Cassazione Civile, Ordinanza n. 18315/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento emesso dal Comune per TARSU 2014 su cinque unità immobiliari già appartenute al de cuius del ricorrente, del quale il ricorrente era erede. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la pretesa comunale, valorizzando la mancata impugnazione di un precedente avviso bonario e considerando così definitivamente accertate le superfici tassabili; aveva inoltre richiamato un precedente di legittimità relativo ad altro contribuente e ritenuto rinunciati alcuni motivi non riproposti espressamente in appello. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il mancato ricorso contro l'avviso bonario non rendeva definitive le superfici, essendo l'impugnazione di tale atto solo facoltativa; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 113 ss. c.p.c., 6 L. 212/2000 e 112 c.p.c., deducendo che la CTR non aveva dato rilievo ai giudicati già formatisi su precedenti sentenze che avevano annullato atti impositivi relativi ai medesimi immobili e a periodi anteriori, fondati sull'erronea determinazione delle superfici; (3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., lamentando sia che la CTR avesse reputato legittima la pretesa in base alla capacità produttiva di rifiuti degli immobili, senza considerare il giudicato sulle superfici imponibili, sia che avesse omesso di pronunciarsi su ulteriori censure, erroneamente ritenute non riproposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la mancata impugnazione di un avviso bonario o di un mero invito al pagamento non determina la definitività della pretesa fiscale, perché l'impugnazione di un atto non tipizzato ex art. 19 d.lgs. 546/1992 è una facoltà e non un obbligo. Ha poi rilevato che, esclusa la pretesa inoppugnabilità delle superfici, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto la correttezza dei criteri di determinazione della superficie imponibile, anche alla luce dei giudicati già formatisi su annualità precedenti relative agli stessi immobili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
il giudicato è rilevante solo nei limiti del decisum effettivamente coperto da decisione definitiva; non può essere esteso per affermare la definitività di dati non consolidati nei termini ritenuti dalla CTR
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata in senso estensivo; l'impugnazione di un atto non tipizzato, come avviso bonario o invito al pagamento, è facoltativa e non obbligatoria
in mancanza di impugnazione dell'avviso bonario, la pretesa fiscale non si consolida e può essere contestata con il successivo atto impositivo nei termini ordinari
sussiste interesse ad agire del contribuente anche avverso atti non tipizzati che esplicitino una pretesa tributaria definita
art. 24 Cost.
l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili è coerente con la tutela giurisdizionale del contribuente
art. 53 Cost.
l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili è coerente con il principio di capacità contributiva
art. 97 Cost.
la possibilità di impugnare atti non tipizzati risponde anche a esigenze di buon andamento dell'amministrazione
le questioni di primo grado non espressamente riproposte in appello possono ritenersi rinunciate, ma il relativo accertamento va compiuto solo se effettivamente manca la riproposizione
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente devolute, senza omettere l'esame di motivi tempestivamente riproposti
il giudizio deve essere deciso secondo diritto, previo corretto esame delle questioni di fatto rilevanti
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi dell'amministrazione e alla correttezza della pretesa tributaria
art. 62 d.lvo 507/93
la presunzione di produzione di rifiuti per determinate superfici non esimeva il giudice dal verificare la concreta correttezza delle superfici imponibili
ha ampliato la giurisdizione tributaria, nel quadro dell'interpretazione estensiva degli atti impugnabili
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione di atti non tipizzati che contengano una pretesa fiscale compiuta è una facoltà del contribuente, non un onere: la mancata impugnazione non rende definitiva la pretesa né preclude la contestazione del successivo atto impositivo.
- L'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, pur tassativa, va letta in senso estensivo quando l'atto dell'ente impositore renda conoscibile una pretesa tributaria specifica e motivata.
- Se l'atto impugnato si limita a recepire dati di superficie o di base imponibile già presenti in atti precedenti, il giudice deve comunque verificare in concreto la correttezza di quei dati, soprattutto quando siano stati già smentiti da giudicati relativi agli stessi beni o ai medesimi criteri di calcolo.
- Il giudicato relativo a precedenti annualità può assumere rilievo sostanziale anche per annualità successive quando la controversia investa il medesimo presupposto fattuale o i medesimi criteri determinativi della base imponibile.
- Nel giudizio tributario il giudice deve esaminare tutte le censure ritualmente devolute o riproposte; l'omessa pronuncia su motivi tempestivamente riproposti integra vizio censurabile in cassazione.
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