Cassazione Civile, Ordinanza n. 34128/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rifiuto tacito dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso IRPEF relativa all'anno 2000, proposta da un ex dirigente di ENEL in relazione alle somme erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro, oltre al TFR. Il contribuente sosteneva che una parte delle somme dovesse essere tassata con aliquota del 12,50%, assumendo che si trattasse del rendimento di un fondo di previdenza integrativa aziendale con natura assicurativa o comunque del rendimento netto maturato sugli accantonamenti. In primo e secondo grado vi è stato un contenzioso sul corretto trattamento fiscale delle somme e, in sede di rinvio, il giudice tributario ha ritenuto non provato che gli importi indicati come rendimento derivassero da effettivi investimenti sul mercato dei capitali. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione della disciplina fiscale applicabile ai fondi previdenziali integrativi e alla ritenuta del 12,50%; violazione delle regole sull'onere della prova e sul principio di non contestazione; violazione delle regole del giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR avrebbe riaperto questioni coperte dal giudicato o avrebbe indicato indebitamente i mezzi di prova; omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e alla quantificazione del rendimento; vizio processuale per avere il giudice di rinvio solo apparentemente deciso sul quantum, rimettendo in discussione l'an debeatur.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha rilevato che il ricorrente, con le censure proposte, chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ribadito il principio già affermato in materia di fondi previdenziali integrativi: la tassazione agevolata del 12,50% riguarda soltanto le somme derivanti dall'effettivo rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, mentre non si applica alle somme calcolate con criteri attuariali o di riserva matematica. Nel caso concreto la CTR, in sede di rinvio, si era attenuta a tale principio, valutando la certificazione ENEL e la perizia di parte e reputandole inidonee a dimostrare che gli accantonamenti fossero stati investiti sul mercato finanziario o in un mercato di riferimento. Le certificazioni prodotte sono state ritenute generiche e prive di idoneità probatoria circa la natura di rendimento da investimento delle somme richieste a rimborso. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamati per il regime di tassazione separata delle somme maturate nei fondi previdenziali integrativi secondo il periodo di maturazione
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina fiscale applicabile ratione temporis
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1986, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato dal ricorrente per sostenere il regime agevolato sulle somme corrisposte
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato dal ricorrente per l'assoggettamento a ritenuta agevolata delle prestazioni di previdenza complementare
richiamato nei motivi sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente del rendimento
richiamati a sostegno della doglianza sul principio di non contestazione
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai poteri probatori nel processo tributario
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per i limiti del giudizio di rinvio, che il ricorrente assumeva violati
richiamato nella doglianza sulle modalità di definizione del thema decidendum e dell'allegazione probatoria
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro dei vizi dedotti in cassazione
richiamati in relazione ai poteri del giudice di rinvio e alla portata del rinvio cassatorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nei fondi previdenziali integrativi, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alle somme che rappresentano il rendimento netto effettivamente maturato per effetto di investimenti del capitale accantonato sul mercato; restano invece soggette alla diversa tassazione separata le somme calcolate con criteri attuariali o di riserva matematica.
- Chi chiede il rimborso fiscale ha l'onere di provare, con elementi specifici e non generici, che la somma pretesa corrisponde a un rendimento da investimento e non a una mera differenza contabile o attuariale.
- Le certificazioni del datore di lavoro o del gestore del fondo sono idonee solo se indicano con precisione criteri di calcolo e natura del rendimento; documenti generici non bastano a dimostrare il diritto all'aliquota agevolata.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure devono investire errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non una rivalutazione del merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di valutare i fatti e le prove per verificare se, nel caso concreto, ricorrano i presupposti applicativi del principio stesso.
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