Sentenza del 16/02/2018 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Locazioni ad uso abitativo - Cedolare secca - Regime fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di irrogazione dell'imposta e di liquidazione delle sanzioni, pari a 569,46 euro, relativo all'omesso versamento dell'imposta di registro per il 2015 su un contratto di locazione abitativa stipulato con una società. Ha sostenuto di avere validamente optato per il regime della cedolare secca previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 23/2011, regime sostitutivo anche dell'imposta di registro sulle proroghe. La controversia riguardava sia l'applicabilità della cedolare secca quando il conduttore è un imprenditore o lavoratore autonomo, sia il difetto di motivazione dell'avviso, che non indicava adeguatamente le ragioni del recupero d'imposta e del diniego del regime fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello e annullato l'avviso impugnato. Ha stabilito che, ai fini della cedolare secca, rileva esclusivamente il fatto che il locatore persona fisica non eserciti attività d'impresa o professionale e che l'immobile abbia destinazione abitativa; è invece irrilevante la natura imprenditoriale o professionale del conduttore. Ha inoltre riconosciuto che l'avviso era privo di motivazione, vizio riferibile al contenuto sostanziale dell'atto e non sanabile con il principio del conseguimento dello scopo. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Il comma 6 prevede che le disposizioni non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.
La limitazione riguarda l'attività del locatore e non quella del conduttore. Il locatore persona fisica non imprenditore può quindi optare per la cedolare secca anche se il conduttore è una società, un imprenditore o un lavoratore autonomo, purché l'immobile abbia destinazione abitativa.
Art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale possibile espressione del principio di strumentalità delle forme.
La norma può essere tendenzialmente applicata anche all'attività tributaria vincolata per escludere effetti invalidanti di vizi meramente formali quando sia dimostrato che il risultato dell'azione amministrativa non avrebbe potuto essere diverso. Tuttavia, non opera per il difetto di motivazione dell'avviso tributario quando il vizio riguarda il contenuto sostanziale dell'atto.
Art. 156 c.p.c.
Principio del conseguimento dello scopo.
Il principio, applicabile agli atti processuali, non può sanare il difetto di motivazione di un provvedimento tributario, poiché tale vizio incide sulla validità sostanziale dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Per verificare la possibilità di applicare la cedolare secca occorre concentrarsi sulla posizione del locatore: se è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa o professione e l'immobile è abitativo, la natura imprenditoriale o professionale del conduttore non impedisce di regola l'opzione.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria hanno funzione interpretativa e non possono prevalere sulla legge; in caso di contrasto, deve essere applicata la disposizione legislativa.
- Un avviso tributario deve indicare in modo comprensibile le ragioni del recupero d'imposta e del diniego del regime fiscale richiesto. L'assenza di tali elementi può determinare l'annullamento dell'atto.
- Il principio per cui l'atto resta valido se ha raggiunto il proprio scopo non consente normalmente di sanare un difetto sostanziale di motivazione di un avviso di accertamento o liquidazione.
- L'applicazione concreta della cedolare secca richiede comunque la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, tra cui la natura abitativa dell'immobile, la posizione del locatore e la corretta effettuazione dell'opzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 feb 2018Sentenza del 16/02/2018 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 16 feb 2018Sentenza del 16/02/2018 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 16 feb 2018Sentenza del 16/02/2018 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 feb 2018Sentenza del 16/02/2018 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 feb 2018Sentenza del 16/02/2018 n. 292 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 16 feb 2018Sentenza del 16/02/2018 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →