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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02181/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione ex art. 13 d.lgs. 286/1998 e art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 16 novembre 2021. L'opposizione si fondava su un unico profilo: la nullità del decreto perché tradotto in lingua inglese, lingua che il ricorrente assumeva di non conoscere, in violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3, commi 3 e 4, d.P.R. 394/1999. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di pace valorizzato il c.d. foglio notizie come prova, nonostante la sua asserita mancanza di natura fidefacente e la contestazione della sua efficacia probatoria; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla validità ed efficacia del foglio notizie prodotto dalla prefettura a prova della conoscenza della lingua inglese; 3) omesso esame di fatto decisivo, per la asserita incompletezza del foglio notizie, non sottoscritto integralmente e privo dell'indicazione dell'autorità redigente e delle persone intervenute alla sua compilazione.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli tutti inammissibili per difetto di specificità. Ha rilevato che il ricorso non trascrive né descrive adeguatamente il contenuto del c.d. foglio notizie, impedendo di comprendere e verificare le censure mosse, e che il documento non era nemmeno allegato al ricorso. Per questa ragione la Corte non ha potuto svolgere alcun controllo sulla fondatezza delle doglianze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la prefettura è rimasta intimata; inoltre non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che investe la valutazione di un documento deve riportarne o descriverne in modo puntuale il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte il controllo sulla fondatezza delle censure.
  • La mancata trascrizione o allegazione del documento su cui si fondano le doglianze determina difetto di specificità del ricorso e ne comporta l'inammissibilità.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di errore nella valutazione delle prove non può essere scrutinata in assenza della concreta riproduzione del documento contestato e degli elementi necessari a verificarne la portata.
  • Quando il giudizio di cassazione riguarda vizi processuali legati alla prova documentale, l'onere di specificità impone alla parte ricorrente di rendere immediatamente verificabile il contenuto del documento e il nesso tra esso e il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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