Sentenza n. 5536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la decadenza dall’autorizzazione al commercio su area pubblica e la revoca della concessione del posteggio nel mercato rionale Tuscolano III
Esito
Favorevole al resistente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la sentenza del TAR deducendo error in judicando, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 247/2004 e della l. n. 120/2020, travisamento dei fatti e motivazione insufficiente e contraddittoria. Il Comune sosteneva che la cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale dal Registro delle imprese, disposta nel 2019 per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, avesse prodotto l’estinzione dell’impresa e la perdita di un requisito indispensabile per il mantenimento dell’autorizzazione al commercio su area pubblica. Contestava inoltre la rilevanza attribuita dal TAR alla mancata comunicazione individuale della cancellazione, alla documentazione contabile e ai pagamenti tramite POS prodotti per dimostrare la continuità dell’attività, nonché alla permanenza della partita IVA fino al settembre 2025. Secondo l’Amministrazione, tali elementi non dimostravano l’attività negli anni rilevanti e Roma Capitale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della cancellazione dal Registro delle imprese. Il Comune deduceva anche l’impossibilità di eseguire la sentenza di primo grado, poiché la posizione fiscale e camerale dell’impresa era stata riattivata con nuovi dati, e richiamava la successiva cessione del titolo a una società riconducibile al coniuge dell’interessato. L’appellato sosteneva, tra l’altro, la tardività della documentazione depositata dal Comune nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha precisato che la controversia non riguardava la funzione del Registro delle imprese, la legittimità della cancellazione camerale o l’astratta incompatibilità tra cancellazione dell’impresa e mantenimento di titoli autorizzatori, bensì la legittimità dell’operato di Roma Capitale. L’Amministrazione aveva tollerato per anni la prosecuzione dell’attività commerciale nel mercato, senza contestazioni, e, dopo avere comunicato l’avvio del procedimento di decadenza e revoca, aveva ricevuto la regolarizzazione delle posizioni debitoria, camerale e fiscale prima dell’adozione dell’atto finale. La documentazione prodotta dall’interessato, valutata nel suo insieme, costituiva un principio di prova univoco della continuità dell’attività; inoltre, la partita IVA era rimasta attiva fino al 9 settembre 2025 e la posizione fiscale e camerale era stata riattivata prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Il provvedimento comunale aveva quindi fondato la decadenza sul mero dato formale della cancellazione, senza considerare le circostanze concrete e senza dimostrare una persistente inattività dell’operatore. Soprattutto, le ipotesi di decadenza previste dall’art. 55 della l.r. Lazio n. 22/2019 e dall’art. 46 della DAC n. 108/2020 sono tassative e non comprendono il caso esaminato, in cui l’operatore aveva continuato l’attività e aveva regolarizzato la propria posizione prima dell’atto finale. Le deduzioni sull’impossibilità di trasferire o utilizzare il titolo sono state ritenute irrilevanti: la variazione della partita IVA costituiva una modifica formale riferibile al medesimo imprenditore individuale e non una novazione soggettiva. Roma Capitale è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Hanno consentito la definizione del giudizio d’appello con sentenza succintamente motivata, previa trattazione camerale e avviso alle parti.
art. 2, comma 1, d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247
Disciplina le ipotesi di cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale dal Registro delle imprese, tra cui il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.
art. 40, commi 6 e 7, d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
«entro otto giorni dalla sua adozione»; «contro la determinazione del conservatore l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese»
Prevede la comunicazione all’interessato della determinazione di cancellazione d’ufficio e la possibilità di ricorrere al giudice del Registro delle imprese.
Richiamati dal Comune per sostenere l’efficacia dichiarativa e l’opponibilità ai terzi delle risultanze del Registro delle imprese; il Consiglio di Stato non ha negato tale funzione, ma ha escluso che essa esaurisse la verifica spettante all’Amministrazione nel caso concreto.
d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Richiamato dal Comune in relazione all’iscrizione nel Registro delle imprese quale requisito per l’esercizio dell’attività commerciale.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 114/1998
Richiamato per affermare che il commercio su aree pubbliche è esercitato in forma d’impresa e richiede il mantenimento dei relativi requisiti.
art. 55, l.r. Lazio n. 22/2019
«L’autorizzazione decade e la concessione è revocata: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ...»
Prevede in modo tassativo i casi di decadenza dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche e di revoca della concessione. Il caso della cancellazione dal Registro delle imprese, accompagnata dalla prosecuzione dell’attività e dalla successiva regolarizzazione prima dell’atto finale, non rientra tra tali ipotesi.
Individua i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività e rinvia all’art. 71, commi 1-5, d.lgs. n. 59/2010.
art. 71, commi 1-5, d.lgs. n. 59/2010
Disciplina le condizioni soggettive ostative all’esercizio dell’attività commerciale, connesse a determinate condanne penali, misure di prevenzione o di sicurezza.
art. 46, DAC Roma n. 108/2020
Prevede ulteriori ipotesi di decadenza della concessione e dell’autorizzazione, tra cui morosità per due semestralità, irregolarità contributiva, PEC invalida o inattiva e altre violazioni; anche tale elenco non contempla il caso deciso.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Le ipotesi di decadenza dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche e di revoca della relativa concessione, quando disciplinate da un elenco normativo tassativo, non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
- L’Amministrazione non può fondare automaticamente la decadenza di un titolo autorizzatorio sul dato formale della cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese quando l’interessato deduca e documenti la prosecuzione dell’attività e la regolarizzazione della posizione camerale e fiscale prima dell’adozione del provvedimento finale.
- Nel procedimento di decadenza da un’autorizzazione commerciale, l’Amministrazione deve valutare complessivamente gli elementi fattuali disponibili, inclusa la documentazione relativa all’effettivo esercizio dell’attività e la condotta amministrativa protrattasi nel tempo; l’omessa considerazione di elementi idonei a contraddire il dato formale integra difetto istruttorio.
- La variazione della partita IVA e la riattivazione della posizione camerale dell’impresa individuale non determinano, di per sé, una novazione soggettiva dell’imprenditore né impediscono la conservazione o la circolazione del titolo, se riferite al medesimo soggetto e salvi i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
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