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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03536/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per Ires, Irap e Iva relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, in un contesto di consolidato fiscale. In merito era stata contestata la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM deliberati in favore dell’amministratore unico: l’Ufficio sosteneva che, per effetto dell’assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, dovesse applicarsi in via analogica il criterio dell’art. 2120 c.c. e, quindi, il limite di deducibilità pari alla quota maturata nell’anno secondo il parametro del TFR; pertanto riteneva indebita la deduzione degli accantonamenti eccedenti tale limite. Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sulla censura relativa alla validità delle delibere assembleari che avevano stabilito il TFM. Con il terzo motivo deduceva ancora nullità della sentenza per omessa motivazione sul motivo di appello concernente l’indebito utilizzo, anche ai fini Irap, di un credito d’imposta riconosciuto ai fini Ires. Nelle more del giudizio di cassazione la società controricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, documentando l’istanza e il pagamento della prima rata; è stato anche rilevato che la definizione del coobbligato giova agli altri.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria e risulta perfezionata mediante domanda e pagamento dovuto, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Nel regime della definizione agevolata, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto, in assenza di diniego della definizione, conduce alla declaratoria di estinzione del processo.
  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può spiegare effetto anche nei confronti degli altri obbligati, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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