Sentenza n. 1596/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento M_INF-SVCA-26156 del 4.10.2021 con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato la perizia di variante tecnica presentata dalla odierna ricorrente nell''ambito dell''esecuzione dei lavori per gli “Interventi di miglioramento del Viadotto Moregna 2 sull''Autostrada Ivrea-Santhià”, nella parte in cui non ha riconosciuto ad investimento l''importo di € 330.859,99 (lordi – € 282.371,13 netti);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di approvazione della perizia di variante tecnica, nella parte in cui non ha riconosciuto come investimento una somma relativa ai lavori eseguiti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale che, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di miglioramento di un viadotto autostradale, aveva approvato la perizia di variante tecnica senza riconoscere come investimento l'importo di 330.859,99 euro lordi, pari a 282.371,13 euro netti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Queste hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha quindi esaminato il riparto di giurisdizione, rilevando che la controversia non riguardava l'affidamento della realizzazione o della gestione dell'opera, ma l'esecuzione del rapporto paritetico concessorio tra la società e il Ministero. La decisione ministeriale sulla variante richiedeva una valutazione tecnica e giuridica sulle modalità di realizzazione dei lavori e sulla congruità dei costi, da compiere sulla base della convenzione e del capitolato, fonti del rapporto esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto riferita alla fase esecutiva del rapporto concessorio e non all'esercizio di poteri autoritativi relativi all'affidamento della concessione o dell'opera. È stata fatta salva la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Il TAR ha escluso il differimento della trattazione richiesto dall'Avvocatura dello Stato, sia per il difetto di giurisdizione sia per la remota data di proposizione del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove la stessa sia riproposta entro il termine di legge
In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali se la riassunzione avviene entro il termine previsto.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase esecutiva di un rapporto concessorio, quando riguardano l'adempimento e la valutazione dei costi e delle modalità di esecuzione sulla base della convenzione e del capitolato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'amministrazione adotta un provvedimento formale sulla richiesta del concessionario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni non si estende alle controversie concernenti l'esecuzione di un rapporto paritetico, quando non siano in discussione l'affidamento della concessione o l'esercizio di poteri autoritativi di natura pubblicistica.
- Dopo la dichiarazione del difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la riassunzione avviene entro il termine di legge.
Come è indicizzato
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