Cassazione Civile, Ordinanza n. 41785/2021 del 28/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti della società consolidante per l'anno d'imposta 2006, relativa al modello CNM 2007, con recupero di un'eccedenza d'imposta riportata da una precedente annualità. Secondo l'Ufficio, la società aveva indebitamente utilizzato in compensazione un credito d'imposta di euro 2.041.176,00 proveniente dalla dichiarazione del consolidato per l'anno 2005, dichiarazione che era stata omessa e presentata solo tardivamente nel 2009; perciò il controllo automatizzato era legittimo. La società sosteneva invece che la cartella costituisse il primo atto impositivo e che la controversia fosse definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo presentato istanza di condono e versato l'importo dovuto. Il ricorso principale dell'Agenzia censurava la sentenza regionale per violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 118, 122 e 127 d.P.R. n. 917 del 1986, mentre il ricorso della società contro il diniego di condono denunciava la violazione dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo la definibilità della lite.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui è definibile la controversia avente a oggetto una cartella ex art. 36-bis che costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, anche quando l'atto sia impugnabile nel merito. Ha quindi dichiarato illegittimo il diniego di condono, preso atto del pagamento dell'importo dovuto e dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso. L'unico motivo del ricorso principale dell'Agenzia è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di condono sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate; quelle del giudizio sul diniego sono state compensate per il mutamento giurisprudenziale intervenuto.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella emessa in sede di controllo automatizzato può essere il primo atto impositivo e, se così è, la relativa controversia può rientrare tra quelle definibili con la procedura di lite pendente; nella specie, tuttavia, l'Ufficio sosteneva la legittimità del recupero del credito sulla base dei dati della dichiarazione.
art. 122 del d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dall'Agenzia quale disciplina del consolidato fiscale, per sostenere la legittimità del recupero dell'eccedenza d'imposta nel regime di tassazione di gruppo.
art. 118 del d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo dell'Agenzia insieme agli artt. 122 e 127 TUIR, quale base normativa del regime del consolidato fiscale.
art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel motivo dell'Agenzia insieme agli artt. 118 e 122 TUIR, quale disciplina del consolidato fiscale.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
controversie definibili; pagamento del 5 per cento del valore della controversia
La lite è definibile se la cartella ex art. 36-bis costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale; per i giudizi pendenti in Cassazione, quando l'Agenzia sia soccombente in tutti i gradi precedenti, è dovuto il 5% del valore della controversia.
I due procedimenti sono stati riuniti per pregiudizialità della decisione sul diniego di definizione della lite pendente.
La Corte ha ritenuto provato il pagamento dell'importo dovuto per la definizione agevolata, in assenza di specifica contestazione dell'Agenzia.
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, circostanza rilevante ai fini della definibilità della lite.
art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che il ricorso in cassazione avverso il diniego della definizione agevolata va proposto nelle forme del ricorso per cassazione civilistico.
art. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando la lite pende in Cassazione, l'impugnazione del diniego va proposta direttamente davanti alla Corte di cassazione.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Le spese relative al giudizio di definizione restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 quando essa costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza del contribuente, poiché in tal caso la cartella è impugnabile anche per motivi di merito.
- Il diniego di accesso alla definizione agevolata della lite pendente va impugnato davanti al giudice presso il quale la controversia è in corso; se il giudizio pende in Cassazione, il rimedio va proposto direttamente alla Corte di cassazione nelle forme del ricorso per cassazione.
- Ai fini della definizione della lite, il pagamento dell'importo richiesto può essere desunto dagli atti prodotti se l'Amministrazione non ne contesta specificamente l'esecuzione o la misura.
- Quando intervenga una sopravvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio sul rapporto tributario si estingue per cessazione della materia del contendere e il motivo di ricorso sul merito resta assorbito.
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