Sentenza n. 12518/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - dell'Avviso n. 79720 del 29.12.2023 del Ministero dell''Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il Personale scolastico, recante le “Modalità di presentazione dell''istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all''articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all''articolo 4, co. 2.”, nella parte in cui specifica che “1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”; - del Decreto n. 107 dell''8 giugno 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell''Istruzione e del Merito in data 11 agosto 2023, nella parte in cui, all''art. 2, esclude la parte ricorrente dalla partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici ivi previsto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto. E LA CONDANNA EX ART. 55 C.P.A. dell''Amministrazione resistente ad ammettere parte ricorrente alla procedura di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 107/2023 e Avviso ministeriale n. 79720/2023, nella parte in cui limitano l'accesso al corso intensivo di formazione ai candidati del precedente concorso con contenzioso giurisdizionale pendente alla data del 28 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto nel 2017, senza superare le prove scritte, ma non avevano impugnato gli esiti concorsuali. Hanno contestato la disciplina legislativa e gli atti ministeriali che, nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, ammettono soltanto i candidati che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero un contenzioso pendente relativo al mancato superamento delle prove del precedente concorso. È stata dedotta la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché l'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Secondo i ricorrenti, la pendenza di un giudizio amministrativo costituirebbe un criterio estraneo al merito e discriminerebbe chi, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, aveva legittimamente scelto di non proporre ricorso. È stata inoltre sostenuta la violazione del principio del favor partecipationis e dell'uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, deducendo che, se avessero conosciuto la futura disciplina, i ricorrenti avrebbero proposto ricorso nel 2019. Il ricorrente Mario Iengo ha successivamente rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente alla posizione di Mario Iengo, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia. Per gli altri ricorrenti ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e comunque infondate le censure contro gli atti ministeriali. Il criterio della pendenza del contenzioso è stato qualificato come oggettivo e ragionevole, perché riferito a una procedura straordinaria e non ai requisiti di accesso al reclutamento ordinario. Esso è coerente con la finalità legislativa di delimitare la platea dei beneficiari, fronteggiare i posti vacanti, assicurare tempestività nel reclutamento e definire gli effetti del contenzioso relativo al precedente concorso. Il Collegio ha escluso la violazione dell'art. 51 Cost., richiamando la possibilità di prevedere canali di accesso riservati a categorie determinate quando ciò sia giustificato da esigenze di certezza dei rapporti giuridici, buon andamento e copertura delle carenze di organico. La previsione determina una compressione non irragionevole dell'accesso al pubblico impiego e non incide sui requisiti della procedura ordinaria. Le spese sono state integralmente compensate per l'assoluta novità della questione.
Norme richiamate
art. 5, commi 11-quinquies-11-novies, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
La disciplina istituisce una procedura straordinaria di reclutamento e limita l'ammissione ai candidati del precedente concorso che, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano un contenzioso giurisdizionale pendente relativo alle prove concorsuali.
art. 3 Cost.
Non è violato il principio di uguaglianza, poiché il criterio della pendenza del contenzioso è oggettivo, ragionevole e coerente con la specifica finalità della procedura straordinaria.
art. 51 Cost.
Il principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza non impedisce canali di accesso riservati a determinate categorie, quando siano giustificati da esigenze di certezza dei rapporti giuridici, buon andamento e tempestività del reclutamento.
art. 97 Cost.
La disciplina censurata è coerente con il buon andamento dell'amministrazione, in quanto mira a fronteggiare carenze di organico e a definire gli effetti del contenzioso relativo al precedente concorso.
art. 23 l. n. 87/1953
La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale perché ritenuta manifestamente infondata, pur essendo rilevante.
Massime di principio
- Una disciplina legislativa che istituisca una procedura straordinaria di reclutamento può delimitare la platea dei partecipanti mediante il requisito oggettivo della pendenza, a una data prefissata, di un contenzioso relativo a una precedente procedura concorsuale, quando tale criterio sia funzionale alla definizione degli effetti del contenzioso, alla certezza dei rapporti giuridici e alla copertura tempestiva dei posti vacanti.
- Il principio di uguaglianza non impone di estendere una procedura straordinaria a tutti i soggetti che si trovino nella medesima situazione sostanziale dei destinatari individuati dal legislatore, se la categoria selezionata è caratterizzata da un elemento oggettivo collegato alle finalità specifiche della misura.
- L'art. 51 Cost. consente limitazioni o canali di accesso riservati nell'ambito di procedure straordinarie, purché la deroga al principio generale del pubblico concorso sia giustificata da esigenze di buon andamento, certezza dei rapporti giuridici, tempestività del reclutamento e copertura di carenze di organico, senza incidere sull'accesso alla procedura ordinaria.
- La mancata proposizione di un ricorso contro gli esiti di una precedente procedura concorsuale non attribuisce al candidato un diritto a partecipare a una successiva procedura straordinaria riservata dalla legge a chi, entro una determinata data, abbia un contenzioso pendente.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina contestata utilizza un criterio oggettivo e ragionevole, coerente con la finalità straordinaria perseguita e non lesivo dei requisiti di accesso al reclutamento ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1535/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1596/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 1597/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12517/2026 - Roma, Sezione 3T
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12519/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 9 lug 2026Sentenza n. 12521/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →