L.R. Lazio 22/2019
Testo unico del commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in modo organico la disciplina regionale del commercio nel Lazio: commercio in sede fissa, aree pubbliche, ingrosso, stampa, somministrazione e vendita di animali d’affezione. Definisce competenze di Regione, comuni e Roma Capitale, procedure SUAP, limiti urbanistici, sanzioni e misure di sostegno. Prevede attuazione con regolamenti e contiene norme transitorie con scadenze ormai concluse.
Testo unico del commercio della Regione Lazio
Testo unico del commercio della Regione Lazio
Il provvedimento riordina in un unico testo la disciplina regionale delle principali attività commerciali nel Lazio, con regole su insediamenti, procedure amministrative, vigilanza, sanzioni e politiche di sostegno. La legge opera solo nel territorio regionale e coordina la normativa locale con quella europea e statale.
Finalità, principi e ambito di intervento
La legge persegue obiettivi di valorizzazione del commercio, tutela dei consumatori, innovazione, legalità, riuso urbano, contenimento del consumo di suolo, sviluppo delle reti tra imprese, promozione della stampa, sostegno al commercio equo e solidale, contrasto allo spreco alimentare e tutela del benessere animale.
Stabilisce inoltre che:
- le attività commerciali possono essere limitate solo per motivi imperativi di interesse generale;
- le funzioni amministrative sono ripartite tra Regione e comuni secondo la l.r. 14/1999;
- Roma Capitale esercita, nelle more della disciplina speciale, specifiche funzioni anche su aree pubbliche, ingrosso e somministrazione.
Regolamenti attuativi e governance
La Regione deve adottare uno o più regolamenti attuativi, sentite categorie, sindacati e consumatori, entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge. I regolamenti disciplinano in particolare:
- criteri di sviluppo del commercio in sede fissa, su aree pubbliche e all’ingrosso;
- procedure semplificate per autorizzazioni e SCIA;
- criteri per mercati storici, centri commerciali all’ingrosso e somministrazione;
- modalità di consumo sul posto nei casi previsti;
- requisiti e modalità per l’attestazione di impegno alla legalità e al rispetto dei contratti di lavoro.
Disposizioni comuni alle attività commerciali
Per tutte le attività disciplinate dalla legge valgono i requisiti di onorabilità e, per alimentare e somministrazione, i requisiti professionali previsti dal d.lgs. 59/2010. La Regione può riconoscere corsi professionali, finanziare la formazione e favorire aggiornamento e riqualificazione.
Sono inoltre previsti:
- promozione dei CAT, accreditati presso la Regione;
- tutela delle condizioni di lavoro e della parità di genere;
- iniziative contro abusivismo e illegalità;
- azioni contro eccedenze e sprechi alimentari;
- misure per sicurezza e vivibilità delle aree urbane più esposte alla movida notturna;
- uso del SUAP quale unico punto di accesso per i procedimenti amministrativi.
Commercio in sede fissa: programmazione, localizzazione e tipologie
La rete distributiva al dettaglio comprende esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita, nonché centri commerciali, outlet, temporary store, condivisione di sede e altre figure definite dalla legge.
La Regione fissa indirizzi urbanistici e qualitativi per l’insediamento delle medie e grandi strutture, con attenzione a:
- sostenibilità sociale e ambientale;
- accessi, viabilità e parcheggi;
- riuso di immobili esistenti e rigenerazione urbana;
- valorizzazione dei centri storici e delle aree degradate.
Per le grandi strutture non ubicate nei centri storici o nelle zone A è previsto un contributo straordinario. I comuni devono adeguare i propri regolamenti e strumenti urbanistici; in mancanza, dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, si applicano direttamente i criteri regionali.
Procedimenti per il commercio in sede fissa
Gli esercizi di vicinato sono avviati con SCIA al SUAP; il trasferimento, l’ampliamento e le modifiche merceologiche seguono regole differenziate, spesso semplificate. Il consumo sul posto è ammesso per gli esercizi di vicinato alimentari senza servizio assistito.
