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Sentenza

Sentenza n. 12517/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del TAR Lazio – Roma, del 30.8.2025, n. 15900 Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 14 aprile 2026: per l’annullamento in parte qua del verbale della Commissione giudicatrice del 29 dicembre 2025 (doc. 8) nonché di ogni atto a questo presupposto, consequenziale e comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale presentati il 24 aprile 2026: per l’attuazione della sentenza del TAR Lazio – Roma, del 30.8.2025, n. 15900 e per la declaratoria di nullità nonché per l’annullamento, - del verbale del 29.12.2025 recante “esecuzione sentenza Tar Lazio, Sezione Ter N. 15900/2025, REG.PROV.COLL. N. 00390/2025 REG. RIC. e, ottemperanza a Decreto Rettorale N. 3736/2025 del 22.12.2025” adottato dalla Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva di chiamata, tra l’altro, per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria (GDS 06/MEDS-10 (EX SC 06/D4) – Settore scientifico-disciplinare MEDS-10/C (EX SSD MED/35); -ove occorra, del D.R. n. 3736 del 22.12.2025 -del D.R. n. 58 del 15.1.2026; -della delibera del C.d.A. Uniroma1 del 24.2.2026, pubblicata in data 3.4.2026, di approvazione della chiamata della prof.ssa Dattola; -della documentazione trasmessa in sede di accesso nelle date del 14.4.2026 e 16.4.2026 e in particolare: -verbale del consiglio di dipartimento del 28.1.2026 contenente la valutazione delle candidate a seguito del seminario e la proposta di chiamata della prof.ssa Dattola; -della nota di trasmissione di tali risultanze da parte del Dipartimento agli uffici centrali di Ateneo; -della delibera di Giunta di Facoltà del 18.2.2026 di approvazione della chiamata; -nei limiti dell’interesse e per quanto occorrer possa, dell’art. 7 “Chiamata da parte del Dipartimento” del Bando 2024PAE001 (D.R. 1365/2024 del 14.06.2024) pubblicato in G.U. n.51 del 25.6.2024; -nei limiti dell’interesse e per quanto occorrer possa, degli artt. 10 e 13 del “Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza-Università di Roma - Emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023” -nei limiti dell’interesse e per quanto occorrer possa, dell’art. 11 dello Statuto dell’Università di Roma Sapienza; -di ogni altro atto connesso.

