Cassazione Civile, Ordinanza n. 12014/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Agenzia del Demanio aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di indennità per occupazione illegittima di un immobile, già di proprietà di una società poi acquisita al patrimonio dello Stato in seguito a confisca. La controparte aveva proposto opposizione sostenendo di aver continuato ad abitare l'immobile in forza di accordi con l'acquirente, poi divenuta proprietaria, e negando ogni debenza, anche perché il rilascio era avvenuto dopo la prima richiesta dell'Agenzia e il bene era rimasto in stato di abbandono. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna al pagamento limitata al periodo successivo al 5 agosto 2015, data in cui l'Agenzia aveva fatto accertare la consistenza del bene. In cassazione la controparte ha proposto ricorso incidentale lamentando omesso esame di prove testimoniali e vizio motivazionale, per sostenere che l'occupazione era autorizzata dalla società acquirente; l'Agenzia ha proposto ricorso principale deducendo violazione degli artt. 2643 e ss. c.c., in particolare dell'art. 2644 c.c., in relazione alla trascrizione del sequestro preventivo e alla retroazione degli effetti della confisca, sostenendo che l'indennità dovesse essere dovuta sin dalla trascrizione del sequestro e non solo dal momento in cui il bene era stato materialmente preso in consegna e misurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inopponibilità all'Agenzia degli accordi privi di data certa intervenuti tra la parte occupante e la società acquirente, e perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio. Ha rigettato il ricorso principale ritenendo corretta la decisione d'appello: il danno da occupazione sine titulo non è in re ipsa, ma presuppone la concreta possibilità per il proprietario di godere e mettere a frutto il bene; nel caso concreto tale possibilità è stata riconosciuta solo dal 5 agosto 2015, quando l'Agenzia ha fatto determinare la consistenza dell'immobile da un proprio consulente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti impugnanti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo di ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove testimoniali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di trascrizione e opponibilità.
richiamato insieme alle norme sulla trascrizione per sostenere l'opponibilità/efficacia degli atti relativi all'immobile.
la trascrizione del sequestro preventivo determina una presunzione legale di conoscibilità, ma non attribuisce di per sé la piena disponibilità materiale del bene all'avente causa della confisca.
richiamato in relazione al sequestro preventivo penale trascritto nei registri immobiliari.
art. 104, lett. b), disp. att. c.p.p.
richiamato insieme all'art. 321 c.p.p. per la disciplina della trascrizione del sequestro preventivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Le scritture o gli accordi tra privati privi di data certa non sono opponibili al terzo titolare subentrato nella disponibilità giuridica del bene; la loro esistenza non basta a giustificare l'occupazione nei confronti del terzo.
- Il danno da occupazione senza titolo di un immobile non è danno in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita di godimento del bene e, se del caso, lo specifico pregiudizio da mancata utilizzazione economica.
- Ai fini della risarcibilità dell'occupazione sine titulo, rileva la concreta possibilità per il titolare di disporre del bene e metterlo a frutto; la mera retroazione degli effetti di un vincolo o di una confisca non implica automaticamente la piena disponibilità materiale del cespite.
- La liquidazione del danno da mancato godimento di un immobile può avvenire equitativamente, anche mediante riferimento al canone locativo di mercato, ma solo dopo che sia stata dimostrata l'esistenza del pregiudizio risarcibile.
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