Cassazione Civile, Ordinanza n. 13033/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di un'associazione, in relazione a contributi pubblici a fondo perduto ricevuti per la realizzazione di programmi e progetti operativi. L'Ufficio ha ritenuto indetraibile l'IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati con tali contributi, assumendo che gli acquisti fossero afferenti a operazioni non imponibili/esenti e quindi non detraibili. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'associazione, affermando in astratto che il diritto alla detrazione spettasse secondo le regole generali e che dovesse applicarsi il pro rata in rapporto al complesso delle operazioni attive in regime d'imposta. L'associazione ha proposto ricorso principale lamentando: (1) violazione degli artt. 19 bis e 36 d.P.R. 633/1972 e delle norme processuali, per l'asserita errata applicazione del pro rata nonostante la separazione delle attività e la riferibilità degli acquisti all'attività imponibile; (2) violazione della disciplina unionale e dei principi di irretroattività, per avere la CTR applicato una formulazione non vigente della norma; (3) omessa o insufficiente motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la detrazione integrale senza pro rata. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale deducendo: (1) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe riconosciuto la detraibilità senza prova, gravante sulla contribuente, dell'effettivo svolgimento di operazioni commerciali che legittimassero la detrazione; (2) omesso esame del fatto decisivo consistente nel mancato svolgimento di attività commerciale da parte dell'associazione. La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale dell'associazione perché il primo e il terzo motivo erano inammissibili per difetto di specificità e, comunque, il secondo era infondato. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che spettava alla contribuente provare l'esistenza di operazioni commerciali effettivamente detraibili e che la CTR si era limitata a un richiamo astratto del criterio del pro rata senza accertare in concreto i fatti rilevanti; il secondo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza. Ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'associazione contribuente; ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti in concreto, sulla base della documentazione già prodotta, se l'associazione abbia svolto operazioni commerciali che consentano la detrazione IVA e secondo quali criteri. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell'IVA presuppone che il contribuente provi la riferibilità degli acquisti a operazioni che danno diritto alla detrazione; l'assenza di tale prova impedisce il riconoscimento della detrazione.
art. 19-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Viene richiamato come norma di coordinamento del regime di detraibilità; la Corte osserva che la disciplina di riferimento resta quella che esclude la detrazione per acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette, salvo le eccezioni previste.
art. 36 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dalla contribuente per sostenere la separazione delle attività e l'inapplicabilità del pro rata; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e, in concreto, per mancata prova delle operazioni commerciali.
art. 17, § 6, direttiva 77/388/CEE
La Corte afferma che la revisione della disposizione è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e non consente la detrazione dell'imposta a monte per acquisti destinati a operazioni esenti o non soggette.
art. 25, secondo comma, Cost.
Richiamato dalla contribuente a sostegno del motivo sull'applicazione temporale della disciplina; la censura viene respinta.
Invocato sul tema dell'applicazione nel tempo delle norme; la Corte esclude la fondatezza della doglianza.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della CTR non apparente, ma la censura è inammissibile per difetto di specificità.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere un vizio processuale; la Corte nega la fondatezza della censura.
Citato dalla ricorrente in un motivo formulato con riferimento anche a errori processuali; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 148, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata nel terzo motivo della contribuente; la Corte non vi ravvisa un vizio idoneo a sovvertire la decisione di merito.
art. 3, comma 187, lett. c), l. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; non muta l'esito per difetto di specificità e infondatezza della censura.
L'onere della prova della detraibilità grava sul contribuente che invoca il diritto alla detrazione; la CTR non poteva riconoscerla in assenza di prova concreta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di violazione di legge esaminati; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure che non superano il vaglio di specificità o risultano infondate.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro evocato per il vizio motivazionale/processuale; la Corte esclude la sussistenza del vizio nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro per l'omesso esame di fatti decisivi; il relativo motivo incidentale è assorbito e comunque la censura della contribuente è in parte inammissibile e in parte infondata.
Massime di principio
- In materia di IVA, la detrazione dell'imposta a monte non può essere riconosciuta in modo astratto: il contribuente deve allegare e provare che gli acquisti siano effettivamente afferenti a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione.
- Quando il giudice di merito riconosce la detrazione facendo riferimento al criterio del pro rata, deve comunque accertare in concreto la natura delle operazioni svolte e indicare gli elementi fattuali che consentono di qualificare come imponibili quelle poste a fondamento della detrazione.
- La mera esistenza di contributi pubblici a fondo perduto non esclude di per sé la detraibilità dell'IVA sugli acquisti; tuttavia, la detrazione resta subordinata alla verifica della destinazione degli acquisti all'attività imponibile e alla prova del contribuente.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente un richiamo generico ai documenti o agli atti di merito, occorrendo la loro puntuale indicazione e trascrizione quanto basta a consentire il controllo della censura.
- Se la sentenza impugnata si limita a richiamare correttamente un principio di diritto ma omette di sussumerlo sui fatti di causa, la censura è fondata solo se il ricorrente dimostra che tale carenza ha inciso sull'accertamento decisivo; altrimenti la doglianza resta inammissibile o infondata.
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