Cassazione Civile, Ordinanza n. 25178/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I mutuatari avevano convenuto in giudizio la banca sostenendo che, in relazione a un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2008, fossero stati applicati tassi di interesse superiori a quelli pattuiti e comunque usurari, oltre a interessi anatocistici, commissioni e spese non dovute. In particolare, assumevano che al tasso corrispettivo del 5,40% dovesse aggiungersi il tasso di mora e che la sommatoria conducesse a un tasso complessivo superiore alla soglia antiusura vigente nel 2008. Chiedevano quindi il ricalcolo del rapporto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, in cassazione deducevano: nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e carenza di motivazione su diversi punti; omesso esame del fatto decisivo relativo al tasso di mora effettivamente applicato; violazione di norme sostanziali e processuali per mancata condanna restitutoria e mancata CTU; violazione delle norme su anatocismo, usura e disciplina del mutuo; omessa pronuncia sul capo delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva escluso sia lo sforamento del tasso soglia sia la fondatezza delle doglianze su anatocismo, costi assicurativi e commissioni, con motivazione sufficiente e non apparente. Ha inoltre osservato che molte doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito o si fondavano su premesse fattuali non accertate, non deducibili in cassazione. Le censure sulla mancata CTU e sulle spese sono state ritenute inammissibili perché attinenti a poteri discrezionali del giudice di merito o comunque non sindacabili nei termini dedotti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di provvedere su una domanda o eccezione; non basta la mancata trattazione espressa di un argomento difensivo quando la decisione sia logicamente incompatibile con esso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che equivalgano a mancanza costituzionalmente rilevante della motivazione, non per mera insufficienza o mancata analisi di tutte le allegazioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda mere allegazioni difensive o valutazioni tecniche di parte.
In presenza di doppia conforme, le censure che mirano a contestare la valutazione di merito o il diniego di CTU sono ulteriormente precluse nei limiti indicati dalla norma.
La decisione di disporre o meno la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Le doglianze che mirano a contestare la valutazione del materiale probatorio non possono tradursi in una rivalutazione del merito in cassazione.
La mancata ammissione di consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile come errore di diritto nei termini prospettati.
La parte che allega l'usurarietà o l'indebita percezione di somme deve offrire prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Richiamato nei motivi come parametro della pretesa illegittimità del tasso applicato; la Corte non accoglie la doglianza perché manca l'accertamento del superamento del tasso soglia.
Richiamato in tema di anatocismo; la Corte valorizza la conformità del regolamento contrattuale alla delibera CICR e l'assenza di capitalizzazione periodica vietata.
Anche ove vi fosse superamento del tasso soglia, la conseguenza non è la gratuità dell'intero mutuo, ma la sterilizzazione della sola componente interessi nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata nella motivazione.
Richiamato per la disciplina dell'usura; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse prova di superamento della soglia.
È la legge antiusura richiamata per la verifica del tasso soglia; la Corte ritiene non dimostrato lo sforamento nel caso concreto.
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamata per affermare la conformità del contratto alla disciplina sull'anatocismo e l'esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi maturati dopo la scadenza delle rate.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decide implicitamente la questione attraverso il rigetto della domanda o dell'appello, purché la decisione investa il thema decidendum in modo completo.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se presenta un'anomalia costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato ogni singolo argomento difensivo o ogni risultanza di parte.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e non una mera valutazione tecnica, un'ipotesi di parte o una ricostruzione alternativa del merito.
- Nei giudizi relativi all'usura bancaria, la parte che deduce lo sforamento della soglia deve dimostrare il fatto costitutivo della pretesa; in difetto, la censura resta una diversa lettura del rapporto contrattuale.
- Ai fini della verifica dell'usurarietà non è corretto sommare automaticamente interessi corrispettivi e moratori se il regolamento contrattuale e la struttura del rapporto prevedono un'applicazione alternativa delle due componenti.
- La decisione di disporre una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- La mancata compensazione delle spese non è, di per sé, motivo di nullità o vizio motivazionale, poiché la relativa scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Anche ove venga ravvisato un profilo di usura o di superamento della soglia, la conseguenza non è automaticamente la gratuità integrale del mutuo, occorrendo verificare l'effetto giuridico specificamente previsto dalla disciplina applicabile.
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