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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02326/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro un estratto di ruolo concernente crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni stradali e contro la relativa cartella di pagamento, che assumeva risalente al 2009 e mai notificata. L’opposizione era stata dichiarata inammissibile dal giudice di pace per tardività; il tribunale, pur confermando il rigetto, aveva fondato la decisione sul diverso rilievo del difetto di interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 100, 112 e 615 c.p.c., degli artt. 2948 e ss. e 2967 c.c., nonché del D.Lgs. 15/11 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che l’interesse ad agire sussisterebbe per far valere la prescrizione del credito portato da cartella non notificata, anche in assenza di un’esecuzione forzata in corso o minacciata mediante intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione del tribunale che aveva escluso l’interesse ad agire dell’opponente. Ha applicato la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973, come introdotto dal D.L. 146/2021 conv. in L. 215/2021, affermando che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella/ruolo sono direttamente impugnabili solo in presenza di un interesse qualificato specificamente allegato e dimostrato nei casi tipizzati dalla norma. Ha inoltre rilevato che nel caso concreto tale interesse non era stato specificamente allegato né dimostrato, e che la documentazione richiamata nella memoria non era stata validamente prodotta. Ha escluso anche la dedotta formazione di un giudicato implicito sulla questione dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma processuale invocata per l’opposizione all’esecuzione; la Corte richiama il tema dell’interesse ad agire in tale rimedio quando si contesta un estratto di ruolo o una cartella non notificata.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire deve essere concreto e qualificato; nel caso di estratto di ruolo esso non è desumibile in astratto dalla sola pretesa di far valere la prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è accolto alcun vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della prescrizione del credito amministrativo; la Corte non entra nel merito della prescrizione, ritenendo assorbente il difetto di interesse.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che la prova dell’interesse qualificato e della sua persistenza non è stata fornita.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione volta a dimostrare la persistenza dell’interesse deve essere prodotta nei modi e nei tempi consentiti in cassazione; nel caso concreto la produzione non è risultata effettuata validamente.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dal ricorrente.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    «l’estratto di ruolo non è impugnabile»; la cartella di pagamento e il ruolo sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio specificamente tipizzato dalla norma

    La disposizione, introdotta dal D.L. 146/2021, concretizza l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata e si applica anche ai giudizi pendenti.

  • art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

    È la norma che ha introdotto, in sede di conversione, la modifica dell’art. 12 del D.P.R. 602/1973.

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione del D.L. 146/2021 richiamata per la novella dell’art. 12 del D.P.R. 602/1973.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È uno dei casi tipizzati di pregiudizio che consente l’impugnazione diretta del ruolo/cartella non notificata.

  • art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato come fonte dei soggetti pubblici rilevanti ai fini dell’eccezione sul pregiudizio da riscossione di somme dovute.

  • art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma richiamata come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio che abilita l’impugnazione diretta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore allega e dimostra uno specifico interesse qualificato rientrante nei casi tipizzati dalla legge.
  • La norma sopravvenuta che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché concretizza l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità l’interesse ad agire può essere dedotto anche in cassazione, ma deve risultare da produzione documentale rituale e tempestiva; la mera affermazione difensiva non basta.
  • Non può parlarsi di giudicato implicito sulla questione dell’interesse ad agire se la decisione impugnata ha espressamente escluso tale interesse e non viene specificamente censurato un precedente capo di giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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