Cassazione Civile, Ordinanza n. 03536/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per Ires, Irap e Iva relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, in un contesto di consolidato fiscale. In merito era stata contestata la deducibilità degli accantonamenti al fondo TFM deliberati in favore dell’amministratore unico: l’Ufficio sosteneva che, per effetto dell’assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, dovesse applicarsi in via analogica il criterio dell’art. 2120 c.c. e, quindi, il limite di deducibilità pari alla quota maturata nell’anno secondo il parametro del TFR; pertanto riteneva indebita la deduzione degli accantonamenti eccedenti tale limite. Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sulla censura relativa alla validità delle delibere assembleari che avevano stabilito il TFM. Con il terzo motivo deduceva ancora nullità della sentenza per omessa motivazione sul motivo di appello concernente l’indebito utilizzo, anche ai fini Irap, di un credito d’imposta riconosciuto ai fini Ires. Nelle more del giudizio di cassazione la società controricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, documentando l’istanza e il pagamento della prima rata; è stato anche rilevato che la definizione del coobbligato giova agli altri.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
La ricorrente lo richiama per sostenere l’assimilazione fiscale dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente.
art. 105, commi 1 e 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
L’Ufficio lo interpreta come norma che limita la deducibilità degli accantonamenti per TFM alle quote maturate nell’esercizio, con richiamo al criterio del TFR; la Corte non decide nel merito per estinzione della lite.
Richiamato dall’Agenzia come parametro analogico per quantificare la quota annuale maturabile del TFM, assumendo il criterio del TFR (compenso annuo/13,5).
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro dei tre motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 1 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per denunciare la pretesa nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione/omessa pronuncia.
Invocato come norma sulla motivazione della sentenza, in relazione alla censura di nullità.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la motivazione della decisione.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata della lite e dichiara l’estinzione del giudizio per perfezionamento della procedura; rileva inoltre che, decorso il termine e mancando istanza di trattazione o diniego impugnato, il processo si estingue.
art. 2, comma 7, d.l. n. 199/2018
È richiamato per affermare che la definizione del coobbligato giova anche agli altri obbligati.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria e risulta perfezionata mediante domanda e pagamento dovuto, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel regime della definizione agevolata, la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine previsto, in assenza di diniego della definizione, conduce alla declaratoria di estinzione del processo.
- La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può spiegare effetto anche nei confronti degli altri obbligati, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03467/2023 del 06/02/2023
- ordinanza_civile · 6 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03468/2023 del 06/02/2023
- ordinanza_civile · 6 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03470/2023 del 06/02/2023
- ordinanza_civile · 6 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03471/2023 del 06/02/2023
- ordinanza_civile · 6 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03472/2023 del 06/02/2023
- ordinanza_civile · 6 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03473/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →