Sentenza n. 1597/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -della nota prot. n. 25302 del 15/10/2025 con la quale, in relazione alla richiesta di rilascio di permesso a costruire, viene comunicato “il diniego definito dell'istanza avanzata in quanto le integrazioni prodotte non forniscono ulteriori elementi e comunque non possono ritersi sufficienti per superare i motivi ostativi, delle opere previste in progetto, in base ai disposti dell'art. 20, comma 3, sottoclasse IIIa delle Norme di Attuazione al Piano Regolatore vigente”; -della nota prot. n. 20408/2025 quale preavviso di diniego ex art. 10bis legge n. 241/1990, nota prot. n. 28870 del 25/11/2025, del parere della Commissione Edilizia del 01/08/2025, richiamato nel preavviso di diniego; -ove occorra, dell'art. 20 comma 3 in combinato disposto con l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.C. vigente, nella parte in cui sono state interpretate dall'Amministrazione con gli atti impugnati; -degli atti connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire, preceduto da preavviso di diniego, fondato sull'art. 20, comma 3, sottoclasse IIIa, delle Norme di Attuazione del piano regolatore vigente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo relativo a una richiesta di permesso di costruire, il precedente preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, il parere della Commissione edilizia e, ove occorrente, le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC richiamate dall'amministrazione e interpretate negli atti impugnati. Dal testo non risultano ulteriormente specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, richiamando un provvedimento sopravvenuto dal quale emergeva la carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo che, pur in assenza delle formalità previste per la rinuncia al ricorso, la dichiarazione dei ricorrenti facesse riferimento a un provvedimento sopravvenuto idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il Comune aveva chiesto anch'esso la dichiarazione di improcedibilità e la compensazione delle spese. Le spese di lite sono state compensate per l'assenso delle parti e per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
pur in assenza delle formalità previste ai fini della presentazione della rinuncia al ricorso, la dichiarazione di rinuncia dei ricorrenti fa riferimento ad un provvedimento sopravvenuto da cui è dato desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa
La rinuncia, anche se priva delle formalità necessarie per produrre gli effetti propri dell'atto abdicativo, può essere valutata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse quando richiami un provvedimento sopravvenuto idoneo a dimostrare che la decisione non è più necessaria.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di diniego impugnato; la sentenza non ne esamina il contenuto o la legittimità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando risulti da un provvedimento sopravvenuto, anche se la dichiarazione del ricorrente non presenta tutte le formalità richieste per una rinuncia formale al ricorso.
- Quando entrambe le parti concordano sulla sopravvenuta improcedibilità e sulla compensazione delle spese, il giudice può compensare integralmente le spese ritenendo sussistenti giusti motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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