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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11241/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un bonifico non autorizzato disposto dal conto di una cliente a favore di un terzo, operazione ricondotta a un soggetto che si era presentato come promotore finanziario della banca/intermediario. In appello era stata affermata la responsabilità della banca, quale incorporante dell'intermediario originario, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e, per alcuni profili, anche ex art. 1228 c.c., con condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della sola cliente che aveva subito l'addebito. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prova e sulla responsabilità ex art. 2049 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato l'accertamento su presunzioni e su elementi indiziari non provati, traendo indebitamente argomenti da una sentenza penale di patteggiamento e da una delibera CONSOB; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando sia il richiamo alla prescrizione decennale e alla prescrizione penale, sia il dies a quo individuato nel 2009 anziché nella data dell'operazione del 2002, con erronea applicazione dei principi sui danni "lungolatenti"; 3) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di concorso di colpa dei clienti ex art. 1227 c.c.; 4) violazione delle norme sul danno non patrimoniale, per avere riconosciuto 5.000 euro a titolo di patemi d'animo senza prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il secondo motivo di ricorso, osservando che il criterio del differimento della decorrenza della prescrizione al momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile può operare solo quando esistano fattori oggettivi che impediscano al danneggiato, con l'ordinaria diligenza, di avvertire prima la lesione. Nel caso concreto, invece, trattandosi di un bonifico non autorizzato sul conto della cliente, la verifica periodica del conto avrebbe consentito di accorgersi immediatamente dell'operazione, sicché la Corte d'appello ha erroneamente ancorato la decorrenza della prescrizione al momento della successiva scoperta nel 2009 senza verificare la ricorrenza di presupposti oggettivi per l'applicazione del criterio dei danni non immediatamente percepibili. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come titolo di responsabilità del preponente per il fatto del promotore/agente che abbia agito nell'ambito delle incombenze affidate e grazie all'occasionalità necessaria

  • art. 1228 c.c.

    evocato dalla Corte d'appello come ulteriore fondamento della responsabilità dell'intermediario per fatto dell'ausiliario nell'ambito del rapporto contrattuale allegato dai clienti

  • art. 31 TUF

    richiamato per il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze affidate al promotore e la condotta dannosa, ma poi escluso dalla Corte territoriale

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare l'erroneo richiamo alla prescrizione decennale

  • art. 2947 c.c.

    ritenuto dalla Corte di cassazione la regola applicabile alla responsabilità extracontrattuale, con possibile differimento della decorrenza solo nei casi di danno non immediatamente percepibile

  • art. 2947, terzo comma, c.c.

    considerato dalla Corte territoriale in relazione al più lungo termine di prescrizione derivante dal reato

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della prescrizione riguarda ostacoli giuridici e non mere difficoltà di fatto o ignoranza soggettiva

  • art. 157 c.p.

    citato dalla ricorrente per contestare il calcolo del termine di prescrizione del reato secondo la disciplina vigente all'epoca del fatto

  • art. 160 c.p.

    citato dalla ricorrente nel censurare il calcolo della prescrizione penale

  • art. 161 c.p.

    citato dalla ricorrente nel censurare il calcolo della prescrizione penale

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in relazione alla sentenza di applicazione della pena utilizzata come fonte indiziaria dalla Corte d'appello

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'uso di fatti non allegati o non provati nella valutazione del materiale istruttorio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità per omessa pronuncia

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rilevare il difetto di specificità di alcune doglianze

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per l'eccezione di concorso colposo dei danneggiati, dichiarata assorbita

  • art. 2059 c.c.

    invocato per contestare la liquidazione del danno non patrimoniale

  • art. 185 c.p.

    richiamato dalla ricorrente come ulteriore base della pretesa risarcitoria non patrimoniale

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il criterio di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento nei danni non immediatamente percepibili opera solo se il danno non sia oggettivamente percepibile con l'ordinaria diligenza; non basta l'ignoranza soggettiva del danneggiato o il ritardo nella scoperta.
  • Nel caso di operazioni finanziarie abusive o non autorizzate che incidano direttamente su un conto corrente, il danneggiato che controlli con ordinaria diligenza l'estratto e l'andamento del rapporto può normalmente percepire subito la perdita; pertanto, il differimento del dies a quo richiede una specifica dimostrazione di fattori oggettivi impeditivi.
  • L'applicazione del regime dei danni "lungolatenti" non può diventare una regola generale idonea a neutralizzare la prescrizione ordinaria ex art. 2947 c.c., dovendo essere riservata ai soli casi in cui vi sia un effettivo iato temporale tra fatto e manifestazione del danno non superabile con la normale diligenza.
  • In tema di responsabilità dell'intermediario finanziario per fatto del promotore o dell'ausiliario, il nesso di occasionalità necessaria e la responsabilità ex art. 2049 c.c. richiedono un accertamento rigoroso dei fatti, non potendo il giudice fondarsi su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o su fonti indiziarie non adeguatamente riscontrate.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzoImputazioni del danno e prescrizioneImpugnazioni
RamiResponsabilità civileBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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