Sentenza del 16/02/2018 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento con adesione. IRPEF - IVA - IRAP - Provvedimento di parziale annullamento - Applicabilità - Disciplina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura di un provvedimento di parziale annullamento adottato in autotutela dopo l'esame della documentazione prodotta dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento con adesione. Si discuteva se tale provvedimento costituisse un nuovo accertamento, soggetto alla notificazione entro il termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, oppure una semplice riduzione dell'originaria pretesa fiscale. L'intervento riguardava costi ritenuti inizialmente non giustificati ai sensi dell'art. 109 del TUIR, con riflessi su IRPEF, IVA e IRAP.
La decisione
Il provvedimento è stato qualificato come atto di autotutela avente natura meramente riduttiva e non come nuovo accertamento. Esso comporta soltanto la revoca parziale del precedente atto, mediante riduzione del recupero a tassazione dei costi successivamente ritenuti documentati o comunque non più contestabili. Di conseguenza, non era necessario notificare il provvedimento entro il termine decadenziale previsto per l'esercizio del potere impositivo.
Norme richiamate
Art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede il rispetto dei requisiti previsti dalla norma, tra cui la corretta imputazione e la documentazione dei costi. Nel caso esaminato, la documentazione prodotta ha determinato una riduzione dei costi inizialmente ritenuti non giustificati.
Disciplina dell'accertamento con adesione
La documentazione presentata dal contribuente nel procedimento può condurre a una revisione della pretesa tributaria. Tuttavia, la conseguente riduzione dell'imponibile o dell'imposta non determina necessariamente la formazione di un nuovo accertamento.
Disciplina dell'autotutela tributaria
Un atto adottato in autotutela che riduce, revoca o corregge parzialmente un precedente accertamento mantiene natura di provvedimento modificativo o di revoca parziale, senza costituire un nuovo esercizio del potere impositivo soggetto a un autonomo termine decadenziale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria riduce in autotutela una pretesa già notificata, senza introdurre nuovi elementi impositivi o aumentare il tributo richiesto, l'intervento tende a qualificarsi come revoca o annullamento parziale del precedente atto, non come nuovo accertamento.
- Un provvedimento che diminuisce il recupero fiscale non deve, in linea generale, essere notificato entro il termine decadenziale previsto per l'originario esercizio del potere impositivo, perché non amplia la pretesa tributaria.
- La produzione di documenti durante l'accertamento con adesione può portare l'Ufficio a riconoscere la deducibilità o la giustificazione di costi precedentemente contestati, con conseguente riduzione dell'imponibile e delle imposte dovute.
- Per distinguere un nuovo accertamento da una rettifica in autotutela occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto: se esso elimina o riduce contestazioni già formulate è normalmente un atto favorevole o correttivo; se introduce nuove riprese, nuovi presupposti o una maggiore pretesa, può invece assumere natura di nuovo accertamento e richiedere il rispetto dei relativi termini.
- La qualificazione dell'atto dipende dagli effetti concreti e non soltanto dalla sua denominazione formale.
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