Cassazione Civile, Ordinanza n. 36014/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego e dalla successiva sospensione del rimborso IVA 2006 richiesto da una società che aveva sostenuto spese per la realizzazione e ristrutturazione di un complesso turistico su immobili di proprietà altrui, detenuti in forza di un contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati. La CTR aveva ritenuto non rimborsabile l’IVA relativa alle opere di ristrutturazione e trasformazione dei beni altrui, nonché non detraibile l’IVA sugli acconti versati per forniture e per il preliminare, oltre a ritenere legittima la sospensione del rimborso per operazioni asseritamente inesistenti o prive di data certa. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di specificità ex artt. 53 e 27 d.lgs. 546/1992; 2) la violazione dell’art. 30 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’IVA sulle opere su bene altrui, se inerenti all’attività d’impresa, dà diritto a detrazione o rimborso, e che gli acconti su preliminare e forniture erano detraibili già al momento del pagamento; 3) la violazione dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 in tema di sospensione del rimborso; 4) la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per asserita pronuncia ultra petita della CTR sulla sospensione; 5) la violazione degli artt. 12 l. 212/2000 e 24 Cost. per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni prima dell’adozione del provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il principio di neutralità dell’IVA imponga di riconoscere detrazione o, in alternativa, rimborso anche per opere eseguite su immobili di proprietà di terzi, purché vi sia un nesso di strumentalità, anche solo potenziale, con l’attività d’impresa o professionale; ha inoltre affermato che, in materia IVA, il preliminare di compravendita accompagnato da acconti integra il presupposto impositivo nei limiti dell’importo fatturato e pagato. Sono stati invece dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi: il primo per aspecificità e per mancata dimostrazione della deduzione della questione in appello; il terzo perché nuova questione non trattata nei gradi di merito; il quarto perché la CTR si è correttamente pronunciata sul fumus del credito ai fini della sospensione; il quinto perché non risultava tempestivamente introdotto nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; tuttavia, nel caso concreto la censura era inammissibile perché indirizzata contro l’atto di appello e non contro la sentenza impugnata, oltre a non risultare dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
Richiamato insieme all’art. 53 d.lgs. 546/1992 come parametro della doglianza sulla specificità dell’appello.
Interpretato alla luce del principio di neutralità dell’IVA nel senso che il diritto alla detrazione e, in alternativa, al rimborso dell’eccedenza detraibile spetta anche per opere eseguite su beni immobili di terzi, se sussiste un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche potenziale.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
La sospensione del rimborso IVA è legittima in presenza del fumus del credito dell’Amministrazione, anche se relativo a operazioni asseritamente inesistenti; non è rilevante il periculum in mora nel provvedimento cautelare considerato.
La CTR non è andata ultra petita, perché ha deciso sulla questione della sospensione del rimborso e sul fumus del credito, profilo intrinseco alla legittimità del provvedimento.
art. 111 Cost.
Richiamato con l’art. 112 c.p.c. a sostegno della censura di ultrapetizione, poi disattesa.
La doglianza sul mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni è stata ritenuta inammissibile perché non risultava dedotta tempestivamente nei gradi di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all’art. 12 l. 212/2000 nella censura sul contraddittorio endoprocedimentale, dichiarata inammissibile per novità.
La stipulazione del contratto preliminare con versamento anticipato del corrispettivo realizza il presupposto dell’imposizione nei limiti dell’importo fatturato e pagato.
Usato come criterio interpretativo per leggere restrittivamente una norma processuale eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va applicata restrittivamente; se l’atto di gravame manifesta comunque la volontà di contestare la decisione, deve essere consentito il controllo nel merito.
- In cassazione la censura deve investire specificamente la sentenza impugnata e non limitarsi a criticare l’atto di parte avversaria; inoltre, la questione deve risultare tempestivamente dedotta nei gradi di merito, altrimenti è inammissibile per novità o difetto di autosufficienza.
- In materia IVA, il principio di neutralità impone di riconoscere la detrazione o, in alternativa, il rimborso anche per spese sostenute su beni immobili di proprietà di terzi, quando tali spese presentino un nesso di strumentalità, anche solo potenziale o prospettica, con l’attività d’impresa o professionale.
- Ai fini IVA, il contratto preliminare di compravendita accompagnato da acconti può integrare il presupposto dell’imposizione nei limiti dell’importo fatturato e pagato, senza attendere necessariamente il definitivo.
- La sospensione del rimborso IVA può essere disposta in presenza di un fumus del credito dell’Amministrazione, anche correlato a operazioni ritenute inesistenti; il sindacato del giudice si concentra sulla sussistenza di tale presupposto e non sul periculum in mora.
- La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice si limita a esaminare i presupposti giuridici del provvedimento impugnato e le questioni logicamente connesse alla sua legittimità.
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