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Sentenza

Sentenza n. 12519/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso 0032943 del 24.05.2024 ed elenco ammessi n. 0038692 del 18.06.224 (Regione Lazio); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\6\2025 per l’annullamento: - del decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0000490.17-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per il Lazio di approvazione della graduatoria di merito;

Giustizia amministrativa202408157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, oltre agli atti presupposti relativi alla preselezione, al bando e ai criteri di ammissione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, avendo conseguito nella prova preselettiva punteggi pari o superiori a 30/50 ma inferiori alla soglia di 37 punti determinatasi nella Regione Lazio, hanno impugnato la loro esclusione dalla prova scritta. Hanno dedotto, in primo luogo, l'illegittimità della previsione del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, sostenendo che il D.M. n. 194/2022 consentisse la preselezione solo quando i candidati fossero superiori a quattro volte i posti e che, pertanto, dovessero essere ammessi anche i candidati collocati entro il quarto multiplo. Hanno inoltre contestato la regionalizzazione della procedura e la conseguente formazione di soglie differenti, ritenendo discriminatorio che candidati con punteggi inferiori fossero stati ammessi in altre regioni. È stata dedotta anche l'irragionevolezza e sproporzione della soglia concretamente determinatasi, superiore alla sufficienza aritmetica e tale da attribuire alla preselettiva una funzione sostanzialmente selettiva, nonostante il relativo punteggio non concorresse alla graduatoria finale. Infine, i ricorrenti hanno contestato la determinazione del numero dei posti messi a concorso, assumendo che una quota fosse stata riservata alla procedura straordinaria e che tale riduzione avesse inciso sulla soglia di ammissione. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno dei quali avrebbe interesse a prevalere sugli altri nella competizione concorsuale, e ha comunque sostenuto la legittimità del sistema di preselezione, della regionalizzazione e del criterio numerico di ammissione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, poiché i ricorrenti, pur deducendo censure comuni sull'organizzazione della procedura, perseguivano l'ammissione alle fasi successive e l'inserimento in graduatoria, con conseguente conflitto di interessi reciproco e mancanza di identità delle situazioni sostanziali e processuali. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo tutte le censure infondate. Ha affermato che è legittimo ammettere alla prova scritta un numero di candidati rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza, poiché tale criterio seleziona i punteggi più elevati in senso relativo. Non è stata ravvisata contraddizione tra la soglia di quattro volte i posti, rilevante per decidere se attivare la preselezione, e quella di tre volte i posti, rilevante per fissare il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta: le due soglie perseguono funzioni diverse. È stata ritenuta legittima anche la formazione di graduatorie e soglie regionali, in quanto coerente con lo svolgimento regionale del concorso; la diversa soglia tra regioni è effetto della diversa distribuzione di posti e candidati e non viola la parità di trattamento, che va valutata all'interno di ciascuna graduatoria. La soglia concretamente determinatasi è stata qualificata come risultato oggettivo del criterio numerico previsto dal bando, rientrante nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le doglianze sulla funzione selettiva della preselettiva e sulla determinazione dei posti, compresa la dedotta incidenza della procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati soltanto su illegittimità derivata, sono stati respinti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La previsione dello svolgimento regionale del concorso giustifica la formazione di distinte graduatorie regionali e il calcolo regionale del numero degli ammessi e delle soglie.

  • art. 6 D.M. 194/2022

    È stato interpretato nel senso che la soglia relativa all'attivazione della preselezione e il contingente degli ammessi alla prova scritta sono criteri distinti e compatibili.

  • art. 6, comma 9, bando DDG n. 2788/2023

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    La disposizione consente di determinare il contingente degli ammessi alla prova scritta in rapporto ai posti disponibili per ciascuna regione, senza necessità di una soglia minima nazionale predeterminata.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica, non accolta a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 2, par. 1, Protocollo addizionale CEDU

    Invocato dai ricorrenti a sostegno delle censure contro la regionalizzazione e le soglie differenziate, ma ritenuto non violato.

  • artt. 1, comma 2, 7 e 14 d.P.R. 487/1994

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri della procedura concorsuale e alla soglia preselettiva, senza che il giudice ravvisasse violazioni.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale articolata su base regionale, è legittimo determinare il numero degli ammessi alla prova successiva mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza: il criterio seleziona i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo.
  • La soglia prevista per attivare una prova preselettiva e quella relativa al numero massimo di candidati ammessi alla prova successiva perseguono funzioni diverse e possono legittimamente essere fissate in misura differente, senza che ciò determini contraddittorietà o irragionevolezza del sistema.
  • Quando la procedura concorsuale è organizzata su base regionale con distinte graduatorie, la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria; la diversa soglia di ammissione tra regioni, derivante dal diverso rapporto tra candidati e posti, non costituisce di per sé disparità di trattamento.
  • La soglia di ammissione risultante dall'applicazione di un criterio numerico collegato al rapporto tra candidati e posti disponibili costituisce un esito oggettivo della competizione e rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione; è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti, pur deducendo censure comuni contro una procedura selettiva, si trovano in posizione di reciproca concorrenza e ciascuno ha interesse all'esclusione o al mancato avanzamento degli altri, poiché manca l'identità delle situazioni sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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