Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22736/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ufficiale)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta per contestare alcune attestazioni di irreperibilità contenute in atti di notificazione di cartelle di pagamento. In particolare, il contribuente ha chiesto l’accertamento della falsità della relata di notifica della prima cartella e dell’avviso di notifica della seconda cartella, sostenendo che le attestazioni del messo notificatore fossero false o comunque non supportate da adeguate ricerche del destinatario. Il Tribunale aveva rigettato la querela con riferimento alla prima cartella e l’aveva accolta per la seconda; in appello, la Corte territoriale ha invece rigettato l’appello del contribuente, accolto l’appello principale del messo notificatore e l’atto di adesione della società postale, e rigettato anche la querela relativa alla seconda cartella. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) violazione delle norme sulla definizione agevolata dei carichi e sulla rinuncia al giudizio, per mancato rilievo della sopravvenuta carenza di interesse; 2) omesso esame circa l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella relata; 3) violazione dell’art. 221 c.p.c. e omesso esame, per avere la Corte ritenuto svolte le ricerche del destinatario, sebbene asseritamente incomplete; 4) violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e omesso esame, per avere ritenuto tardiva/inammissibile l’estensione della querela ad un ulteriore documento e per avere attribuito al messo un’attestazione non corrispondente al vero; 5) violazione delle norme sulla notificazione e sull’art. 140 c.p.c., per avere qualificato l’attestazione come mera deduzione e non come falsa attestazione; 6) violazione delle norme sull’appello incidentale, per asserita tardività della difesa della società postale; 7) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sola adesione alla definizione agevolata non basta a determinare la cessazione della materia del contendere in assenza di rinuncia accettata dalle controparti e, comunque, senza pagamento integrale delle rate. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del contenuto dell’attestazione e dell’accertamento di merito sulla regolarità della notificazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che il documento era conosciuto fin dall’inizio e che l’estensione della querela formulata con memoria era una nuova domanda; inoltre ha ritenuto irrilevante la doglianza sulla raccomandata informativa. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la censura sulla correttezza della notifica attiene alla validità del procedimento, non alla falsità materiale/ideologica dell’attestazione, che resta coperta da fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che la difesa della società postale era meramente adesiva all’appello principale, priva di concreto interesse a far valere la tardività. Ha ritenuto infondato il settimo motivo, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese, anche perché la definizione agevolata non risultava perfezionata e la controparte era risultata vittoriosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine di sessanta giorni

    La notificazione del ricorso per cassazione è stata ritenuta tempestiva perché eseguita entro il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza d’appello, tenendo conto della sospensione per giorno festivo.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al giudizio o l’estinzione collegata alla definizione agevolata possono comportare l’estinzione del giudizio di cassazione solo nei casi e con le condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    L’adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; la mera adesione non basta, in assenza di rinuncia accettata e/o pagamento integrale, a chiudere automaticamente il processo.

  • art. 16-bis del d.l. n. 34/2019

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla definizione agevolata e alla dedotta cessazione della materia del contendere, ma non ritenuta decisiva dalla Corte.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    L’estensione della querela di falso mediante memoria è stata considerata nuova domanda e quindi inammissibile.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare le modalità della querela di falso; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione di merito della notificazione.

  • artt. 138, ss., 140, 143 c.p.c.

    Le doglianze sulla validità del procedimento notificatorio sono state ritenute estranee al perimetro della querela di falso ove non investano la veridicità di fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a respingere la censura sulla falsità dell’attestazione.

  • art. 343, comma 1, c.p.c.

    La doglianza sulla tardività dell’atto di parte è stata respinta perché la difesa della società postale era solo adesiva all’appello principale e non un autonomo appello incidentale con concreto interesse.

  • artt. 91, 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la compensazione è stata esclusa per mancanza dei presupposti dedotti dal ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma non idoneo a superare il principio di soccombenza applicato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare la rinuncia al giudizio, ove richiesta, e soprattutto l’effettivo perfezionamento della procedura, incluso il pagamento integrale delle somme rateizzate quando previsto.
  • La querela di falso non può essere utilizzata per contestare la mera regolarità della notificazione quando la censura non investe la veridicità di un fatto direttamente attestato dal pubblico ufficiale, ma solo la correttezza giuridica dell’iter notificatorio.
  • Le attestazioni del pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso solo per i fatti avvenuti in sua presenza o direttamente percepiti; resta invece fuori da tale perimetro la valutazione della validità della notificazione come procedimento.
  • L’estensione della querela di falso a nuovi documenti o profili formulata con memoria può integrare una nuova domanda, inammissibile se proposta oltre il momento processuale consentito.
  • Non sussiste interesse a dolersi della tardività di un atto di difesa quando esso sia meramente adesivo all’impugnazione principale e la decisione abbia comunque accolto la tesi sostanziale cui aderiva.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e la compensazione richiede presupposti specifici, che non possono essere desunti in modo astratto dalla sola pendenza o dall’asserita adesione a una procedura di definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.