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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13031/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

Una società poi dichiarata fallita aveva ceduto, senza corrispettivo, a un terzo il contratto di leasing immobiliare che essa aveva in origine stipulato come utilizzatrice, con il consenso della concedente. Il fallimento ha agito per far dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 l.fall., sostenendo che la cessione gratuita, compiuta nel biennio anteriore al fallimento, avesse depauperato la garanzia patrimoniale della massa. Il tribunale ha accolto la revocatoria, ma ha condannato solo la cessionaria al pagamento dell'equivalente pecuniario della posizione contrattuale, ritenendo impossibile il ripristino in natura perché il contratto era stato poi risolto e il bene era stato ricollocato sul mercato. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 64 l.fall. e dell'art. 1406 c.c., per non avere condannato anche la concedente, che aveva prestato il consenso alla cessione, in solido con la cessionaria, al pagamento del valore della posizione contrattuale; 2) violazione dell'art. 64 l.fall. in relazione all'art. 72 l.fall., sostenendo che l'inefficacia avrebbe consentito al curatore di esercitare i poteri sul contratto e che la ricollocazione del bene sarebbe atto depauperativo imputabile anche alla concedente; 3) omessa motivazione sul mancato coinvolgimento della concedente nella condanna pecuniaria; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la partecipazione attiva e consapevole della concedente alla cessione e la sua pretesa responsabilità risarcitoria o indennitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fallimento. Ha ritenuto che le censure investissero questioni non trattate dalla sentenza impugnata e che il ricorrente non avesse assolto l'onere di specificare dove tali questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Nel merito, la Corte ha ribadito che l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la piena posizione negoziale ceduta, ma soltanto la legittimazione a liquidare il bene o a conseguire il suo controvalore; inoltre, il contraente ceduto, che abbia solo prestato il consenso ex art. 1406 c.c., non diventa per ciò solo autore dell'atto dispositivo e non può essere destinatario della condanna se non sia provata una sua specifica partecipazione agli atti depauperativi. È stato anche escluso che l'impossibilità per il curatore di esercitare i poteri dell'art. 72 l.fall. integri di per sé il danno azionabile contro la concedente. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della resistente. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    L'azione revocatoria fallimentare mira alla reintegrazione della garanzia patrimoniale della massa e, una volta accolta, consente la recuperabilità del bene o, se ciò non è possibile, del suo controvalore, non la restituzione della piena posizione negoziale ceduta.

  • art. 72 l.fall.

    La possibilità per il curatore di esercitare i poteri sul contratto non determina automaticamente una condanna del contraente ceduto; la mancata esercitabilità concreta di tali poteri è una conseguenza dell'assetto patrimoniale alterato, non un autonomo danno risarcibile senza specifica prova.

  • art. 1406 c.c.

    Il consenso del contraente ceduto rende possibile la cessione del contratto, ma non lo trasforma automaticamente in coautore dell'atto di cessione né lo rende destinatario della revocatoria o di una condanna patrimoniale in assenza di prova di una sua partecipazione causale agli atti depauperativi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state reputate inammissibili perché fondate su questioni non esaminate dal giudice di merito e non ritualmente devolute.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione mancante è inammissibile quando presuppone questioni nuove non trattate in sentenza e non specificamente dedotte nei gradi precedenti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il fatto richiede accertamenti non compiuti in merito e se il ricorrente non indica puntualmente la sede processuale in cui il fatto è stato introdotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte richiama il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non accolto come fondamento autonomo della pretesa nei confronti della concedente.

Massime di principio

  • L'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare o ordinaria non restituisce al soggetto che agisce la piena titolarità della posizione negoziale ceduta, ma soltanto la funzione recuperatoria e liquidatoria del bene o del suo valore.
  • Quando il bene o la posizione giuridica oggetto di revoca non sia più recuperabile in natura, la condanna al pagamento del controvalore costituisce il naturale sostitutivo della reintegrazione patrimoniale.
  • Il contraente ceduto che abbia semplicemente prestato il consenso alla cessione del contratto non diventa per ciò solo autore dell'atto revocabile né responsabile delle successive vicende depauperative, salvo che sia specificamente provata una sua partecipazione causale agli atti di disposizione.
  • Nel giudizio di cassazione non possono proporsi questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come tali questioni siano state dedotte in precedenza.
  • Le censure di omessa motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili se, per essere valutate, presuppongono un nuovo apprezzamento del fatto non consentito nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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