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Sentenza

Sentenza n. 3782/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del decreto n. A.12/2022/.Imm/1°Sez/Dinieghi/b.g./201 del Questore della Provincia di Napoli, emesso in data 21.07.2022, mai notificato e comunicato al difensore in data in data 07.12.2022 a mezzo pec con il quale veniva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202301025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno allegando documentazione relativa all'avvio di un'attività di lavoro autonomo. Ha impugnato il diniego sostenendo, anzitutto, che il provvedimento fosse motivato in modo vago e generico mediante il richiamo a una denuncia per le ipotesi di cui agli artt. 482 e 489 c.p., senza consentirgli di conoscere l'accertamento della Polizia Municipale richiamato dall'amministrazione, nonostante una richiesta di accesso. Ha inoltre contestato di essere stato irreperibile, deducendo che l'obbligo di comunicare il cambio di residenza gravasse sull'ufficiale d'anagrafe, e ha negato il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, affermando di avere svolto lavoro autonomo e, occasionalmente, lavoro subordinato. Il Ministero ha dedotto che il ricorrente avesse prodotto, a corredo dell'istanza, una certificazione anagrafica rilasciata dal Comune di Melito di Napoli e successivamente risultata palesemente falsa, nonché documentazione relativa a un'impresa individuale con domicilio fiscale coincidente con la residenza indicata. Dagli accertamenti della Polizia Locale e dalla comunicazione di notizia di reato del Comune è emersa la non autenticità del certificato di residenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo decisiva la produzione, a sostegno della domanda di rinnovo, di una certificazione anagrafica falsa, la cui non autenticità era stata accertata dall'amministrazione mediante attività istruttoria e risultava dalla comunicazione di notizia di reato del Comune. Tale condotta integra direttamente il presupposto ostativo previsto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998. La presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di soggiorno è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a giustificare il diniego, rendendo irrilevanti le ulteriori contestazioni relative alla reperibilità, allo svolgimento dell'attività lavorativa e alla genericità della motivazione. Il giudice ha affermato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. È stata revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    la presentazione di "documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni" a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento

    La produzione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno integra un presupposto ostativo automatico e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    ove emerga "la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

    La non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici ottenuti sulla sua base; tale principio è richiamato come corollario della rilevanza ostativa della falsa documentazione nel procedimento per il soggiorno.

  • artt. 482 e 489 c.p.

    Le ipotesi delittuose richiamate nel provvedimento amministrativo riguardano la falsità documentale e sono considerate dal TAR quale contesto degli accertamenti sulla non autenticità della certificazione anagrafica.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di accesso all'accertamento della Polizia Municipale, ma il TAR non ha fondato su tale profilo la decisione di rigetto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La produzione di documentazione falsa, contraffatta o di false attestazioni a sostegno di una domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, un presupposto ostativo autonomo e sufficiente per il diniego o la revoca del titolo.
  • Quando la falsità della documentazione posta a fondamento della domanda di soggiorno sia adeguatamente accertata dall'amministrazione attraverso specifici riscontri istruttori, le contestazioni relative ad altri presupposti del titolo, quali la reperibilità del richiedente o lo svolgimento dell'attività lavorativa, non possono condurre all'annullamento del diniego.
  • L'accertata falsità della documentazione determinante per il procedimento esclude che l'amministrazione possa adottare un provvedimento favorevole, sicché il diniego può essere ritenuto vincolato nel contenuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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