Cassazione Civile, Ordinanza n. 13072/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
Un avvocato, già condannato in sede penale definitiva per calunnia in danno di due colleghi di studio, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per non avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dalla condanna penale, in particolare il risarcimento del danno alle parti offese e il rimborso delle spese di lite. Dopo una lunga fase di quiescenza del procedimento, il Consiglio distrettuale di disciplina aveva contestato un diverso capo di incolpazione, fondato sulla violazione delle norme deontologiche applicabili, e aveva irrogato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni, decisione confermata dal CNF. Con il ricorso per cassazione l'incolpato deduceva: 1) violazione dell'art. 56 della legge professionale, sostenendo che l'azione disciplinare fosse tardiva perché iniziata nove anni dopo la conclusione del giudizio penale; 2) erronea valutazione dell'asserito impedimento assoluto a partecipare alle udienze, lamentando che il CNF non avesse competenza tecnica per scrutinare i certificati medici e che la motivazione fosse illogica e contraddittoria; 3) erronea applicazione della sanzione prevista dal nuovo codice deontologico senza verificare la disciplina più favorevole ex art. 65 del codice; 4) illegittimo rilievo dato alla non trasparenza delle risposte rese al consigliere istruttore, invocando il nemo tenetur se detegere; 5) omesso esame della transazione intervenuta con le parti offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Il primo era carente perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla qualificazione dell'illecito come permanente, con conseguente decorrenza della prescrizione solo dalla cessazione della permanenza. Il secondo era inammissibile sia per difetto di specifica indicazione del contenuto dei documenti medici, sia perché la valutazione dell'idoneità della certificazione a dimostrare un impedimento assoluto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il terzo era estraneo alla ratio decidendi, perché il CNF aveva correttamente applicato il codice vigente al momento dell'incolpazione, essendo la permanenza dell'illecito ancora in atto; in ogni caso la disciplina vigente risultava più favorevole. Il quarto era inammissibile per difetto di rilevanza, poiché le dichiarazioni reticenti sull'esito del procedimento penale erano solo uno degli argomenti posti a base del massimo della sanzione. Il quinto non poteva essere esaminato perché il documento sulla transazione non risultava allegato e, comunque, non era stato adeguatamente indicato né nel contenuto né nel momento di produzione. È stata inoltre dichiarata assorbita l'istanza di sospensione e non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. La Corte ha anche dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56 legge professionale forense
La censura fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la qualificazione dell'illecito come permanente, dalla quale discende la non decorrenza della prescrizione fino alla cessazione della permanenza.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quando non riassume specificamente il contenuto dei documenti posti a fondamento delle censure e non ne indica adeguatamente la produzione processuale.
art. 369 c.p.c.
Il motivo relativo alla transazione è stato precluso perché il documento richiamato non risultava allegato agli atti di legittimità.
art. 65 codice deontologico forense
La dedotta necessità di verificare la disciplina più favorevole è stata esclusa perché la Corte ha ritenuto applicabile il codice vigente al momento dell'incolpazione, essendo la condotta ancora permanente.
art. 64 codice deontologico forense
La disciplina vigente è stata ritenuta applicabile e, comunque, più favorevole rispetto alla previgente.
art. 59 codice deontologico previgente
È stata richiamata per evidenziare che la vecchia previsione non fissava un tetto massimo alla sospensione, a differenza dell'art. 64 del nuovo codice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia disciplinare forense, quando l'illecito è qualificato come permanente, la prescrizione dell'azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza e non dalla mera conclusione del giudizio penale presupposto.
- Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La verifica dell'idoneità di una certificazione medica a dimostrare un impedimento assoluto a comparire all'udienza è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Chi deduce in cassazione vizi relativi a documenti o atti processuali deve indicarne specificamente contenuto, collocazione processuale e produzione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando una disciplina deontologica sopravvenuta è più favorevole, essa è comunque applicabile solo se la condotta non sia ancora cessata; se l'illecito è permanente e la permanenza è in atto al momento dell'incolpazione, si applica il codice vigente a tale momento.
- Ai fini della sanzione disciplinare, elementi come reticenze o mancanza di trasparenza dell'incolpato possono rilevare solo se incidono realmente sulla motivazione decisoria; se sono argomenti accessori non determinanti, la censura è priva di rilevanza.
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