Le medie strutture richiedono autorizzazione; il procedimento può concludersi con silenzio-assenso nei casi previsti. Le grandi strutture richiedono autorizzazione con conferenza di servizi decisoria e previo assenso regionale. Per entrambe valgono regole specifiche su modifiche di superficie e di settore merceologico, ampliamenti semplificati e vincoli urbanistici e ambientali.
I centri commerciali seguono la disciplina della struttura prevalente e l’autorizzazione abilita il centro nel suo complesso. La legge disciplina anche subingresso, affidamento di reparto, cessazione, temporary store e outlet.
Vendite straordinarie e pubblicità dei prezzi
La legge regola:
- vendite di liquidazione, da comunicare almeno 20 giorni prima;
- saldi stagionali, con durata massima di sei settimane e date fissate annualmente dalla Giunta;
- vendite promozionali, liberamente svolgibili salvo divieti e salvo il periodo di 30 giorni prima dei saldi.
Sono previsti obblighi di chiara indicazione dei prezzi e degli sconti. Per il 2020 erano introdotte deroghe temporanee legate all’emergenza Covid-19, oggi prive di utilità pratica.
Commercio su aree pubbliche
La disciplina regionale comprende definizioni, autorizzazioni, concessioni di posteggio, mercati, fiere, posteggi fuori mercato, mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, mercati storici e fiera promozionale.
Il commercio su aree pubbliche può svolgersi:
- su posteggi in concessione;
- in forma itinerante.
Sono regolati:
- criteri regionali di sviluppo e programmazione comunale;
- assegnazione dei posteggi, durata decennale delle concessioni, selezioni pubbliche e avvisi sul BUR;
- limiti al cumulo delle concessioni;
- posteggi riservati a categorie particolari;
- subingresso per atto tra vivi o per causa di morte;
- decadenza e revoca per mancato avvio, sospensione o mancato utilizzo;
- vigilanza, sanzioni, confisca e sospensioni.
Per i prodotti alimentari sono fissati requisiti igienico-sanitari specifici, specie nei mercati in sede propria.
Mercati storici, fiere, mercatini e riordino della rete pubblica
La Regione promuove la valorizzazione dei mercati e delle fiere di valore storico o pregio particolare. I comuni devono salvaguardarne le caratteristiche tradizionali.
I comuni possono istituire mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, con partecipazione sia di operatori professionali sia di operatori occasionali non professionali, entro il limite di 36 giorni annui per questi ultimi. Sono previste regole su tesserino, esposizione dei prezzi, elenchi presenze e gestione convenzionata.
Sono inoltre consentiti e regolati i mercati straordinari e la rotazione dei posteggi in casi specifici.
Commercio all’ingrosso
La legge disciplina il commercio all’ingrosso, i centri commerciali all’ingrosso non alimentari, i mercati all’ingrosso e i centri agroalimentari.
Per l’attività ordinaria valgono SCIA o comunicazione al SUAP, secondo il tipo di attività e di merce. L’autorizzazione per mercati all’ingrosso e centri agroalimentari è rilasciata dalla Regione, con parere del comune competente.
Sono previsti:
- criteri urbanistici e di parcheggio;
- requisiti dei centri commerciali all’ingrosso non alimentari;
- criteri di istituzione, ampliamento e gestione dei mercati e centri agroalimentari;
- vigilanza e sanzioni affidate a comuni, Regione e Roma Capitale secondo competenza.
Diffusione della stampa quotidiana e periodica
La legge disciplina la rete di vendita della stampa nel Lazio, distinguendo punti vendita esclusivi e non esclusivi, e si applica anche alla stampa estera.
L’apertura e il trasferimento dei punti vendita sono soggetti a SCIA al SUAP. I punti vendita esclusivi possono vendere altri prodotti entro il limite del 40% della superficie e possono offrire ulteriori servizi. È garantita la parità di trattamento tra testate.