Giustizia amministrativa202602330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti adottati in asserita esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 15900/2025, inclusi il verbale della Commissione del 29 dicembre 2025, il verbale del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2026, il D.R. n. 58/2026 e gli atti conseguenti alla chiamata della controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, anche mediante motivi aggiunti, sostenendo che la Commissione giudicatrice avesse eluso il giudicato formatosi sulla sentenza n. 15900/2025. Tale sentenza aveva annullato esclusivamente la valutazione comparativa dell'attività clinica e il giudizio finale, imponendo una rinnovazione limitata a tali profili, nonché stabilendo che, in caso di nuovo ex aequo e di interesse di entrambe le candidate, il Consiglio di Dipartimento non avrebbe potuto selezionare una sola candidata mediante un ulteriore confronto di merito. Secondo la ricorrente, la Commissione, pur riconoscendo nella rinnovazione la prevalenza dell'attività clinica della ricorrente, aveva mantenuto l'esito di ex aequo valorizzando nuovamente gli altri criteri e introducendo considerazioni ulteriori sull'ordine e sul peso dei criteri stessi. La ricorrente ha inoltre contestato la successiva scelta dipartimentale della controinteressata, ritenendola fondata su un ulteriore confronto di merito vietato dal giudicato. Sono stati dedotti violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto e lacunosità dell'istruttoria e della motivazione, travisamento dei presupposti, manifesta irragionevolezza, violazione dell'autovincolo e violazione o elusione delle statuizioni giudiziali. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente utilizzato dati acquisiti soltanto nel giudizio di cognizione, così sanando retroattivamente una carenza documentale della candidatura della ricorrente e violando la par condicio. La ricorrente ha anche formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al primo procedimento di approvazione degli atti concorsuali.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di accesso agli atti in corso di causa, ritenendo generico e non concreto l'interesse conoscitivo rispetto agli atti istruttori precedenti il D.R. n. 3736/2025. Tale decreto aveva già chiarito le ragioni del diniego di approvazione e gli atti inizialmente viziati erano stati sostituiti da nuovi verbali. Il ricorso incidentale è stato respinto: la Commissione, nel riconoscere la prevalenza della ricorrente quanto all'attività clinica, si è basata su elementi già presenti nella documentazione concorsuale, quali il curriculum e l'indicazione dell'attività svolta presso il Policlinico a seguito di concorso, senza utilizzare una sanatoria documentale fondata esclusivamente su elementi acquisiti in giudizio. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti per violazione ed elusione del giudicato. Il TAR ha ritenuto che, una volta riconosciuta la prevalenza della ricorrente nel solo profilo dell'attività clinica, la Commissione non potesse rimettere in discussione gli altri criteri già valutati e non incisi dalla sentenza, né utilizzare una rinnovata ponderazione globale per conservare l'esito di ex aequo. L'introduzione di nuove considerazioni sull'ordine di importanza dell'attività clinica e sull'equilibrio complessivo tra i criteri costituiva un artificio logico volto a neutralizzare l'effetto della correzione imposta dal giudicato. È stata inoltre ritenuta elusiva la deliberazione del Consiglio di Dipartimento che, a fronte dell'ex aequo, aveva reputato il profilo della controinteressata più rispondente alle esigenze della struttura e all'obiettivo dell'internazionalizzazione, trattandosi dell'ulteriore confronto di merito espressamente precluso dalla sentenza precedente. Il TAR ha quindi dichiarato nulli il verbale della Commissione del 29 dicembre 2025, il verbale del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2026, il D.R. n. 58 del 15 gennaio 2026 e gli atti conseguenti alla chiamata della controinteressata. Non ha attribuito direttamente alla ricorrente il bene della vita, ritenendo necessaria una nuova attività valutativa, e ha nominato quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della competente Direzione generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega. Il commissario dovrà rinnovare esclusivamente la valutazione dell'attività clinica e l'esito finale della valutazione comparativa globale, senza procedere a ulteriori valutazioni sugli altri profili, entro 210 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare la corretta esecuzione della sentenza del TAR n. 15900/2025 e per adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente la proposizione dell'istanza di accesso in corso di causa; nel caso concreto l'istanza è stata respinta per genericità e mancanza di un interesse concreto e attuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione degli atti della Commissione e degli organi universitari; le relative censure di legittimità sono state assorbite a seguito dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Richiamato per escludere la sussistenza di un interesse ostensivo concreto rispetto ad atti relativi a una fase procedimentale invalida e successivamente sostituita.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il valore nomofilattico del principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 2/2013 in materia di esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la violazione o l'elusione del giudicato sussiste quando l'amministrazione esercita nuovamente la medesima potestà in contrasto con il contenuto precettivo della sentenza oppure adotta un percorso formalmente esecutivo ma sostanzialmente diretto ad aggirarne le prescrizioni; ciò presuppone che il vincolo conformativo sia preciso e desumibile nei suoi tratti essenziali dalla pronuncia.
  • Quando una sentenza di annullamento limita espressamente la riedizione del potere al riesame di uno specifico criterio di valutazione, l'amministrazione non può rimettere in discussione gli altri criteri già esaminati e non incisi dal giudicato, né utilizzare una nuova ponderazione complessiva per neutralizzare l'effetto della correzione imposta.
  • In una procedura comparativa universitaria, se il giudicato impone il riesame dell'attività clinica e la nuova valutazione riconosce la prevalenza di una candidata su tale profilo, la Commissione non può conservare l'esito di ex aequo mediante l'introduzione di nuove considerazioni sul peso relativo degli altri criteri già rimasti invariati.
  • Quando il giudicato esclude che, in caso di nuovo ex aequo, il Consiglio di Dipartimento selezioni una candidata mediante un ulteriore confronto di merito, è elusiva la deliberazione dipartimentale che individui comunque il profilo ritenuto più rispondente alle esigenze della struttura sulla base di caratteristiche sostanziali delle candidate.
  • La discrezionalità residua dell'amministrazione non consente di modificare o vanificare i puntuali limiti conformativi stabiliti dal giudicato; i margini liberi di scelta permangono soltanto al di fuori dell'ambito espressamente disciplinato dalla sentenza.
  • Quando l'esecuzione del giudicato richiede una nuova valutazione tecnica ma il giudice non può attribuire direttamente il bene della vita, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare nulli gli atti elusivi e nominare un commissario ad acta, delimitandone puntualmente oggetto, modalità e termine dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDifetto di motivazione

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