'art. 38 c.c. e all'obbligo di motivazione/allegazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; la Corte esclude entrambe le doglianze.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non può essere usato per contestare valutazioni di merito o questioni di diritto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve rendere comprensibile la ratio decidendi; nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, senza esito favorevole al ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ne applica il parametro del minimo costituzionale della motivazione, escludendo che la sentenza d'appello fosse solo apparente.
art. 3 L. n. 241 del 1990
È invocato per l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ma la censura viene respinta perché l'intimazione era atto vincolato fondato su titolo già noto.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Invocato per l'obbligo di motivazione e allegazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente il contenuto dell'intimazione di pagamento nel caso concreto.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte qualifica l'intimazione come atto della riscossione frazionata, vincolato al titolo già formato dalla sentenza che conferma l'accertamento.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non ricorre per la mancata decisione su istanze ordinatorie o cautelari quando la decisione di merito assorbe logicamente la questione.
art. 295 c.p.c.
Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione necessaria del giudizio, ma la censura è ritenuta inammissibile o comunque infondata.
art. 111 Cost.
La motivazione apparente è configurabile solo nelle anomalie motivazionali gravi che impediscono di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 9, comma 1, D.L. n. 119 del 2018
La sospensione dei termini per le controversie definibili opera in modo automatico, con slittamento fisso di nove mesi della scadenza, se questa ricade nel periodo previsto dalla norma.
art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020
Ha sospeso generalizzatamente i termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19.
art. 36 D.L. n. 23 del 2020
Ha prorogato al 11 maggio 2020 la sospensione emergenziale dei termini processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la sinteticità della motivazione se la ratio decidendi è chiara e controllabile.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non consente di censurare l'apprezzamento delle prove, la ricostruzione del merito o l'interpretazione delle norme di diritto.
- Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale ex art. 38 c.c. si collega a una concreta ingerenza nella gestione dell'ente e, per i debiti d'imposta sorti ex lege, può desumersi dalla posizione di vertice o direttiva, salvo prova dell'estraneità alla gestione nel periodo considerato.
- Per i debiti tributari e le sanzioni riferiti a associazioni non riconosciute, l'Amministrazione deve provare gli elementi da cui desumere la qualità di gestore o rappresentante del soggetto chiamato a rispondere; una volta allegata tale qualità, grava sul chiamato la prova della propria estraneità alla gestione.
- L'intimazione di pagamento fondata su un titolo già definito in sede contenziosa è un atto vincolato e non richiede la rinnovazione integrale della motivazione dell'avviso presupposto, purché l'atto renda intellegibile la pretesa e il relativo titolo.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista per le liti definibili opera come slittamento fisso della scadenza finale, e non come mera interruzione del decorso residuo; essa si coordina con altre sospensioni solo se i periodi non coincidono.
- L'omessa decisione su istanze di sospensione o su richieste meramente ordinatorie non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia quando la definizione del merito assorbe logicamente la questione.
- Una censura che, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a contestare la correttezza giuridica della decisione o la valutazione di merito è inammissibile in sede di legittimità.
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