Sono previsti anche:
- disciplina del subingresso;
- diffusione gratuita e strillonaggio con semplice comunicazione;
- sostegno all’innovazione e alle reti di impresa tra edicole;
- sanzioni amministrative per le violazioni.
Somministrazione di alimenti e bevande
La legge disciplina la somministrazione di alimenti e bevande, definendo attività, superficie di somministrazione, domicilio del consumatore, autorizzazione stagionale, occupazione di suolo pubblico e degustazione.
Gli orari sono rimessi, in via generale, agli esercenti, salva la facoltà comunale di imporre limiti per motivi di interesse pubblico. La Regione e i comuni possono dettare criteri di sviluppo con attenzione a:
- aree storiche e culturali;
- tutela della vivibilità;
- limitazioni nelle zone sensibili;
- requisiti urbanistici, ambientali e di sicurezza.
L’apertura e il trasferimento avvengono con SCIA o autorizzazione nelle zone tutelate; sono previsti subingresso, affidamento di reparto, esercizio temporaneo nelle manifestazioni, disciplina dei distributori automatici, sospensione e decadenza del titolo, oltre a sanzioni pecuniarie e chiusura.
Commercio di animali di affezione
Le attività di commercio di animali di affezione richiedono il titolo abilitativo proprio dell’esercizio commerciale e il nulla osta veterinario. La Regione stabilisce, con deliberazione, i requisiti degli ambienti, le modalità di affidamento degli animali invenduti e la formazione degli operatori.
Sono vietati:
- il commercio su aree pubbliche;
- la vendita di animali vivi destinati all’alimentazione di altri animali, salvo certificazione veterinaria.
Il titolare deve garantire benessere, assistenza veterinaria, divieto di esposizione in vetrina e corretta gestione degli invenduti. Sono previste sanzioni elevate e sequestro degli animali.
Programmazione regionale, sostegni e misure finanziarie
La programmazione regionale si fonda su:
- documento di indirizzo regionale triennale;
- piano operativo annuale.
Il documento di indirizzo definisce obiettivi, fabbisogno finanziario e ambito degli enti strumentali; il piano operativo individua interventi, coperture finanziarie e tipologie di agevolazioni. Tra le misure finanziabili figurano sostegno a:
- modernizzazione delle imprese;
- reti di impresa e forme aggregative;
- locali storici e botteghe d’arte;
- mercati rionali e commercio su aree pubbliche;
- ricambio generazionale;
- accesso al credito;
- commercio sfuso, equo e solidale;
- accessibilità per persone con disabilità;
- rimozione di apparecchi da gioco d’azzardo.
La legge istituisce fondi regionali dedicati e consente anche ai comuni agevolazioni tributarie di propria competenza.
Disposizioni transitorie e regime temporale
La legge contiene numerose norme transitorie, molte delle quali collegate ai primi mesi/anni di applicazione e ormai esaurite. In particolare:
- per il commercio in sede fissa erano previste sospensioni e regole provvisorie nelle more del regolamento regionale; tali fasi sono concluse;
- per saldi, mercati, somministrazione, ingrosso, stampa e CAT vi sono disposizioni di adeguamento temporaneo;
- per il DURC nel commercio su aree pubbliche la sospensione del controllo è prevista fino al 31 dicembre 2026;
- le concessioni di posteggio hanno avuto proroghe collegate alla normativa statale, ma molte scadenze storiche risultano già maturate.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga numerose leggi regionali e disposizioni previgenti, tra cui la precedente disciplina del commercio, della somministrazione, della stampa e vari interventi di settore. Viene così sostituito il precedente quadro frammentario con una disciplina unificata.
Effetti pratici e attualità della disciplina
Il testo è oggi ancora rilevante come disciplina quadro del commercio laziale, ma alcune sue parti risultano superate o temporalmente esaurite, specie le norme transitorie iniziali e gli interventi legati a specifiche annualità di bilancio o all’emergenza Covid. Per l’operatività corrente restano centrali le regole su procedimenti SUAP, titoli abilitativi, programmazione urbanistica, vigilanza e sanzioni.
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