Sentenza del 16/02/2018 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Ricorso per revocazione - Errore di fatto - Deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti e non in una erronea valutazione delle prove.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl motivo non è stato ritenuto compatibile con il ricorso per revocazione, poiché la contestazione riguardava un presunto errore di giudizio nella valutazione delle prove e non un errore percettivo risultante immediatamente dagli atti. Il principio affermato è che l'erronea valutazione delle prove non integra l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo, in sostanza, che la sentenza avesse erroneamente valutato le prove raccolte. Secondo il principio richiamato, tuttavia, l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione o svista materiale riguardante circostanze decisive risultanti direttamente dagli atti, immediatamente e concretamente rilevabili, e non in una diversa o erronea valutazione giuridica o probatoria.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore di fatto rilevante per la revocazione consiste in una falsa percezione materiale di quanto emerge direttamente dagli atti, relativa a una circostanza decisiva, immediatamente rilevabile e non oggetto di valutazione giuridica o probatoria. Non rientra nella norma la semplice erronea valutazione delle prove.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammesso solo quando il giudice abbia percepito in modo materialmente falso il contenuto di un atto o documento, ad esempio affermando che un documento non esiste quando invece è presente o attribuendogli un contenuto oggettivamente diverso.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la richiesta di rivalutare testimonianze, documenti o altri elementi probatori, perché ciò riguarda il merito della decisione e configura, al più, un errore di giudizio.
- L'errore deve emergere direttamente dagli atti con assoluta immediatezza e non richiedere un nuovo apprezzamento interpretativo o una ricostruzione complessa delle risultanze processuali.
- Per verificare l'ammissibilità del motivo occorre distinguere tra errore di percezione, potenzialmente idoneo a fondare la revocazione, ed errore nella valutazione o interpretazione delle prove, che non è deducibile ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
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