Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18713/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2012, con emissione di avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette, IRAP e IVA, nonché per il recupero di un costo di euro 177.303,79 ritenuto indebitamente contabilizzato perché non certo nella sua esistenza. La società aveva impugnato gli atti e il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte le doglianze, omettendo peraltro di pronunciarsi su uno degli accertamenti; in appello la decisione era stata parzialmente riformata. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato la riconosciuta inerenza e deducibilità dei costi relativi all’acquisto di materiale informatico funzionale alla costruzione/assemblaggio di componenti navali e ha censurato anche il mancato rilievo dell’antieconomicità della spesa; con il secondo ha censurato il mancato accoglimento integrale della tesi sull’inesistenza dei debiti per locazione immobiliare iscritti dalla società. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale in due motivi: con il primo ha sostenuto che la sopravvenienza attiva da prescrizione dei debiti di locazione era stata erroneamente quantificata, perché nel 2016 parte del debito era stato pagato; con il secondo ha lamentato l’omesso esame della reale consistenza delle giacenze di magazzino al 31/12/2012 e all’1/1/2013, che avrebbe inciso sulla ricostruzione dei costi e delle rimanenze.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell’Agenzia perché diretto, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla nozione di inerenza e sull’antieconomicità, già affrontata dal giudice di appello con accertamenti di fatto non censurabili in cassazione; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia perché infondato nel presupposto logico, osservando che un debito da locazione o esiste o non esiste e, se esistente, non richiede che il debitore provi l’interesse del creditore a escuterlo. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato rigettato: la prescrizione estintiva dei debiti di locazione produce sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR, e l’eventuale pagamento successivo del debito prescritto può eventualmente generare una sopravvenienza passiva in diverso esercizio, ma non incide sull’annualità oggetto di verifica. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, poiché la sentenza impugnata non aveva esaminato le deduzioni e le prove sulla reale consistenza delle giacenze di magazzino per gli anni 2012 e 2013; la causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    costo di euro 177.303,79, indebitamente contabilizzato in violazione dell’art. 109 Tuir, perché non certo nell’esistenza

    Il costo è deducibile solo se certo nell’esistenza; la sua contestazione attiene alla deducibilità e alla prova della reale esistenza del componente negativo.

  • artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamati in relazione alla deduzione dei costi e alla determinazione della base imponibile IRAP.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio sulla deducibilità e sulla fittizietà dei costi.

  • art. 88 TUIR

    genera sopravvenienze attive “la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”

    La prescrizione estintiva di un debito iscritto in bilancio integra sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui la prescrizione si compie.

  • art. 101, comma 4, TUIR

    Si considerano sopravvenienze passive…la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’art. 87

    L’eventuale pagamento successivo di un debito già prescritto può, al più, rilevare come sopravvenienza passiva in un diverso esercizio.

  • art. 85 TUIR

    Richiamato nel motivo incidentale relativo alla ricostruzione del magazzino e dei componenti positivi di reddito.

  • art. 92 TUIR

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di valutazione delle rimanenze di magazzino.

  • art. 110, comma 8, TUIR

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione alla disciplina fiscale delle rimanenze/costi collegati.

  • art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo incidentale, in connessione con la fiscalità IVA e la documentazione contabile delle giacenze.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria difensiva nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per escludere l’ulteriore contributo unificato in capo all’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di deducibilità dei costi d’impresa, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già accertato, con motivazione non apparente, la funzionalità del costo all’attività imprenditoriale e l’assenza di prova della fittizietà della spesa.
  • La nozione di inerenza può essere letta in chiave funzionale e programmatica rispetto all’attività d’impresa, ma la sua applicazione resta un accertamento di merito, censurabile in cassazione solo per violazione di legge in presenza di un errore nell’individuazione del criterio giuridico, non per mera contrapposizione valutativa.
  • L’antieconomicità della spesa, da sola, non basta a negare la deducibilità del costo se non raggiunge un livello tale da far ritenere la spesa fittizia; incombe sull’Amministrazione allegare e dimostrare in modo chiaro l’inesistenza o la simulazione del costo.
  • La prescrizione estintiva di un debito iscritto in bilancio determina, nell’esercizio in cui si compie, una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 TUIR, perché comporta la sopravvenuta insussistenza della passività.
  • Il successivo pagamento, in un esercizio diverso, di un debito già prescritto non elimina retroattivamente la sopravvenienza attiva maturata nell’anno della prescrizione, ma può al più integrare una sopravvenienza passiva in quell’altro esercizio.
  • Quando la ricostruzione del reddito dipende dalla reale consistenza delle rimanenze di magazzino in due annualità consecutive, il giudice di merito deve esaminare specificamente le deduzioni e le prove offerte sulla giacenza iniziale e finale; l’omesso esame di tale fatto decisivo integra vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.