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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36281/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva rigettato l'appello avverso l'avviso di accertamento (anno 2010) basato su indagini bancarie; il ricorrente deduceva nullità e carenza di motivazione per motivazione per relationem, violazione del contraddittorio amministrativo ante accertamento, errata applicazione dell'onere della prova relativo alle movimentazioni bancarie e mancata considerazione della territorialità delle operazioni ai fini IVA (art. 7 DPR 633/72). Il ricorso articolava cinque motivi volti a censurare la motivazione, la presunta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, la rilevanza del contraddittorio, l'erroneo rigetto della ricostruzione che collegava i movimenti bancari a un'attività di intermediazione in preziosi, e la mancata valutazione dell'extraterritorialità delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano la motivazione per relationem, osservando che la riproduzione di motivazioni di altri giudizi è ammissibile se le ragioni della decisione sono comunque chiare, univoche ed esaustive. Sul punto del contraddittorio, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in materia di imposte sui redditi, l'art. 32 DPR 600/73 consente all'Amministrazione di desumere imponibilità dalle movimentazioni bancarie e il mancato contraddittorio amministrativo non invalida automaticamente la rettifica; la CTR aveva accertato l'effettivo svolgimento del contraddittorio comunque. Quanto all'onere della prova, è stata confermata la presunzione relativa prevista dall'art. 32 DPR 600/73: spettava al contribuente fornire prova analitica e non generica per giustificare ogni operazione bancaria, prova che nella specie non è risultata fornita (anche le copie di fatture non sono risultate idonee). Sulla questione della territorialità IVA, la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato l'extraterritorialità delle operazioni e quindi non ha superato la presunzione di imponibilità. Sono state confermate le decisioni di merito e condannato il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in euro 30.000,00 oltre spese), con annotazione relativa al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Amministrazione di desumere imponibilità dalle movimentazioni bancarie determinando una presunzione relativa che inverte l'onere della prova a carico del contribuente; il mancato contraddittorio amministrativo non rende automaticamente illegittima la rettifica.

  • art. 7 d.P.R. n. 633/1972

    Riguarda la territorialità delle operazioni ai fini IVA; la Corte ha ritenuto che la non applicabilità per extraterritorialità deve essere provata dal contribuente e non è stata dimostrata nel caso concreto.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in tema di IVA come norma che supporta la presunzione di imponibilità derivante dalle movimentazioni bancarie; il contribuente deve fornire elementi specifici per superarla.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Censurata dal ricorrente per falsa applicazione in relazione alla presunta inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi di inammissibilità fosse solo prospettata e non autonoma ratio decidendi, essendo poi trattati i motivi nel merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Norme processuali tributarie richiamate in relazione agli obblighi motivazionali e di decisione della CTR; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse comunque sufficiente e riferibile al caso.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; applicata in combinato con l'art. 32 DPR 600/73 per spiegare che l'onere probatorio grava sul contribuente una volta poste in evidenza le movimentazioni bancarie.

  • art. 12, comma 5, legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)

    Richiamato in relazione alla durata delle verifiche e al contraddittorio; la Corte ha osservato che non esiste un termine finale entro il quale esaurire le verifiche, ma solo per la permanenza dei verificatori.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in relazione ai vizi della motivazione; la Corte ha spiegato i requisiti della motivazione e che la mera riproduzione di argomentazioni altrui non è di per sé nulla se le ragioni sono attribuibili e chiare.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio basa l'accertamento sulle indagini bancarie (art. 32 DPR 600/73), il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per ogni movimentazione contestata per superare la presunzione di imponibilità; prove generiche o copie non corredate da giustificazioni puntuali sono generalmente insufficienti.
  • La mancanza di un contraddittorio amministrativo ante accertamento non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo in tema di imposte sui redditi: la normativa e la giurisprudenza ammettono che il contraddittorio sia, in certi casi, una facoltà dell'Amministrazione e non un obbligo assoluto; ciò non esclude però che, se vi è un concreto pregiudizio o assenza totale di confronto sulle circostanze decisive, possa rilevare.
  • La Corte può motivare anche per relationem riproducendo argomentazioni di altri provvedimenti o sentenze se risulta chiaro e coerente che quelle ragioni sono applicabili al caso: la mera ripetizione non è automaticamente vizio di motivazione se il percorso decisorio è desumibile e congruo.
  • In tema di IVA, la territorialità delle operazioni (art. 7 DPR 633/72) deve essere provata da chi la invoca per escludere l'imponibilità; l'onere probatorio grava sul contribuente che deduce extraterritorialità.
  • Le censure di fatto (rivalutazione di fatto degli elementi probatori) sono difficilmente accolte in sede di legittimità: la Cassazione interviene principalmente su profili di diritto e vizi istruttori/di motivazione non sulla rivalutazione delle prove che è rimessa al giudice di merito.

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