Sentenza del 16/02/2018 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accise - Proporzionalità delle sanzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento relativo all'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2010 e il conseguente provvedimento sanzionatorio. Contestava, tra l'altro, la ricostruzione induttiva dell'Ufficio, l'utilizzo di presunzioni e dati non adeguatamente verificati, la qualificazione degli errori dichiarativi come sostanziali anziché formali, l'omessa considerazione di consumi esenti o già assoggettati a imposta, nonché l'applicazione di una sanzione ritenuta sproporzionata: 515.078,60 euro a fronte di un'evasione accertata pari a circa 223.831 euro. L'Agenzia sosteneva invece che gli errori avessero ridotto la base imponibile e ostacolato i controlli e che non ricorressero i presupposti per il cumulo giuridico.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello quanto all'accertamento dell'imposta, confermando la maggiore accisa dovuta e ritenendo illegittima la procedura di rimborso utilizzata dalla società. Ha ritenuto che gli errori nella dichiarazione dei consumi non fossero meramente formali e che la società avrebbe dovuto comunicare l'errore all'Ufficio e presentare un'apposita istanza di rimborso. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili, perché nuovi in appello, i motivi relativi all'accertamento induttivo. L'appello è stato invece accolto sulla sanzione: pur confermando la colpa della società, la natura sostanziale della violazione e l'inapplicabilità del cumulo giuridico, il Collegio ha ritenuto manifestamente sproporzionata la sanzione di 515.078,60 euro rispetto all'imposta evasa. L'Agenzia è stata obbligata a rideterminare la sanzione applicando la riduzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, con riferimento all'imposta accertata ridotta della metà. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Articoli 53 e 56 del D.Lgs. 504/1995 (TUA)
I grossisti di energia elettrica devono effettuare versamenti periodici, conguagli e dichiarare entro il 31 marzo i consumi immessi in consumo. Ai fini della determinazione dell'accisa rileva principalmente la dichiarazione dei consumi.
Art. 59, comma 1, lettera c), D.Lgs. 504/1995
Prevede la sanzione applicata per le violazioni relative all'accisa. Nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta applicabile quanto alla responsabilità, ma sproporzionata nella misura concretamente determinata.
È stato richiamato dall'Ufficio come ulteriore base normativa della sanzione per il mancato o insufficiente versamento del tributo.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997
Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
La disposizione consente di ridurre la sanzione quando risulti manifestamente sproporzionata rispetto al tributo cui si riferisce. Secondo la giurisprudenza richiamata, si applica anche alle sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di ragionevolezza e proporzionalità impedisce che una sanzione tributaria divenga irragionevole rispetto alla gravità effettiva della violazione e all'entità dell'imposta evasa.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997
La Commissione ha escluso il cumulo giuridico, ritenendo che nel caso concreto ricorresse un concorso materiale di violazioni commesse mediante più azioni, anziché un concorso formale derivante da un'unica azione.
È stato invocato dalla società in relazione ai presupposti dell'accertamento induttivo, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in appello.
Art. 10, comma 3, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La società lo ha invocato sostenendo la natura meramente formale della violazione. Il Collegio ha però escluso tale qualificazione, poiché gli errori avevano ridotto la base imponibile e ostacolato l'attività di controllo.
Massime di principio
- Gli errori nella dichiarazione dei consumi non sono meramente formali quando incidono sulla base imponibile, sull'imposta dovuta o rendono più difficili i controlli dell'Amministrazione.
- Il fornitore o grossista non può correggere autonomamente il rapporto tributario tra cliente e Amministrazione: in caso di fatturazione errata deve comunicare l'errore all'Ufficio e utilizzare la procedura di rimborso prevista dalla legge.
- Ai fini dell'accisa sull'energia elettrica, la dichiarazione dei consumi e i dati relativi all'immissione in consumo possono assumere rilievo prevalente rispetto ai bilanci societari.
- I motivi non dedotti in primo grado non possono normalmente essere introdotti per la prima volta in appello nel processo tributario.
- Anche quando la violazione è sostanziale e colposa, la sanzione deve essere proporzionata all'entità dell'imposta evasa. In presenza di una sproporzione manifesta può essere chiesta la riduzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997.
- La proporzionalità può essere valutata anche per sanzioni fisse o proporzionali, considerando come riferimento il minimo e il massimo coincidenti con la misura stabilita dalla legge.
- L'accertamento della colpa del contribuente non impedisce al giudice di ridurre la sanzione se il suo importo è irragionevole rispetto alla gravità concreta della violazione.
- Il cumulo giuridico non opera automaticamente: occorre distinguere tra più violazioni realizzate con un'unica azione e violazioni commesse mediante azioni autonome.
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