Cassazione Civile, Ordinanza n. 13056/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
La ricorrente ha impugnato davanti alle Sezioni Unite la sentenza del CNF n. 288/2023, che aveva confermato la cancellazione definitiva dall'Ordine degli Avvocati di Livorno. Nel ricorso la parte ha richiamato varie vicende processuali e disciplinari che l'avrebbero riguardata e ha articolato due censure, indicate come "Natura sindacale/amministrativa del provvedimento opposto" e "Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge". La Corte ha però rilevato plurimi profili di inammissibilità: la ricorrente, essendo stata cancellata dall'albo, non poteva difendersi in proprio come avvocato in assenza di ius postulandi; non risultava una rituale procura ad altro difensore; la decisione impugnata non era stata allegata al ricorso; il ricorso mancava di specificità nella esposizione dei fatti e nei motivi, e inoltre non risultava la notifica al Procuratore Generale e al COA di appartenenza. Su tutte tali questioni ha tuttavia prevalso il rilievo decisivo della improcedibilità, perché il ricorso per cassazione non era stato depositato telematicamente ma solo in forma cartacea, senza che fosse stata richiesta o disposta dal giudice l'eccezione prevista dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti introduttivi del giudizio di cassazione debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., salvo specifico ordine del giudice di depositare copia cartacea per ragioni particolari. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato depositato a mezzo posta in forma cartacea e non telematicamente, senza alcuna richiesta o autorizzazione derogatoria, la conseguenza è stata la preclusione alla procedibilità. Non sono state regolate le spese, poiché il CNF era rimasto intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 247 del 2012
"l'iscrizione ad un Albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato"
l'iscrizione all'albo è condizione per esercitare la professione; la cancellazione dall'albo incide sulla possibilità dell'avvocato di difendersi in proprio nel giudizio di cassazione avverso decisioni disciplinari, salvo il diverso caso dell'avvocato che possa ancora esercitare le funzioni professionali secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.
art. 366, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve contenere una esposizione specifica e riassuntiva dei fatti processuali; la genericità della narrazione e delle censure integra un vizio del ricorso.
art. 360 c.p.c.
il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata e le doglianze devono essere veicolate attraverso motivi tipici e specifici.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
gli atti processuali introduttivi del giudizio di cassazione devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche; il deposito cartaceo è inidoneo, salvo il caso in cui il giudice ordini motivatamente il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
ha introdotto nel sistema delle disposizioni attuative l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali, poi applicato anche al giudizio di cassazione.
L. n. 197 del 2022
ha modificato il quadro normativo confermando l'estensione dell'obbligo di deposito telematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua la misura di riferimento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di improcedibilità o inammissibilità nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito cartaceo del ricorso è inidoneo a perfezionare la procedibilità quando la legge richiede il deposito esclusivamente telematico, salvo una specifica e motivata deroga disposta dal giudice.
- L'obbligo di deposito telematico degli atti introduttivi si applica anche al ricorso per cassazione; la sua violazione determina improcedibilità, non essendo sufficiente il semplice inoltro materiale dell'atto in cancelleria.
- L'avvocato cancellato dall'albo non può spendere lo ius postulandi come difensore di sé stesso in cassazione avverso una decisione disciplinare, se non nei limiti in cui la legge consenta ancora l'esercizio delle funzioni professionali e in presenza dei necessari presupposti di rappresentanza.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica dei fatti di causa e motivi riconducibili ai canoni tipici del giudizio di legittimità; la genericità delle censure e la mancata allegazione degli atti rilevanti possono determinare l'inammissibilità.
- La mancata osservanza degli oneri di notifica e degli adempimenti processuali essenziali, unitamente al difetto di specificità, espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità, ma la questione della procedibilità può essere assorbente.
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