Cassazione Civile, Ordinanza n. 36078/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRPEF ritenuta, a suo dire, in eccedenza dal sostituto d'imposta FONDENEL, in relazione alla somma erogata a titolo di capitalizzazione della previdenza integrativa maturata sulla posizione assicurativa. Dopo un primo accoglimento in primo grado e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR del Lazio aveva nuovamente accolto la domanda del contribuente, ritenendo applicabile la tassazione agevolata del 12,5% sul presunto rendimento. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dagli atti risultava che il fondo PIA non aveva svolto alcuna attività di investimento sui mercati finanziari e dunque non poteva esservi rendimento tassabile al 12,5%; e violazione del d.lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 5, e del d.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17, 41 e 42, per avere la CTR applicato automaticamente il principio sul rendimento senza verificarne i presupposti. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che la CTR, pur riconoscendo il diritto al rimborso, non avesse quantificato espressamente la somma dovuta, deducendo violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo la censura priva di interesse perché rivolta contro una statuizione che non gli aveva arrecato pregiudizio, essendo risultato integralmente vittorioso in sede di rinvio. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondati entrambi i motivi: la CTR aveva erroneamente applicato il principio sul rendimento senza compiere l'accertamento in fatto richiesto sulla effettiva esistenza di un investimento del capitale accantonato e sul relativo rendimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, con compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e condanna del ricorrente incidentale alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti; la Corte ha ritenuto decisiva la mancata verifica dell'esistenza di investimenti e di rendimento del fondo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la CTR avrebbe mal applicato la disciplina fiscale del rendimento dei fondi.
d.lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 5
Richiamato come norma sulla tassazione delle somme erogate dai fondi pensione/previdenziali, applicabile solo al rendimento effettivo del capitale investito.
d.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17, 41 e 42
Norme del testo unico delle imposte sui redditi richiamate per sostenere il diverso regime fiscale delle somme corrisposte; la Corte ha escluso l'applicazione automatica dell'aliquota agevolata in assenza di rendimento.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere un vizio nella mancata quantificazione del dovuto; la censura è stata reputata inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato dal ricorrente incidentale nel contestare la mancata quantificazione del rimborso.
Richiamato dal ricorrente incidentale nel contestare la mancata quantificazione del rimborso.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di poteri istruttori del giudice tributario.
Indicata la trattazione camerale del ricorso in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale soccombente.
Massime di principio
- Nel regime fiscale delle somme erogate da fondi previdenziali, l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo alla componente qualificabile come rendimento effettivo del capitale accantonato, cioè al risultato dell'impiego sul mercato delle somme investite, e non alle somme determinate mediante meri criteri tecnico-attuariali o riserve matematiche.
- Per ottenere il trattamento fiscale di favore non è sufficiente invocare in astratto la natura previdenziale della prestazione: occorre un accertamento in fatto sull'effettiva esistenza dell'investimento del capitale e sulla misura del rendimento conseguito.
- Se il giudice di merito applica un principio di diritto enunciato in sede rescindente senza verificare i presupposti fattuali specificamente richiesti da quel principio, la decisione è censurabile per omesso esame di fatto decisivo e/o per violazione di legge.
- La parte totalmente vittoriosa non ha interesse a impugnare una statuizione che non le arreca pregiudizio concreto; il relativo ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, rigettando o accogliendo la domanda originaria in base agli elementi già acquisiti.
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